Variazioni al bilancio di previsione 2026/2028, destinazione quota…
Avvocatura Civica
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Grazie Presidente. Riprendendo quanto poc’anzi riferito dal Segretario, sul versante prettamente processuale, devo osservare che il ricorso era rivolto direttamente nei confronti della Regione Veneto e del Comune di Rovigo, e nei confronti di Apis RO Società Agricola Srl, notiziandone la Provincia di Rovigo e il Consorzio di Bonifica Adige Po. Quindi i ricorrenti avevano specificamente individuato diversi atti e diverse posizioni nel ricorso.
I destinatari del ricorso erano la Regione del Veneto e il Comune di Rovigo perché erano impugnati dei loro provvedimenti. Come è stato ricordato dal Segretario, in particolare per quanto riguarda il Comune di Rovigo sono stati impugnati il parere della sezione ambiente n. 612805 del 3 dicembre 2024, la deliberazione di Giunta Comunale n.
288 del 2 dicembre 2024, e l'allegato schema di accordo tra il Comune e Apis RO. Quindi il Comune era un destinatario del ricorso e si è costituito in giudizio, come è stato ricordato, per difendere i propri provvedimenti. In particolare ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Avvocatura Civica, il Dirigente competente ha conferito, con determina dirigenziale, incarico defensionale all’Avvocatura Civica e, per effetto di tale investitura, il Comune si è costituito in giudizio.
Come è stato parimenti ricordato, il TAR ha respinto tutti i motivi di ricorso presentati nei confronti del provvedimento del Comune. Vero è che questo provvedimento si inserisce in un procedimento autorizzatorio che fa capo alla Regione, tant'è che la Regione ha indetto una Conferenza di Servizi. Quindi l'annullamento ha riguardato il provvedimento della Regione e i provvedimenti del Comune, nonostante il rigetto dei motivi di ricorso.
Ma la ragione della costituzione in giudizio era sostanzialmente la ritenuta legittimità di questi provvedimenti, che evidentemente il TAR ha ritenuto di condividere quanto agli specifici profili di censura che i ricorrenti hanno avanzato. La condanna alle spese è l'ordinaria conseguenza della soccombenza in giudizio. Questa, come è noto, può essere mitigata dal Giudice, che ha come unico limite quello di non porre le spese di lite a carico della parte che sia integralmente vittoriosa.
Al di fuori di tale ipotesi, il Giudice può decidere come ritiene. In questo caso il TAR ha ritenuto di condannare in solido anche il Comune, nonostante abbia respinto tutti i motivi di ricorso contro i provvedimenti comunali impugnati. Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.