Presento l'emendamento approvato all’unanimità dalla Giunta.
Questo emendamento va ad integrare il regolamento generale, in alcuni punti sostituendo o modificando alcune frasi, in altri punti invece inserendo interi paragrafi, o comunque definizioni, per cui non so se vale la pena leggere i singoli stralci, o se invece inserirlo nel contesto, però diventerebbe la lettura di tutto il regolamento molto lungo, per cui chiedo non solo all’Assessore, ma anche ai Consiglieri, per la comprensione del testo emendato come operare, se leggere solamente le parole e le parti emendate, che magari sono decontestualizzate, o se invece inserire magari la parola emendata, o la frase emendata, nel contesto invece del testo, in maniera da avere la comprensione dell’argomento di cui si stia parlando.
Provvedo ad integrarlo già. Nell’articolo 1, al regolamento che disciplina l’attività di accertamento e ispezione, è stato aggiunto anche che il regolamento disciplina l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici, quindi le norme di rendimento, oltre all’attività di accertamento.
L'articolo 2, invece, che riguarda i principi generali e definizioni, per cui ci sono tutta una serie di definizioni, sono state inseriti tre definizioni nuove: quella di impianto disattivato, che quindi è un impianto termico temporaneamente non utilizzato; il proprietario dell’immobile può autocertificare tale stato, specificando le motivazioni: fabbricato posto in vendita, diatribe successorie, eccetera, attestando l'interruzione della fornitura di combustibile e impegnandosi a comunicare immediatamente al Comune la riattivazione dell’impianto accessoria delle cause che ne hanno indotto la disattivazione.
Questo è stato introdotto - spiego già anche la filosofia, così do la spiegazione dell’emendamento - perché ci si può trovare in casi, appunto, di fabbricato in vendita o diatribe, in cui effettivamente l’impianto non viene utilizzato, per cui si chiederà poi successivamente la sospensione delle operazioni di controllo, perché non è un impianto appunto utilizzato. Logicamente il proprietario dovrà autocertificare tale situazione provvisoria.
Poi sono state inserite le definizioni di manutenzione ordinaria dell’impianto termico, che sono le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo, con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi, e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente.
La manutenzione straordinaria invece dell’impianto, sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o normativa vigente, mediante ricorso in tutto o in parte a mezzi ed attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parte, ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchio o componente dell’impianto termico. Queste definizioni si rifanno alla normativa vigente comunque.
E’ stato poi modificato l'articolo 6, dove ci sono le dichiarazioni e gli oneri a carico dei titolari, quindi il pagamento del famoso bollino, ed è stato inserito il quarto capoverso, che viene modificato Comune di Rovigo Consiglio Comunale del giorno 21 Maggio 2013 59 dicendo: “L’avvenuto pagamento di tali oneri è attestato dal manutentore, con l’apposizione di appositi bollini che vengono forniti dal Comune”.
All’articolo 7, invece, nella periodicità degli accertamenti e delle ispezioni, sulla parte delle ispezioni annuali è stato inserito “gli impianti che sono dotati di generatore di calore e di età superiore a 15 anni”, per cui è stato introdotto il criterio della vetustà dell’impianto come uno dei criteri di prevalenza dell'ispezione; lo stesso è stato introdotto anche nella periodicità, “tali controlli a campione saranno effettuati dando priorità agli impianti più obsoleti, o per i quali si abbia comunque un’indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione, in modo da evitare il ripetersi di controlli su impianti già controllati.
Il criterio della selezione dei controlli avverrà per sorteggio, tenendo conto delle priorità indicate ai punti precedenti, sotto la supervisione della Commissione Consiliare competente per materia. La classificazione delle non conformità degli impianti verrà affrontata in un tavolo tecnico, in modo da avere criteri omogenei di codificazione”.
Questo è stato inserito nelle more di avere intanto un controllo sugli impianti più pericolosi per la collettività, e soprattutto per evitare anche quello che si è verificato anni fa, che venivano controllati sempre gli stessi impianti, e non quindi a campione effettivamente, andando a pescare fra quelli che sono stati segnalati come critici, quindi appunto proprio il passaggio che dice che non si devono ripetere i controlli su impianti già controllati, proprio per quello.
Il criterio della selezione dei controlli ci ha tenuti al tavolo della Commissione per parecchio tempo, perché non riuscivamo a definire che modalità ci fossero di sorteggio, per cui comunque è stato indicato che la supervisione delle estrazioni avverrà sotto l'occhio della Commissione Consiliare; mentre la graduatoria della non conformità degli impianti viene demandata ad un tavolo tecnico, in cui gli uffici del Comune agiranno in sinergia anche con le associazioni di categoria, visto che c'è un accordo firmato con la CNA, per cui per avere quindi dei criteri omogenei di valutazione, per riuscire quindi a determinare in modo uniforme la pericolosità o meno di una difformità.
Poi alla fine dell’articolo 10, catasto degli impianti, è stato aggiunto “al termine di ogni campagna di verifica, e quindi con cadenza biennale, e comunque entro il 31 dicembre successivo, il Comune invierà alla Regione, e per conoscenza al Ministero dello Sviluppo Economico, una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, sui controlli effettuati e sulle azioni promozionali realizzate, in rispondenza dell’articolo 11, comma 8, del DPR 412 del 1993.
Detta relazione, aggiornata con frequenza biennale ed inviata preferibilmente per via informatica, dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento e riportare tutti i dati di interesse”. Quindi questo, anche per monitorare la situazione, anche finalizzata ad un futuro catasto energetico, sia regionale che nazionale, per cui tutti i dati che riguardano gli impianti verranno comunicato, oltretutto come prevede la normativa.
Per quanto riguarda l'articolo 14, ispezioni, è stato modificato, e diventa alla fine “l’operatore non dovrà eseguire alcun lavoro sull’impianto dell’utente”, perché è stato tolto il primo capoverso ed il terzo, il primo capoverso “l’operatore”, il terzo capoverso “il Comune si riserva”. Quindi la frase completa è “l’operatore non dovrà eseguire alcun lavoro sull’impianto del utente, egli dovrà annotare i risultati della verifica dell’impianto sull’apposito rapporto di prova”.
L'articolo 15, che riguarda le modalità di ispezione, in fondo all’elenco delle verifiche, quindi lo stato di coibentazione condotti, viene aggiunto che “verrà verificata la temperatura ambiente dell’unità immobiliare, per verificare la rispondenza a quanto prescritto dall’articolo 4 del DPR 412/93”.
All’articolo 19 viene modificata l’ultima frase, aggiungendo quindi “i risultati di tali rilevazioni dovranno essere mesi a disposizione del Comune”, e viene aggiunto “che a sua volta li metterà a disposizione della cittadinanza, anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet”. L'articolo 20, l’ultima frase dell’articolo 20 “gli importi sopra indicati potranno essere modificati qualora se ne ravvisassero le condizioni tramite deliberazione della Giunta Comunale” è stata stralciata.
Alla fine, dopo l'articolo 22, è stato inserito l'articolo 23, norme finali: “Per quanto attiene gli impianti non previsti dal presente regolamento, ai sensi dell’articolo 1, lettera f) del DPR 412/93, il Comune di Rovigo Consiglio Comunale del giorno 21 Maggio 2013 60 Sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti qualora vi sia segnalazione di pericolosità dovuta al malfunzionamento degli impianti sopra citati.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano tutte le normative tecniche e amministrative vigenti in materia. Nel caso in cui nel corso dell’attività sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico normativo relativamente alla verifica degli impianti termici, il presente regolamento verrà di conseguenza modificato e aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.
I dati personali comunicati e/o direttamente reperiti durante la creazione del catasto, e l’espletamento delle verifiche saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali”. Questa è la lettura dell’emendamento approvato dall’intera Commissione.