Persona · attività documentata

Paolo Giandon

Ruoli e interventi ricavati dai verbali ufficiali già acquisiti da Lente Civica.

Interventi documentati
4
Sedute con interventi
1
Interventi con video
0

Ruoli documentati

Come indicati nelle fonti acquisite.

Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Transizione EcologiaOsservato il 17 febbraio 20251 osservazione documentali

Attività nei verbali acquisiti

Prima gli interventi tematici, poi quelli procedurali, sempre consultabili. Testo, punto ODG, pagine e video quando esplicitamente autorizzato alla pubblicazione.

17 febbraio 2025

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

4 interventi
Intervento n. 59
Pagine 28–29
Punto 5

Discussione relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di…” Pag. 12 2

Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologia

Leggi intervento

Grazie. Io, come richiesto, vorrei dar conto dell'attività che ha svolto la Regione ai fini dell'autorizzazione di questo impianto.

L'istanza della ditta APIS RO1 Società Agricola Srl, è stata presentata in data 18 dicembre 2023 per ottenere l'autorizzazione unica, così come prevede l'articolo 12 del Decreto Legislativo 387/2003, relativo agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la costruzione e l'esercizio di un impianto a produzione di biometano da 500 standard metri cubi ora e le relative opere connesse; impianto sito in Via Calatafimi, Comune di Rovigo.

Devo dire che il Decreto Legislativo 387/2003 è stato recentemente riformato con il Decreto Legislativo 190/2024, però all'epoca logicamente era vigente ancora il 387, per cui quella è la norma di riferimento. C’è da dire comunque a questo proposito che il Decreto Legislativo 190 non ha modificato sostanzialmente il quadro normativo, anzi possiamo dire che ha ulteriormente semplificato l'iter di autorizzazione di questi impianti.

A seguito dell'istanza ricevuta dopo la verifica di completezza documentale, la Regione, con una nota del 4 marzo 2024, ha comunicato le tempistiche del procedimento e ha richiesto alla ditta un completamento dell'istanza ai fini dell'avvio del procedimento.

E quindi con una nota del 29 marzo 2024 ha indetto la Conferenza di Servizi, come di prassi si fa in questi casi, come potete pensare non è l'unico impianto per cui abbiamo ricevuto l'istanza, ma ce ne abbiamo anche ora diverse decine in esame; una Conferenza di Servizi da effettuarsi in forma semplificata, in modalità sincrona ai sensi della legge 241/90, invitando gli Enti che secondo la normativa si devono appunto sentire per acquisire i pareri di competenza.

E quindi il Comune di Rovigo, la Provincia di Rovigo, l’ARPAV, la Soprintendenza, Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, il Ministero e le Imprese Made in Italy Ispettorato territoriale Veneto, il Ministero dell’Ambiente, l’Autorità e il Bacino distrettuale del fiume Po, il Consorzio di Bonifica Adige Po, il Genio Civile di Rovigo, Acquevenete SpA, l’ULSS 5 Polesana, poi varie Società che gestiscono le connessioni, quindi E-Distribuzione, Terna, Telecom, Snam Rete Gas, l'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Tutti questi Enti quindi sono stati chiamati a esprimersi entro, come si fa ordinariamente, entro 15 giorni per eventuali richieste di integrazioni, entro i successivi 45 giorni, una volta che le integrazioni erano pervenute, per l'espressione del parere definitivo. Quali sono le richieste di integrazione pervenute?

Sono pervenute richieste dal Comando Vigili del Fuoco di Rovigo con due note del 6 marzo e del 10 maggio 2024, dall'ENAC in data 18 marzo 2024, dal Consorzio di Bonifica Adige Po con nota del 28 marzo, la Provincia di Rovigo con nota del 15 aprile, il Comune di Rovigo con nota del 18 aprile che ha chiesto integrazioni, e successiva nota del 2 agosto poi con cui ha chiesto una proroga per il rilascio della propria determinazione al fine di acquisire da parte della ditta gli elaborati mancanti relativi al progetto di rifacimento del tratto stradale tra Ponte Munari e la strada regionale 443.

Tutte le richieste di integrazione sono state puntualmente riscontrate dalla ditta proponente, compreso quella che ha citato la Dottoressa dell’ULSS 5 che io riporterei più come un parere che non una richiesta di integrazioni, in quanto l’ULSS 5 Polesana, con nota appunto del 19 aprile, ha comunicato gli adempimenti necessari a carico della ditta ai fini dell'assenso e la ditta, come è stato detto, ha anche in questo caso puntualmente riscontrato. Quali sono i pareri degli Enti che sono pervenuti?

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio in data 13 febbraio, quindi prima ancora dell'avvio della Conferenza di Servizi, ma gli Enti sono liberi anche di fare in questo modo, ha trasmesso un parere favorevole con prescrizioni; il Comando Regione Aeronautica Militare l’8 aprile ha espresso il proprio nullaosta all'esecuzione dell'intervento; l’ULSS 5 ho già detto; Acquevenete con nota del 4 giugno trasmette il proprio parere favorevole con prescrizioni; il Consorzio di Bonifica Adige Po con nota del 9 agosto ha espresso, per quanto riguarda l'aspetto idraulico, parere favorevole al progetto con osservanza di quanto riportato nel parere; l’ARPAV, Dipartimento regionale coordinamento dei controlli che si esprime in questo tipo di procedimenti, con nota del 29 luglio ha trasmesso il proprio contributo istruttorio preliminare e con successiva nota del 2 dicembre 2024 il proprio contributo tecnico definitivo; il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il 7 agosto ha dichiarato il progetto conforme alla normativa antincendio con prescrizioni e ha confermato il parere con un'altra nota del 12 novembre; la Provincia di Rovigo con nota del 19 agosto ha trasmesso la determinazione favorevole sul progetto con prescrizioni, e con successiva nota del 4 dicembre ha trasmesso un aggiornamento sempre favorevole con prescrizioni; la Società Veneto Strade, in merito alla viabilità, su richiesta della Regione Veneto, ha trasmesso con nota del 12 novembre il proprio nullaosta alla realizzazione delle opere previste; il Comune di Rovigo, con nota del 3 dicembre 2024, ha trasmesso la determinazione di competenza, nonché la proposta di delibera di Giunta Comunale, della quale poi ci è stato trasmesso anche il successivo verbale, finalizzata all'approvazione dello schema di accordo da sottoscrivere con la ditta per disciplinare gli interventi di sistemazione stradale ritenuti necessari, nonché le opere di compensazione ai sensi di quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, ha trasmesso inoltre anche il parere favorevole di competenza della propria unità paesaggistica; l’unità organizzativa del Genio Civile di Rovigo infine, con nota del 6 dicembre 2024, ha trasmesso il decreto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee.

In merito poi al sub procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alla costruzione del metanodotto, perché ci sono anche 440 metri mi pare di metanodotto da costruire dall'impianto fino alla connessione, alla linea più vicina, la Regione ha proceduto a informare tutti i soggetti interessati, e dai soggetti non è giunta nessuna osservazione, né opposizione alla richiesta della Regione Veneto, per cui successivamente la ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione tecnica per la connessione e Snam Rete Gas ha inviato il proprio nullaosta alla realizzazione dell'intervento.

Per cui Regione Veneto ha preso atto dell'avvenuta autorizzazione da parte della Società Snam Rete Gas che è appunto competente per la connessione.

Quindi il decreto conclusivo, che è del 23 dicembre 2024, quindi praticamente un anno dopo la presentazione dell'istanza, ha preso atto delle determinazioni acquisite dagli Enti che vi ho citato prima, i quali hanno tutti espresso parere favorevole, eventualmente con prescrizioni, ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione unica, così come previsto dal Decreto Legislativo 387; ha stabilito che l'impianto e le opere di connessione devono essere realizzati in conformità alle proposte progettuali, con le integrazioni che sono state richieste e trasmesse dalla ditta; ha dato atto che il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico, così come prevede la legge; ha approvato le prescrizioni, che sono un elenco di 68 prescrizioni, di cui avrete preso visione: 68 prescrizioni degli uffici, più tutte le prescrizioni che sono state richieste dagli Enti che sono allegate tutte al decreto; ha stabilito che la Società deve presentare alla Regione una garanzia finanziaria per il ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'esercizio dell'impianto; e poi informa che in caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla norma.

Questo è in sintesi. Poi sono qua per eventuali domande e richieste che fossero necessarie. Grazie.

Intervento n. 89
Pagina 42
Punto 5

Discussione relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di…” Pag. 12 2

Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologia

Leggi intervento

Spero di non dimenticare nulla. La prima domanda, mi pare del Consigliere Frigato, se è una Società agricola, nel senso di imprenditore agricolo, quindi operativa. Non essendo questo un requisito previsto nel senso che, se fosse un impianto proposto da imprenditore agricolo a titolo principale, non sarebbe nemmeno competenza Direzione Ambiente, ma sarebbe competenza Agricoltura.

Quindi in quel caso là sarebbe proprio la Direzione Agroambiente che prende in carico il procedimento, fa le valutazioni, consulta probabilmente anche AVEPA e tutti i soggetti.

Per questo tipo di impianti, questo titolo non è richiesto; noi abbiamo preso atto che il proponente si è presentato come Società agricola, si chiede sempre di avere indicazione della provenienza dei materiali, eccetera, eccetera; dopodiché di solito i proponenti ci presentano accordi preliminari con vari soggetti che si impegnano a fornire i materiali, eccetera, però questo è tutto quello che la normativa ci consente di fare, nel senso che se ci spingessimo oltre, andremmo oltre a quelle che sono le richieste normative e quindi ci esporremmo al ricorso da parte del proponente logicamente.

Per quanto riguarda l'idoneità dell'area agricola in sé, per questo tipo di impianti, proprio vista la normativa speciale che c'è per gli impianti fonte energia rinnovabile, chiaramente la legge regionale non ha la possibilità di andare in contrasto con la normativa nazionale.

Come è riportato qua la normativa nazionale - avevo trovato il passaggio, vediamo se riesco al volo a dirglielo - ed è nei considerata del decreto, dice “Il DM 10 settembre 2010 prevede che l'autorizzazione unica, ove occorra, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico”, e precisa che “gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico in quanto rappresenta zone idonea”. (Consigliere non identificato) A valle però.

Intervento n. 90
Pagine 42–43
Punto 5

Discussione relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di…” Pag. 12 2

Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologia

Leggi intervento

No no no, non a valle. La zona idonea per realizzare questi impianti sono le zone agricole. Questo stando al Decreto Legislativo e al decreto che è un decreto applicativo.

Tra l'altro è stata fatta anche la verifica se rientrava quest'area tra le aree e i siti non idonei che sono stati definiti dalla delibera del Consiglio Regionale del 2 maggio 2013, e non rientra in questa fattispecie e rispetta la distanza di 500 metri dagli allevamenti avicoli più prossimi, così come è richiesto da un DM specifico. Quindi questo per quanto riguarda quella problematica che ha sollevato.

Per quanto riguarda la VINCA, ha interpretato correttamente Consigliere, nel senso che la frase che è riportata, che dice “le parti del progetto la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti e restano assoggettati a ulteriore separata valutazione”, è una formula che si usa sempre quando si fa una valutazione di incidenza, proprio per rimarcare il fatto che la valutazione di incidenza svolta non assolve a tutti gli obblighi che derivano da ulteriori richieste di modifica o di ulteriori autorizzazioni che dovessero venire chieste per opere accessorie o interventi.

Quindi questo è il motivo per cui viene sempre inserita questa dicitura. Per quanto riguarda la rimessa in pristino, in realtà le prescrizioni 59 e 60, che sono allegate al decreto, riportano proprio quello che riguarda la rimessa in pristino. Dice “La cessazione dell'attività dell’impianto deve essere preventivamente comunicata alla Regione.

Sono posti a carico dell'esercente dell'impianto l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto medesimo, nel rispetto del piano di ripristino di cui al documento presentato”. Quindi questa è prescrizione, quindi a tutti gli effetti è parte del decreto. (Consigliere non identificato) E’ allegata però?

Intervento n. 91
Pagina 43
Punto 5

Discussione relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di…” Pag. 12 2

Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologia

Leggi intervento

Sì sì sì, è allegata. E’ possibile seguire entrambe le strade: o metterle nel testo del decreto o allegarle. Comunque è parte integrante, quindi è a tutti gli effetti decreto.

Per quanto riguarda l'abbattimento dell’acido solfidrico, si sa che l'acido solfidrico è una componente minoritaria del biogas, quindi per produrre biometano va abbattuta, però sono tutte operazioni che si fanno in ambienti chiusi e con modalità controllate, per cui non c'è una possibilità di dispersione.

Quindi il sistema con cui viene gestita questa operazione è completamente automatizzato, del tutto diverso da quello che è successo nel caso che lei aveva citato prima, in cui si è trattato invece di un episodio che era totalmente inaspettato e che riguardava attività svolte all'aperto tra l'altro, seppur in vasche. Sono tutte operazioni che si fanno in ambienti chiusi, dove gli operatori non possono in nessun modo venire a contatto con queste sostanze.

Per quanto riguarda il piano economico finanziario, il fatto che è stato evidenziato che non sono riportati gli adeguamenti per tutti gli anni di gestione, quindi si mette in dubbio che possa essere stata valutata correttamente la sostenibilità economica, diciamo che nell'ambito di questi progetti il piano economico finanziario è richiesto sì, però ha una validità che è puramente indicativa, cioè non viene richiesto all’Ente di valutare nel dettaglio la sostenibilità economica come avviene per opere pubbliche oppure come avviene ad esempio nel caso nostro per impianti di trattamento dei rifiuti, dove è obbligatorio stabilire una tariffa e quindi il piano economico finanziario deve essere chiaramente definito per anche giungere all'approvazione della tariffa.

Qua tra l'altro il piano economico finanziario non può nemmeno riportare gli incentivi di cui l'impianto potrebbe godere a seguito del riconoscimento dell'incentivo con le aste PNRR, perché generalmente capisco che anch'io posso concordare sul fatto che non è proprio la prassi più corretta e limpida, però di fatto succede così. In genere i proponenti, anzi prevedono i bandi del GSE che i proponenti debbano avere acquisito l'autorizzazione per poter partecipare alle aste.

Quindi il proponente deve acquisire l'autorizzazione preventivamente e non sa, nel momento in cui presenta l'autorizzazione, se potrà godere o meno degli incentivi. Chiaramente l'avere o meno gli incentivi sposta completamente anche il bilancio di natura economica. Per quanto riguarda l'utilizzo di acido solfidrico, io non so che conti lei abbia fatto.

Però, siccome serve unicamente per abbattere l'ammoniaca che deriva dal trattamento del digestato liquido, almeno da quel che ho potuto vedere nel processo, che è una delle fasi del processo di gestione del digestato, le quantità che vengono utilizzate, almeno di acido solfidrico in quanto tale, sono molto ridotte perché poi viene utilizzato a concentrazioni basse diluite, perché sono sufficienti per l'abbattimento dell'ammoniaca che è in fase gassosa.

Per quanto riguarda l'ultima richiesta sul calcolo della fideiussione, come è possibile vedere dal testo del decreto, diciamo che il calcolo viene fatto sulla base di parametri che sono forniti dalla legge, quindi non è che siamo noi a determinare se prendere in considerazione un aspetto o l'altro. Bisogna considerare gli aspetti che sono definiti dalla norma in termini di strutture che si realizzano, superficie pavimentata, tipologia di materiali.

Sono tutta una serie di elementi e il calcolo ha portato a determinare in quasi 800.000 euro la polizza fideiussoria che deve essere prestata alla Regione, e questa è la polizza che garantisce poi nei confronti della necessità, qualora non adempisse il proponente, che sia l’Ente pubblico a intervenire in via sostitutiva per il ripristino dei luoghi. Queste sono le domande. Mi pare di aver risposto a tutto.

Come leggere questi numeri. Il numero degli interventi dipende dalle sedute e dai verbali attualmente acquisiti. I ruoli di Presidenza possono inoltre generare numerosi interventi procedurali: per questo Lente Civica non li usa come classifica di attività politica.