Regolamento in materia di riscossione coattiva delle
Comandante Polizia Locale
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Buongiorno a tutti. Allora, inizio la lettura del Regolamento. “Articolo 1 - Modalità di riscossione coattiva.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada di competenza del Comune possono essere riscosse: 1) mediante ruolo esattoriale con affidamento al concessionario nazionale della riscossione Equitalia SpA; Comune di Rovigo Consiglio Comunale del giorno 26 marzo 2012 7 2) mediante gestione diretta da parte del Comune con ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto 639 del 1910 o eventuale altro strumento previsto per legge; 3) mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), n.
3 decreto legislativo 446/97, ovvero con ingiunzione fiscale o eventuale altro strumento previsto per legge”. Preciso che attualmente non ci sono altri strumenti a parte l’ingiunzione fiscale, quindi per il punto 2 e per il punto 3, in più la normativa prevederebbe anche mediante società a seguito, diciamo, di gara.
“Articolo 2 - Sollecito bonario, procedura pre-coattiva” questo articolo non riguarda la riscossione coattiva ma, appunto, la fase precedente “Prima dell’avvio delle procedure per la riscossione coattiva, iscrizione al ruolo o ingiunzione fiscale, l’obbligato al pagamento della sanzione riceverà almeno una lettera di sollecito di pagamento...”. Questo non è previsto per legge, quindi qui il Comune va a dire che prima di mandare in riscossione coattiva una sanzione si fa un avviso di cortesia al cittadino.
Questa è una prassi che già c’è però non è normata. “L’obbligato al pagamento della sanzione in condizioni economiche disagiate può presentare istanza di rateazione con applicazione della disciplina prevista dall’articolo 202/bis del decreto legislativo 285/92...” che è il Codice della Strada “...che si intende qui richiamato”.
Qui noi abbiamo richiamato i criteri previsti, cioè i limiti di reddito, il numero di rate previsti da questo articolo del Codice della Strada che in realtà come applicazione avrebbe un’applicazione solo nell’immediatezza della sanzione cioè va a dire che entro 30 giorni da un verbale il cittadino può chiedere una rateazione, però scaduto questo termine se il Comune non lo prevede non si potrebbe chiedere la rateazione.
“L’obbligato al pagamento della sanzione sarà tenuto anche a rimborsare il costo di elaborazione e spedizione della lettera di sollecito se e nella misura prevista a carico del Comune...” noi cosa stiamo dicendo qua?
Che se il sollecito bonario lo fa la Polizia Municipale direttamente o tramite una ditta terza ma senza spese aggiuntive per il Comune, al cittadino non chiediamo nulla; questo perché la Polizia Municipale sta chiudendo un contratto con Poste Italiane che già prevede nel prezzo gratuitamente l’invio di solleciti bonari al cittadino a costo zero per il Comune o, meglio, già compreso nel prezzo di altri servizi. “Articolo 3 - Facilitazioni di pagamento.
Le richieste di dilazione e rateizzazione di pagamento, a seguito di notificazione dell’ingiunzione fiscale, saranno...” quindi qua siamo nel momento successivo nel senso che il verbale è diventato esecutivo, lo stiamo mandando al ruolo o comunque a riscossione coattiva con ingiunzione fiscale “...saranno concesse nel rispetto della normativa vigente con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 689/81 che si intendono qui richiamate”.
Anche qui, per avere un criterio fisso, si è pensato di fare riferimento a questo articolo 26 della normativa sui procedimenti sanzionatori amministrativi che dà dei limiti di rate e di importi per autorizzare la rateizzazione ma è un articolo che nasce per la fase pre-coattiva e noi andiamo a dire che lo applichiamo anche per la fase coattiva. “Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali come determinati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
“Articolo 4 - Ripetibilità delle spese di notifica per le procedure di riscossione coattiva.
Le spese di notifica degli atti sono ripetibili nei limiti fissati dalla legge in materia di notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria dello Stato...” vengono citati gli ultimi decreti ministeriali “...del Ministero delle Finanze in materia DM 3.10.2006 ‘Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti della Pubblica Amministrazione da parte dei messi comunali’; DM 8 gennaio 2001 ‘Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero’; Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 giugno 2007 ‘Rideterminazione dell’importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritte a ruolo all’agente della riscossione’”.
Qui cosa andiamo a dire?
Che, come per le entrate tributarie, c’è una Comune di Rovigo Consiglio Comunale del giorno 26 marzo 2012 8 disciplina data dal Ministero delle Finanze che dice esattamente qual è la misura delle spese che sono da ripetere nei confronti del cittadino, noi andiamo a dire che questa disciplina, che però nasce per le entrate tributarie e non per queste entrate che sono entrate patrimoniali, che la applichiamo lo stesso e lo andiamo a dire perché è di maggiore favore per il cittadino, perché è un limite massimo di spese che noi possiamo porre a carico del cittadino e sono importi molto molto bassi che in realtà non coprono neanche totalmente quelli che poi sono gli importi reali delle spese di notifica che sono poi supportate dall’Ente o dall’eventuale società terza affidataria.
“Le spese di cui sopra sono recuperate unitamente alla sanzione amministrativa e agli interessi. Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica con particolare riferimento al loro ammontare dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente Regolamento”. “Articolo 5 - Somme di modesto ammontare.
Non si procederà a riscossione coattiva al di sotto dei seguenti importi minimi: euro 16,35, articolo 25 legge 289/2002...” che dà un limite di 12 euro questa legge, dà un limite minimo generale per le entrate di 12 euro invece il “...DPR 129/99...” che nasce per le entrate tributarie e a oggi prevede questo limite di 16,35 che noi, per un discorso... allora, noi non potevamo fare meno di 12 euro, si è pensato di prevedere un minimo di 16,35 perché attualmente l’Ufficio Tributi del Comune deve rispettare, per normativa nazionale, questo limite di 16,35 che, tra l’altro, l’ultimo decreto Monti ha aumentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, a 30 euro, motivo per cui subito dopo viene scritto “tale importo non è aggiornabile in assenza di modifica espressa al presente Regolamento”, cioè in questo caso si è ritenuto di non fare un rinvio generico alla normativa nazionale in materia di tributi nel senso che noi andiamo a dire 16,35 e resta 16,35, quindi poi quando dal 1° luglio l’Ufficio Tributi del Comune avrà lo stop sotto i 30 euro per le sanzioni della Polizia Municipale invece noi avremo uno stop sempre a 16,35.
“Articolo 6 - Rimborso delle spese relative alle procedure esecutive. In caso di riscossione con le modalità indicate ai numeri.
2 e 3 dell’articolo 1 del presente Regolamento...” cioè in tutti i casi non con Equitalia perché chiaramente a Equitalia è tutto già normato “...sono posti in capo ai debitori diritti o spese previsti per le procedure esecutive degli atti dell’amministrazione finanziaria dello Stato, DM 21.11.2000...” cioè qui andiamo a dire sempre la stessa cosa, cioè noi rinviamo sempre agli atti dell’amministrazione finanziaria dello Stato che nascono in materia di riscossione in particolare tributaria, sostanzialmente è i costi per iscrivere un fermo o i costi iscrivere un pignoramento, questo decreto disciplina queste somme “...Eventuali successive modifiche in materia di fissazione della misura del rimborso spese dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente Regolamento”, quindi ad esempio recentemente il decreto Monti ha cancellato le spese di cancellazione del fermo, adesso lasciamo stare che il Regolamento noi lo andiamo ad approvare oggi ma se fosse stato magari approvato un paio di mesi fa con una clausola di questo tipo chiaramente in automatico viene recepito, quindi sia in aumento e sia in diminuzione.
“Articolo 7 - Obbligo di rendere il conto della gestione. Qualora l’attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, lo stesso sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all’Ente locale secondo le modalità e i termini previsti per gli altri agenti contabili comunali.
Il conto della gestione sarà trasmesso a cura del Comune alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 233, decreto legislativo 267/2000”, questo è per legge nel senso che chiaramente se hai la gestione del denaro pubblico e sei agente contabile quindi devi rendere conto al Comune e il Comune lo trasmette alla Corte dei Conti. “Articolo 8 - Norme finali. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, in caso di riscossione con le modalità indicate n.
2 e 3 dell’articolo 1 del presente Regolamento...” cioè sempre non con Equitalia “...è applicabile la normativa vigente in quanto compatibile la vigente normativa valevole per la procedura tramite ruolo, in particolare le disposizioni contenute nel Titolo II del DPR 602 e 703...” che è il DPR sulla Comune di Rovigo Consiglio Comunale del giorno 26 marzo 2012 9 riscossione coattiva “...e gli atti dell’amministrazione finanziaria dello Stato in materia di riscossione coattiva delle proprie entrate”, quindi noi qua abbiamo un rinvio generale alla normativa tramite ruolo che si applica per le entrate tributarie.
“Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali in materia. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo pretorio on line”.