Verifica sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio finanziario 2010, variazione al Piano Triennale OO.PP. e all’elenco annuale 2010, variazioni al Bilancio di previsione 2010, al Bilancio pluriennale 2010/2012 e relativa Relazione Previsionale e Programmatica
Dirigente Risorse Umane
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Allora per quanto riguarda… era stato fatto un preciso riferimento alla vigenza o meno, insomma una richiesta di chiarimento in merito alla vigenza o meno di una determinata disposizione normativa, prevista dalla manovra estiva, per quanto riguarda i riflessi sui costi, sui cosiddetti costi della contrattazione decentrata, o costi per il salario accessorio. Allora, nella manovra estiva ci sono due ordini di disposizioni diverse: uno è l'art. 91 e uno è l'art.
14 del decreto 78. Con riferimento ai costi del salario accessorio è da subito in vigore l'art.
14, che dispone di contenere la spesa di personale, di anno in anno, non di contenere, di ridurre, per la verità -perché il concetto è un po' diverso- la spesa di personale di anno in anno rispetto all'anno precedente, sia in termini assoluti che in termini di rapporto tra spesa di personale e spese correnti, senza più alcuna possibilità di deroga, a differenza di quanto avveniva negli anni precedenti erano possibili delle deroghe, qualora ci fossero delle analitiche motivazioni, ma non ci sono!
E questa riduzione, che se non viene osservata viene sanzionata con il blocco totale delle assunzioni, e con l'impossibilità di mettere risorse variabili nel salario accessorio. Allora, questa disposizione è immediatamente in vigore e l’ambito in cui viene richiesto alle Amministrazioni di intervenire per conseguire il risultato della riduzione di spesa di personale, uno degli ambiti prioritari è quello della riduzione delle dinamiche di crescita del salario accessorio.
Cioè, in sostanza vuol dire andare ad intervenire su quelle voci del salario accessorio, rispetto a tutte le altre voci di spesa di personale; quindi all'aggregato complessivo di spese di personale, bisogna andare ad incidere sulle voci di salario accessorio che riguardano… che sono connesse, sono variabili.
Cioè quelle voci che sono inattendibili, tecnicamente vengono considerate così, nel senso che si azzerano ogni anno, e che ogni anno sono riconsiderate, possono esserci come no, perché sono legate a progetti di miglioramento, se esistono, dei servizi, qualitativo/quantitativo, da misurare secondo indicatori che oggi sono gli indicatori di performance previsti dal decreto Brunetta, performance organizzativo e performance individuale.
Da misurare, si parla sempre di misurazione e valutazione della performance, e quindi di miglioramento della qualità. Quindi, queste sono le risorse variabili su cui bisogna incidere, per ridurre nel complesso la spesa di personale. Questa norma del decreto legge di quest’estate è immediatamente operativa e non ammette deroghe.
La norma che invece, sempre contenuta nella manovra estiva, che andrà in vigore dal 2011, è quella che dice: aggiungi un altro limite ai costi della contrattazione decentrata o del salario accessorio. Quindi, primo limite devono essere ridotte le spese di personale, con particolare riguardo ai costi della salario accessorio, questo è già in vigore, lo era per la verità anche per gli anni precedenti, ma era forzato con la manovra estiva.
55 Secondo limite, nel 2011 i costi del salario accessorio non potranno -nel 2011 e seguenti- non potranno superare l’importo dell’anno 2010. E in più, aggiunge un’altra limitazione, dovranno essere proporzionalmente ridotti in relazione alla riduzione di personale in servizio. Questa norma va in vigore dal 2011.
Ma, voi capite che è un limite diverso, insomma. Quello che vige oggi: dobbiamo ridurre le spese di personale, dobbiamo farle con priorità riguardo ai costi della contrattazione.