RelazionI del Commissiario Liquidatore e del Direttore del Consorzio RSU - Discussione”.....27
Commissario Liquidatore Consorzio RSU
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Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto per l’invito, che abbiamo ricevuto da parte del Presidente e di chi lo rappresenta in questa sede.
Abbiamo accolto molto volentieri questo invito, è da tempo che non venivamo sentiti da questo consesso. Il Presidente aveva fatto presente che la richiesta era stata avanzata dai Consiglieri comunali di op- posizione con una richiesta specifica di relazionare sui tempi, sui modi di attuazione del programma di liquidazione del Consorzio per le attività proprie. È presente tutto lo staff del Consorzio, che ha gestito in questi ultimi anni, la fase commissariale di gestione consortile.
Io per evitare di perdere tempo, siccome la Regione mi aveva... cioè l’Ente che mi ha nominato come Commissario cui rispondo direttamente mi ha chiesto recentemente una rela- zione analoga sulla situazione della liquidazione, che ho trasmesso recentemente, sempre in rispo- sta, io non faccio altro che riportarvi in modo così dettagliato la situazione per come si è consolidata in questi termini fino a due mesi fa.
Poi aggiungerò gli ultimi elementi, che si sono concretizzati in ragione delle iniziative, che sono state prese di comune accordo con il socio di maggioranza, Comune di Rovigo, rappresentato dal rappresentante legale, il Sindaco di Rovigo, e dall’altra parte il Consorzio come socio di minoranza della società, che intersecano un po’ tutta la problematica che si è sviluppata in questi ultimi tempi, anche in termini abbastanza contraddittori, in termini anche di contenziosi e si sta cercando di ripor- tare in un alveo di gestione istituzionalmente civile.
Per cominciare, in data 12 giugno 1997, tra tutti i Comuni della Provincia di Rovigo, veniva sotto- scritta la convenzione istitutiva del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani del baci- no di Rovigo, di seguito Consorzio.
In base alla citata convenzione, il Consorzio assumeva la qualifica di Ente responsabile di bacino ai sensi dell’articolo 11 della normativa generale di cui all’elaborato a) del piano di smaltimento dei ri- fiuti solidi e urbani, approvato dal Consiglio regionale con atto 785 del 28 ottobre 88. Ed inoltre assumeva la gestione dei servizi strumentali o collaterali alle funzioni di Ente responsabi- le di bacino purché di rilevanza economica ed imprenditoriale.
La legge regionale del Veneto nume- ro 3 del 2000 ha previsto che, fino all’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urba- ni, i bacini di utenza previsti dal piano regionale di smaltimento rifiuti solidi e urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 785 del 28 ottobre 1988, nonché per la pronuncia di Bel- luno, articolo 17, terzo comma, eccetera, fungono da ambiti territoriali ottimali, articolo 8, comma 5 ed, inoltre, nelle more della individuazione delle forme di servizio e di gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’Ambito ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 e dell’operatività dell’organizza- zione del servizio da questa approvata, rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro proprie gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento rifiuti urbani approvato con deli- berazione del Consiglio regionale 785/88, articolo 16 bis, comma 1 della legge regionale.
A seguito della ricordata norma regionale, lo Statuto del Consorzio veniva modificato con la previ- sione nell’articolo 1 che, nelle more della costituzione dell’A.T.O., quindi l’Ambito Territoriale Ot- timale che doveva sostituire i Consorzi nella prima fase, Autorità d’Ambito Ottimale, prevista dalla legge regionale n. 3/2000, è costituito ai sensi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto Pag.
17 di 2000, numero 267, ex articolo 25 della legge 8690 e 142 quale ente responsabile di bacino, il Con- sorzio obbligatorio, Azienda Speciale ed, inoltre, con la previsione dell’articolo 2 che il Consorzio funge da Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell’articolo 8, comma 5, legge 3/2000.
Questo per dire che il Consorzio, ente di bacino, Azienda Speciale è un ente unico, inscindibile, se non attraver- so operazioni straordinarie, iscritto alla Camera di Commercio con un’unica partita Iva, ha un unico bilancio, questo per chiarirlo fin da subito.
L’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, 191, ha disposto la soppressione dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, conferendo alle Regioni la competenza di individuare nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l’ente subentrante nelle funzioni già esercitate dalle predette Autorità.
Il termine per la predetta soppressione delle Autorità d’Ambito, più volte posticipato, è infine venu- to a scadere il 31 dicembre 2012, in forza dell’articolo 13, comma 2 della legge 29 dicembre 2011 numero 216, convertito in legge il 24 febbraio 2012, numero 14. Con questa norma sono stati sop- pressi tutti gli enti di bacino e le autorità d’ambito, in qualunque forma loro fossero stati costituiti. La maggior parte erano tutti costituiti come consorzi obbligatori già da tempo.
E sono quelli che hanno funzionato meglio perché avevano già esperienza nel settore e nel campo. La Regione del Veneto ha emanato la legge 31 dicembre 2012, numero 52, recante “Nuove disposi- zioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’artico- lo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, numero 191, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2010”.
In base alla citata legge regionale numero 52 del 2012, la Giunta regionale approva il riconoscimen- to dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e control- lo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a livello provinciale, ovvero, su proposta moti- vata degli Enti locali interessati può approvare il riconoscimento dei bacini territoriali di diversa di- mensione, infraprovinciali o interprovinciali, in base al criterio di differenziazione territoriale e so- cioeconomica, anche ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 13 agosto 2011, numero 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, numero 148 e successive modificazioni, arti- colo 3, comma 1.
Questo è accaduto, tant’è che uno dei motivi del ritardo nella costituzione degli enti di bacino è dovuto dal fatto che la Regione ha avuto difficoltà ad individuare gli ambiti territo- riali che inizialmente dovevano essere sette, coincidenti con le sette Province, in ragione delle ri- chieste avanzate sia da Verona, da Padova, e da Venezia in particolare, e Treviso, la Regione ha rivi- sto l’impostazione originaria e ha determinato una nuova mappatura degli enti di bacino che non sono sette, ma sono in numero superiore.
Gli Enti locali, ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali e interprovinciali eserci- tano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto al servizio di gestione inte- grata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino, articolo 3, comma 4.
I Consigli di Bacino su- bentrano nelle funzioni già di competenza delle Autorità d’Ambito, istituite ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000 numero 3 e successive modificazioni, in particolare esercita- no le attività indicate all’articolo 3, comma 6, della legge regionale, quindi subentrano, nel caso no- stro specifico, al Consorzio Rifiuti.
Nelle more della costituzione dei Consigli di Bacino, la Giunta regionale ha nominato i commissari liquidatori delle Autorità d’Ambito e degli enti responsabili di bacino, che svolgevano le funzioni delle predette Autorità d’Ambito i quali, oltre a un piano di ricognizione e liquidazione della situa- zione patrimoniale ed economica degli Enti, adottano gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi dell’Autorità di Ambito e degli Enti di Bacino, articolo 5, commi 3 e 4 della legge regionale 52/2012.
Questo è un passaggio importante, molto rilevante per quanto ci riguarda perché esplica in modo chiaro anche le funzioni del sottoscritto nel senso che la legge regionale dice molto chiaramente che, nelle more della costi- tuzione dei Consigli di Bacino, che per quanto riguarda la Provincia di Rovigo, non è ancora stato costituito, i commissari liquidatori devono garantire la continuità delle funzioni amministrative dei soppressi Enti, il che significa che hanno tutta la responsabilità della gestione della filiera dei rifiuti Pag.
18 di e la devono gestire i commissari liquidatori, nel caso specifico il sottoscritto, con funzioni gestorie.
Peraltro, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del ser- vizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine del subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei Consigli di Bacino, gli Enti locali, già ricadenti nell’ambito degli Enti responsabili di bacino delle Autorità d’Ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni e ai con- tratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa, relativa alla raccolta, trasporto smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciati e stipulati dagli stessi Enti responsabili di bacino, autorità d’ambito, qualora le concessioni e i contratti di servizio in essere siano compatibili con la normativa europea vigente in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici e locali di rilevanza economica, nonché con la vigente normativa nazionale in materia di riduzione della spesa, con par- ticolare riferimento alle modalità di affidamento del servizio, articolo 5, comma 8 della legge regio- nale.
In base alla normativa regionale, le funzioni relative all’organizzazione del servizio di gestione inte- grata dei rifiuti, rimangono, dunque, a livello sovra comunale.
Essendo attribuite ai Consigli di Ba- cino e, in via transitoria, ai Commissari liquidatori, articolo 3 e 5, commi 3 e 4, ciò in coerenza con l’articolo 3 bis, comma 1 bis del Decreto legge 13 agosto 2011, 138, convertito in legge 14 settem- bre 2011, numero 148 come introdotto dall’articolo 34, comma 23 del Decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, numero 221, poi vi lascio comunque an- che la memoria così sarà più semplice anche trascriverla.
Le funzioni di organizzazione, questo dice la norma, la funzione specifica, le funzioni di organizza- zione dei servizi pubblici e locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al set- tore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione e di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate uni- camente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, istituiti o dise- gnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Quindi agli enti locali, singolarmente considerati, permane unicamente il compito di dare corso, ove necessario, alle disposizioni organizzative elabo- rate a livello sovra comunale.
A questo proposito, assai significativa risulta essere la sentenza del TAR Veneto, Sezione I, del 24 giugno ultimo scorso, numero 664, che è una sentenza tra l’altro che è stata promulgata dopo un ri- corso promosso proprio da Ecoambiente nei confronti del Comune di Porto Viro per un servizio che era stato revocato in termini di affidamento.
Con la delibera della Giunta regionale, poi se ne è necessario la produrremo anche agli atti del Co- mune, con la delibera della Giunta regionale numero 1117, DGR del primo luglio 2014, pubblicata sul BUR numero 78 del 12 agosto 2014 è stato approvato lo schema di convenzione tipo per la co- stituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino, afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale ed è stata confermata l’individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti tra i quali vi è il bacino corrispondente con la circoscrizione territoriale della Provincia di Rovigo.
A partire dalla data di pubblicazione del BUR della succitata delibera numero 1117 del 2014, è sta- to, pertanto, possibile procedere con la costituzione degli enti di bacino previsti dalla legge regiona- le 52/2012.
Quindi sono dati importanti: nel 2012 esce la legge, in realtà la legge diceva che, entro sei mesi, doveva essere concluso l’iter per la costituzione dei Consigli di Bacino con tutti gli adem- pimenti conseguenti per quanto di competenza dei Consigli comunali da una parte e dell’assemblea poi a seguire dell’Ente stesso che veniva costituito dall’altra, in realtà questo è stato possibile solo da quando è stata approvata questa delibera, quindi dall’agosto 2014.
Nei mesi immediatamente successivi alla pubblicazione sul BUR della delibera numero 1117 del 14, questo Ente, quindi il consorzio soppresso, si è prontamente attivato al fine di dare corso a quan- to disposto dalla stessa legge regionale 52/2012, cercando di coordinare i Comuni polesani in quan- to il Comune capoluogo risultava commissariato, il commissariamento è cessato nel mese di giugno 2015. Con delibera della Conferenza dei Sindaci numero 1, che si registra in data 27 novembre 2014, il Pag.
19 di decreto del commissario numero 1, in data 24 novembre 2014, quindi poco dopo che la delibera re- gionale era uscita e pubblicata sul BUR, e delibera della assemblea dei soci del Consorzio, numero 8, in data 27 novembre 2014, è stato deciso di dare corso alla costituzione dei Consigli di Bacino nella Provincia di Rovigo anche in base all’articolo 4, comma 5 della Legge Regionale 52/2012 che così dispone: la costituzione dei Consigli di Bacino può avvenire - questo è un punto molto impor- tante per quanto è accaduto e che poi è stato foriero anche di difficoltà dopo la nomina del nuovo Sindaco e ci ha portato poi alla situazione attuale che ancora non vede nascere il Consiglio di Baci- no, spero sia alle porte - anche mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti, che svolgono le funzioni di ente responsabile di bacino o di autorità d’ambito, anche mediante integra- zione di più enti esistenti, deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza dei singoli Comuni partecipanti.
I Consigli di Bacino, risultanti da tali trasformazioni, adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle disposizioni contenute nel presente articolo in ordine al loro funzionamento, praticamente la possibilità di arrivare alla costituzione dell’Ente di Bacino, fa- cendo un’operazione, nel caso specifico, che permetteva a tutti i beni del Consorzio, che non pote- vano essere assicurati per legge o per scelta dei soggetti proprietari dei beni al Consiglio di Bacino e andavano alla società, in quel caso, che gestiva il servizio integrato rifiuti Ecoambiente, attraverso un’operazione straordinaria che, in quel momento, era, per capirci, un’operazione che partiva da una scissione, trasformazione eterogenea e fusione per incorporazione da parte di Ecoambiente del Consorzio.
Questo permetteva di fare passare un volume di beni del Consorzio per un valore che abbiamo periziato allora intorno ai 14 milioni, andare ad Ecoambiente e patrimonializzarla.
Tale scelta è stata intrapresa in applicazione del combinato disposto del già citato articolo 4, comma 5, della legge regionale 52/2012 e dell’articolo 115 del Testo Unico Enti Locali, 267 in quanto l’ente di bacino di Rovigo ha mantenuto negli anni la propria natura di Azienda Speciale, ha mante- nuto la natura giuridica, la funzione giuridica di Azienda Speciale. Non è un altro Ente l’Azienda Speciale, che sia chiaro.
Ed è quella forma giuridica che ha permesso al Consorzio di scontare l’Iva per anni, quindi l’Iva non è stata un costo per il Consorzio, ha permesso al Consorzio di avere un contratto per i propri dipendenti collegato a Federambiente, cosa che, con il nuovo Ente di Bacino, per come è stato pensato, anche da questo consesso, con l’ultima deliberazione viene meno sia in termini di possibilità di scontare l’Iva, quindi costi superiori per l’Ente, sia per quanto riguarda il contratto dei dipendenti che saranno obbligati a trasferirsi all’ente di bacino con un contratto Enti locali, quindi con una procedura molto più farraginosa, più complicata per gli inquadramenti nuovi e anche per le organizzazioni sindacali, che sono obbligate nel merito di questa operazione.
Da tale processo di trasformazione parziale si sarebbe dovuta generare una società a responsabilità limitata, relativamente al ramo di produzione del servizio pubblico che successivamente sarebbe stata incorporata in Ecoambiente, società interamente pubblica e gestore del ciclo integrato dei rifiu- ti in Provincia di Rovigo.
Conseguentemente, l’Ente, che sarebbe residuato dalla trasformazione di cui sopra, avrebbe assunto la conformazione di Consiglio di Bacino, sulla base della convenzione che gli Enti locali e la Provincia di Rovigo avrebbero dovuto approvare e sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4, della legge regionale 52/2012 e comunque i relativi beni e personale sarebbero tran- sitati al Consiglio di Bacino ai sensi dell’articolo 5, comma 5 e 6, della legge regionale 52/2012.
La consistenza del ramo aziendale del Consorzio RSU Ente di Bacino, oggetto di trasformazione societaria, così come quello destinato al Consiglio di Bacino, comprendenti il personale addetto, sa- rebbero stati definiti anche sulla base del piano di ricognizione e liquidazione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 52/2012, redatto in via preliminare dal commissario liquidatore dell’Ente di bacino ed allegato alla lettera a) su indicata delibera della Conferenza dei Sindaci numero 1 del 27 novembre 2014.
In quel piano di ricognizione, che è il primo atto che il commissario deve attuare, per legge, c’è la ricognizione dei beni, dei beni che vengono assegnati al Consiglio di Bacino e dei beni che vanno segnati e ritornano ai Comuni perché di competenza per loro. Per le forme, per ritor- nare, noi avevamo trovato questa formula, questa modalità, che oggi non c’è più, saranno i Sindaci, i Comuni, i Consigli Comunali a decidere quale sarà per il futuro.
In tale piano di ricognizione preliminare sono stati indicati i beni appartenenti al ramo di produzio- Pag. 20 di ne del Consorzio Azienda Speciale, oggetto di futura scissione e quelli afferenti, invece, alle funzio- ni di Autorità d’Ambito i quali ultimi sarebbero spettati ai Consigli di Bacino. Si evidenzia che, in data 27 novembre 2014, anche l’assemblea dei soci di Ecoambiente e quindi il Comune di Rovigo, che allora... non era ancora commissariato, mi pare.
Nel novembre 2014, era già commissariato, sì, sì, scusate. E quindi il Comune di Rovigo e Consorzio, era approvato all’unanimità il percorso di aggregazione delineato dal commissario liquidatore dell’Ente di Bacino e della conferenza dei Sindaci.
Per effetto di tale operazione, la società risultante dall’integrazione tra il ramo d’azienda del Consorzio RSU, oggetto di trasformazione, ed Ecoambiente, sarebbe subentrata senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi già facenti capo al predetto ramo d’azienda del consorzio, come dettagliati nel piano di ricognizione e liquidazione del Commissario Straordinario e negli atti di trasformazio- ne.
La medesima società avrebbe, inoltre, proseguito senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi dell’attuale Ecoambiente S.r.l., ivi compreso l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti della Provincia di Rovigo. Il Consiglio di Bacino sarebbe, invece, subentrato parimenti, senza soluzione di continuità, nei rap- porti attivi e passivi, afferenti le funzioni di autorità d’ambito, ivi compresi i rapporti instaurati con Ecoambiente dal Consorzio RSU e dal commissario liquidatore.
Ai fini dell’operazione di trasfor- mazione e conseguente integrazione del ramo di produzione del servizio pubblico del Consorzio RSU con la società Ecoambiente, nel mese di aprile del 2015, questo Ente di bacino e la società Ecoambiente hanno incaricato due Periti, aventi il compito di redigere la situazione patrimoniale dei due soggetti coinvolti nel processo aggregativo. Ecoambiente S.r.l. e il ramo di produzione del ser- vizio pubblico del Consorzio RSU, ente di bacino.
Nel mese di maggio 2015 i due Periti incaricati, dopo un intenso lavoro di raccolta dati e di elabora- zione degli stessi, hanno comunicato formalmente di avere ultimato il proprio lavoro e di essere pronti al giuramento delle loro perizie di stima.
In data 17 giugno, qui non l’ho messo, faccio una piccola parentesi, i Periti, siccome eravamo a ridosso delle elezioni del Sindaco e c’era ancora la ge- stione commissariale, io chiesi, anche facendo un’interferenza, per la verità, un po’ indebita, chiesi ai Periti se potevano soprassedere al giuramento delle Perizie, in attesa che venisse nominato il nuo- vo Sindaco, tanto c’era tempo fino al 30 giugno per potere depositare le perizie e quindi procedere con il progetto di fusione e dare continuità all’operazione straordinaria.
Chiesi di dare questa oppor- tunità al neo Sindaco, che allora non conoscevamo chiaramente e sapevamo che poteva essere nel ballottaggio o la dottoressa Romeo o il Sindaco attuale Bergamin e ho chiesto quindi di attendere perché si prendesse conoscenza e contezza della situazione da parte dei nuovi titolari dell’Ente, del- la gestione dell’Ente. I Periti, assecondando questa richiesta, hanno sospeso il deposito delle Peri- zie, sarebbero state Perizie giurate perché erano comunque terminate.
In data 17 giugno 2015, il neo eletto Sindaco del Comune di Rovigo ha inviato un telegramma a questo Ente di bacino e alla società Ecoambiente, intimando di sospendere con effetto immediato qualsiasi atto relativo ad un processo di integrazione societaria tra Ecoambiente e Consorzio RSU Azienda Speciale, inibendo così l’iter di fusione che era già stato condiviso dalla Conferenza dei Sindaci, dal commissario liquidatore, nel Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente e nella as- semblea dei soci di Ecoambiente.
Nel mese di settembre 2015, codesta Regione ha formalmente, quindi questo è rivolto... (Voce incomprensibile dall’Aula) No, no, ma la lettera è rivolta alla Regione, lo dicevo all’inizio e quindi io riporto il testo, che tra l’altro fa un esame della situazione ed è coerente con le stesse richieste che hanno fatto i Consiglie- ri.
La Regione ha formalmente incaricato il Comune capoluogo di svolgere le funzioni di coordina- mento ai fini della costituzione del Consiglio di Bacino, sgravando pertanto il commissario liquida- Pag. 21 di tore diritti ogni responsabilità in merito. Fino a quel momento avevo gestito come Commissario tut- to il coordinamento del percorso che portava alla costituzione dell’ente di bacino.
La Regione, che aveva già deciso intanto, nel frattempo che, non avendo individuato nella legge chi erano i punti di riferimento e avendo nel frattempo investito di questo ruolo i commissari liquidato- ri, dal momento che ha deciso che potevano essere individuati i nuovi coordinatori, dopo che ha co- stituito gli ambiti territoriali con la delibera prima rammentata, 1117, dell’agosto 2014, diede indi- cazioni di fare riferimento non più ai commissari ma al Sindaco del Comune più popoloso della Provincia.
E in questo caso quindi il Comune di Rovigo e il Sindaco di Rovigo. In data 12 novembre 2015 questo Ente di bacino ha sottoscritto unitamente al Comune di Rovigo e alla società Ecoambiente un cronoprogramma di scissione trasformativa del Consorzio RSU Azien- da Speciale e conferimento in Ecoambiente con contestuale trasformazione in S.p.A. partecipata da cinquanta Comuni.
Quindi, nel frattempo, si sono attivati anche i rapporti con il nuovo eletto, con il Sindaco ed è stata abbandonata l’ipotesi, che avevamo portato avanti fino a quel momento, e si è ar- rivati ad una nuova convenzione che a quel punto dava impulso ad un nuovo iter, diverso da quello precedente. Comunque condiviso.
Tale cronoprogramma prevedeva alcune novità sostanziali rispetto a quanto precedentemente appro- vato, come per esempio l’istanza di nomina del Perito del Tribunale di Rovigo, una perizia speciali- stica ambientale sui siti di proprietà del consorzio da parte di Ecoambiente e la trasformazione di Ecoambiente in società per azioni, non più in S.r.l..
In data 17 dicembre 2015 si è svolta una assem- blea dei soci del consorzio, avente il seguente punto iscritto all’ordine del giorno: “Indirizzo di ap- provazione del cronoprogramma di scissione trasformativa del Consorzio, Azienda Speciale e con- ferimento in Ecoambiente con contestuale trasformazione in società per azioni, partecipata da cin- quanta Comuni del bacino”, che però ha visto presenti solamente tre Sindaci su cinquanta: Rovigo, Frassinelle e Arquà Polesine, rendendo, pertanto, manifesta, per non dire palese, la mancata condi- visione da parte della gran parte delle municipalità polesane del predetto cronoprogramma, sotto- scritto dal Consorzio RSU, Comune di Rovigo ed Ecoambiente S.r.l..
Nel mese di maggio 2016, trentadue Comuni della Provincia di Rovigo hanno inviato a questo ente di bacino, per tramite il signor Sindaco di Lusia un documento programmatico all’interno del quale, tra le altre cose, veniva ribadita in modo chiaro la volontà di procedere con il processo di aggrega- zione tra Ecoambiente e il ramo di produzione del servizio pubblico del Consorzio RSU Rovigo nel rispetto delle stime elaborate dai Periti a suo tempo nominati, che dovrebbero essere solamente ag- giornate in quanto non più attuali.
A prescindere dalla tempistica di costituzione del Consiglio di Bacino, problematica alquanto com- plessa di cui questo commissario non si occupa più da tempo, appare pertanto evidente, a questo punto, la netta contrapposizione tra la proposta avanzata dal Sindaco di Rovigo al riguardo del patri- monio di proprietà di questo Ente di Bacino e quella successivamente espressa dalla maggioranza dei Sindaci Polesani.
L’argomento risulta di grande rilevanza in quanto le stime elaborate dai Periti incaricati da questo Ente di Bacino, nel corso del 2015, attribuiscono al patrimonio consortile, con- siderando sia le immobilizzazioni immateriali che quelle finanziarie, un valore di circa 14 milioni di euro.
Risulta chiaro come il commissario, preliminarmente all’assunzione di qualsiasi decisione, debba cercare di comprendere se sia possibile un accordo tra i cinquanta soci, senza essere obbliga- to ad imporre un qualsivoglia percorso che riguarda beni, la maggior parte dei quali indivisibili di cui le Amministrazioni polesane risultano essere indirettamente titolari.
Nel corso delle prossime settimane, questa è la chiusura della nota, il Commissario si attiverà al fine di ricercare un percorso di condivisione tra tutte le parti, ben conscio di come tale adempimento ri- sulti esso prodromico alla liquidazione del Consorzio RSU Ente di Bacino, che potrà avere corso ed essere portata a conclusione esclusivamente dopo la costituzione del Consiglio di Bacino, così come normativamente disposto.
Dopo di questo, ci sono stati incontri con il socio di maggioranza e abbiamo trovato un percorso condiviso, che ha portato all’accordo del 7 dicembre e successivamente a un ulteriore accordo che si è concluso, in ragione di quell’accordo stesso, il 27 di febbraio e presuppone, poi darò eventualmen- Pag.
22 di te la parola nel merito anche al dottor Tescaroli e all’ingegner Boschini che hanno partecipato alla assemblea dei soci su delega del commissario liquidatore, essendo lo stesso all’estero per altri moti- vi, dove si è concluso questo accordo con la piena condivisione del sottoscritto e dove si individua un percorso che permetta ad Ecoambiente di poter ottenere lo stesso risultato, che avevamo ipotiz- zato da tempo, quindi di poter apportare tutti i beni che avevo già individuato nel piano di ricogni- zione come commissario ma anche insieme con i Sindaci che si sono progressivamente incontrati in termini di assemblee e di conferenze, i beni che comunque dovranno confluire in Ecoambiente.
Questa operazione, che si è ripresa in accordo con il socio di maggioranza, e che va in linea perfet- ta, praticamente congruente con quelli che sono gli adempimenti a cui il Consorzio, Ente di Bacino e il sottoscritto, in particolare, deve dare corso in ragione della legge regionale che l’ha nominato.
Io devo dare corso alle decisioni assunte, e le decisioni assunte sono dai soci del Consorzio, prece- dentemente, prima della soppressione e dagli stessi Consigli comunali, penso a quel particolare Consiglio comunale di Rovigo che era quello che anticipava sempre le assemblee consortili per un regolamento suo, penso alla delibera 70 del 2012 dove il Comune di Rovigo, all’unanimità, appro- vava un percorso ben preciso per quanto riguarda la bonifica della discarica e per quanto riguarda gli impegni che il Consorzio, il Commissario avrebbe dovuto assicurare in termini di avvio degli ap- palti, gestione e coinvolgendo in questo il gestore Ecoambiente.
Se qualcuno non l’ha letta, la invi- to ad andarsela a rileggere. Detto questo, voglio dire, in data 27 febbraio, viene sottoscritto questo accordo, che riporta la possi- bilità alla società di aprire un percorso molto positivo, di ottenere quindi questa benedetta patrimo- nializzazione attraverso il conferimento dei nostri beni.
In quella occasione abbiamo stabilito, chia- ramente poi questo sarà motivo di discussione, approvazione da parte di tutti i Consigli comunali, comunque della Conferenza dei Sindaci nella prima fase, abbiamo trovato come opportunità, per dare la possibilità ad Ecoambiente di operare nel modo migliore con la titolarità dei beni e per poter accedere al credito con più facilità, abbiamo ipotizzato e concordato di arrivare al conferimento dei beni definitivo in tempi rapidi attraverso un’operazione che poi saranno i Consigli comunali a dover decidere quale sarà, incorporazione, fusione per incorporazione, conferimento o che altro, attraverso l’affitto del ramo d’azienda.
Quindi il Consorzio affitterà nei prossimi giorni il proprio ramo azien- dale che oggi è già oggetto di perizia tramite l’impegno assunto da parte di due Periti, uno del Con- sorzio e uno del Comune di Rovigo, che valuterà i beni ai fini del fitto del ramo d’azienda, badate bene, e questo permetterà ad Ecoambiente di avere subito in gestione il complesso industriale del Consorzio, il complesso dei beni, che non saranno assegnati ai Consigli di Bacino, permetterà ad Ecoambiente praticamente di operare già nelle condizioni come se fosse a tutti gli effetti proprieta- ria e titolare dei beni.
Nel merito, l’ha gestita l’operazione, insieme al Sindaco, il dottor Tescaroli e l’ingegner Boschini. Io termino qua, poi sono a disposizione per eventuali chiarimenti come chiaramente mi è stato chie- sto. Grazie.