L’osservazione è a nome Berti Giuliana. E’ un’osservazione molto lunga, nel senso che è composta da otto punti più una modifica cartografica. Quindi scusatemi, magari leggo un punto alla volta e analizzo poi la relativa risposta, altrimenti poi non ci capiamo.
La prima richiesta è questa: la modifica dell'elaborato P.06 “Norme tecniche operative”, prevedendo all'articolo 2, comma 1, delle NTO di integrare il dispositivo con la seguente frase “Sono fatti salvi gli specifici ambiti individuati dagli elaborati P.02A e P.02B “Individuazione delle aree a servizi”, pur ricompresi entro il perimetro del centro storico, i quali vengono classificati come zone di tipo S o F”, sono le zone cosiddette a servizi. Il parere comunque è favorevole all’accoglimento dell'osservazione.
Nella fattispecie si prevede di integrare l’elaborato P.06 “Norme tecniche operative”, integrando il testo originale con la parte evidenziata in blu e stralciando le parti in rosso relativamente nel caso specifico all'articolo 2, comma 1, che ve lo rileggo nella sua complessità “Il territorio delimitato dal perimetro individuato nell’elaborato P.01 è classificato, ai sensi del DM 1444 del 2 aprile 68, come zona omogenea di tipo A.
Sono fatti salvi gli specifici ambiti individuati dagli elaborati P.2A e P.2B “Individuazione delle aree a servizi”, pur ricompresi entro il perimetro del centro storico, i quali vengono classificati come zone di tipo S o F”. Praticamente abbiamo aggiunto queste parole, questa frase come dall'osservazione presentata. Torno indietro a questo punto al punto n.
2 dell'osservazione che è il seguente: all'articolo 3, comma 4-b delle NTO, l’integrazione del dispositivo nel seguente modo “E’ in ogni caso fatto obbligo di ricorso al PUA, ovvero al PDC convenzionato, qualora l'intervento superi i limiti di densità fondiaria o altezza stabiliti dall'articolo 41-quinques della legge 1150 del 42”, che è la legge fondamentale urbanistica.
La risposta anche in questo caso qua è favorevole all’accoglimento di questa proposta, nella fattispecie vi rileggo proprio l'articolo 3, il comma 4-b “Gli interventi urbanistici ed edilizi riguardanti superfici di zona superiore a 2.000 metri quadrati e/o 3.000 metri cubi, si attuano con interventi indiretti, PUA, o PDC convenzionato, se non diversamente stabilito dalle presenti NTO.
E’ in ogni caso fatto obbligo di ricorso al PUTA, ovvero al PDC convenzionato, qualora l'intervento superi i limiti di densità fondiaria o altezza stabiliti dall'articolo 41-quinquies della legge 1150/1942”. Anche in questo caso qua quello che è stato chiesto è stato aggiunto alla norma già adottata. Il punto n.
3 dell'osservazione è un po’ più lungo anche, all'articolo 10, commi 5 e 7, si richiede di precisare, anche in riferimento al mutato quadro legislativo definito dalla legge 105 del 2024, il cosiddetto Salva Casa di cui anche prima parlava il Vice Sindaco, il distinguo tra edifici o singole unità immobiliari aventi destinazioni d'uso in contrasto con quelle di piano, da quelli aventi destinazione d'uso solo parzialmente in contrasto con quelle di piano.
Si richiede altresì di precisare se il contrasto riguardi esclusivamente il tipo di destinazione d'uso con riferimento a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 10, ovvero anche la diversa ripartizione delle percentuali di destinazioni diverse dalla residenza. Anche in questo caso è stata accolta l'osservazione per questo aspetto.
Ci sono delle parti nella fattispecie cancellate nell'articolo 10, comma 5, che adesso vi riporto nella versione definitiva: “Negli interventi che interessano singole unità immobiliari o edifici con condizioni d'uso in contrasto con quelli di PI, sono ammessi solo gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1A o B, del DPR 380/2001”, che è il Testo Unico per l'edilizia. Quindi è stata cancellata una parte di questo articolo, seguendo proprio le indicazioni del Salva Casa. Punto 4 dell'osservazione.
All'articolo 11, dopo il comma 1, si richiede di inserire il seguente nuovo comma “Sono fatte salve le specifiche disposizioni per particolari ambiti destinati ad aree per servizi dettate da apposite schede progetto allegate alle presenti NTO”. Anche in questo caso qua l'osservazione è accolta per questo punto ed è stato eseguito uno stralcio dell'articolo 10 al comma 7. Vi leggo quindi la parte che rimane vigente.
All'articolo 10, comma 7, viene stralciato il quarto comma sulla scorta di quanto previsto dalla legge 105/2004 Salva Casa nelle more di definizione di specifica disciplina legislativa regionale. Praticamente la parte che viene stralciata è la seguente “Negli interventi che interessano gli edifici che alla data di adozione della variante n.
9 al PI hanno destinazione d'uso solo parzialmente in contrasto con l’indicazione di piano, è ammesso, purché globale, anche l'intervento che supera i fini manutentivi con il mantenimento della destinazioni d'uso esistenti purché compatibili con il comma primo del presente articolo”. Questa norma di fatto è stata superata con il Salva Casa, e quindi noi abbiamo approfittato proprio per aggiornare, altrimenti sarebbe stato approvato un piano che era già in contrasto con la norma statale.
Non aveva senso e in questa sede lo abbiamo sistemato. Grazie all'osservazione che è stata presentata ovviamente. Eravamo arrivati al punto n.
4. Adesso faccio il punto n. 5.
All'articolo 11, comma 5-a, di rivedere il dispositivo “a) eventuali altre costruzioni o manufatti funzionali alle predette aree a servizi potranno essere eventualmente valutate in sede di progettazione esecutiva degli interventi in funzione dell'interesse pubblico perseguito”.
L’osservazione è sempre favorevole anche in questo caso il parere, all'articolo 11, comma 1-bis, viene inserito ex novo il seguente inciso “Sono fatte salve le specifiche disposizioni per particolari ambiti destinati ad aree per servizi dettate da apposite schede progetto allegate alle presenti NTO”. Adesso passo al punto n. 6.
All'articolo 13, comma 2-g, di rivedere il dispositivo “Nei casi nei quali l'unità edilizia minima di intervento richieda un’integrazione planimetrica o volumetrica, o su aree libere, sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni solo secondo le sagome limite individuate nella tavola di progetto P.05, che si chiama “Categorie di intervento”, nel rispetto dei parametri stereometrici e delle modalità attuative specificatamente previste dal PI.
Modalità di intervento: 1) non potranno superare l'altezza degli edifici contigui con tipologie di intervento 1, 2 e 3, e comunque nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del DM 1444 del 68; 2) l’intervento potrà avvenire anche secondo i canoni di una moderna architettura, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 3) il Dirigente competente può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, può fissare allineamenti verticali ed orizzontali, l'utilizzo di specifici materiali e modalità di costruzione; 4) sono fatte salve specifiche prescrizioni definite puntualmente per le unità edilizie minime di intervento”.
Anche in questo caso il punto n.
6 ci dice che l'articolo 13, comma 2-g, è il seguente il testo che andrà in vigore “Nei casi nei quali l'unità edilizia minima di intervento richiesta un’integrazione planimetrica o volumetrica o su aree libere sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni solo secondo le sagome limite - è’ stato tolto l'inciso “indicazioni planimetriche” - individuate nella tavola di progetto P.05 “Categorie di intervento”, nel rispetto di parametri stereometrici e delle modalità attuative specificatamente previste dal PI”.
Modalità di intervento: non potranno superare l'altezza degli edifici contigui con tipologia di intervento 1, 2 e 3, e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 8, comma 1, del DM 1344/68. Il punto invece che è stato modificato è il seguente “L’intervento potrà avvenire anche secondo i canoni di una moderna architettura, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”.
La parte seguente è stata stralciata, quindi è stata fatta una specie di semplificazione anche un po’ normativa. Poi rimane la restante porzione di articolo, ovvero “Il Dirigente competente può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, può fissare allineamenti verticali ed orizzontali, l'utilizzo di specifici materiali in modalità di costruzione e sono fatte salve specifiche prescrizioni definite puntualmente per le unità edilizie minime di intervento”. A questo punto passo al punto n.
7. All'articolo 14, comma 6, la riscrittura del secondo periodo come segue “La monetizzazione - che poi c'è la delibera anche relativa - dà diritto allo scomputo totale o parziale della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
L’importo relativo al valore delle aree e delle opere di urbanizzazione oggetto di monetizzazione è stabilito con atto deliberativo del Consiglio Comunale e deve corrispondere ai costi che il Comune sosterrebbe per la realizzazione delle opere monetizzate, ricavati dal piano finanziario di corrispondenti opere pubbliche. L'importo delle monetizzazioni è iscritto in un apposito capitolo di bilancio”.
Anche in questo caso ripreso l'articolo 14, comma 6, ve lo leggo per intero “Gli standard potranno essere monetizzati nei seguenti casi: qualora inferiori ai minimi di cui al precedente comma 2 negli interventi edilizi diretti, i cosiddetti IED, qualora non prescritto; le dotazioni minime a standard secondarie sono sempre monetizzabili - vuol dire che si pagano gli oneri secondari - salvo siano prescritti nel repertorio normativo; qualora si renda materialmente impossibile il reperimento in loco di superfici idonee allo scopo; qualora si accerti, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 11/2004, che l'intervento attivo non necessiti o necessiti parzialmente delle opere di urbanizzazione di tipo FC e FD, destinando le risorse alla realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente; laddove la superficie esigua dello standard urbanistico implichi una eccessiva onerosità nella gestione e manutenzione delle aree stesse”.
La parte seguente è quella dove ci sono le modifiche: “La monetizzazione dà dritto allo scomputo totale o parziale della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
L’importo relativo al valore delle aree delle opere di urbanizzazione oggetto di monetizzazione è stabilito con atto deliberativo del Consiglio Comunale - come appunto dopo vedrete - e deve corrispondere ai costi che il Comune sosterrebbe per la realizzazione delle opere monetizzate, ricavati dal piano finanziario di corrispondenti opere pubbliche”. La seguente parte è stata cancellata e alla fine abbiamo che “L’importo delle monetizzazioni è iscritto in apposito capitolo di bilancio”.
Adesso c'è l'ultima piccola modifica, che è il punto 8 di questa osservazione: richiesta di modifica dell'elaborato P.07 “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”, prescrivendo all'articolo 13 comma 4, l'integrazione del comma con quanto segue: “La stessa relazione tecnica, indipendentemente dalla presenza di eventuali beni tutelati circostanti, dovrà in ogni caso dare atto del corretto inserimento architettonico degli edifici all'interno dello specifico contesto di riferimento, evitando situazioni di evidente contrasto con gli altri edifici appartenenti alla medesima cortina edilizia o asse stradale; per gli interventi assoggettati a PUA, la realizzazione di cui al presente dispositivo verrà assunta nell'ambito del provvedimento di attuazione dello strumento urbanistico attuativo, mentre per gli edifici soggetti a IED, cioè intervento edilizio diretto, la deliberazione obbligatoria della Giunta Comunale verrà assunta previa proposta del Dirigente del settore urbanistica edilizia privata ai fini dell'efficacia del titolo abilitativo sotteso”.
Anche in questo caso qua andiamo al punto n. 8: si prevede di integrare l'elaborato P.07 “Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale, integrando il testo originale con la parte evidenziata in blu e stralciando le parti in rosso. Sostanzialmente è il testo di prima, c’è appunto uno stralcio della parte in blu.
Se volete vi leggo il testo che praticamente rimane vivo in vigore All'articolo 13, comma 4, “Per gli edifici con categoria di intervento D3, 5 e 6, verrà ammesso il ricorso a materiali particolari costruttivi diversi da quelli sopra disciplinati.
In tal caso l'intervento potrà avvenire anche secondo i canoni di una moderna architettura che, pur rileggendo e reinterpretando i criteri morfologici e funzionali storicizzati del tessuto urbano, proponga un coerente ma non semplicemente emulativo approccio alla progettazione all'interno del tessuto storico, in correlazione con l'ambiente ed i fabbricati circostanti.
Tali fattispecie di interventi potranno essere realizzati previa approvazione obbligatoria da parte della Giunta Comunale di uno studio planivolumetrico con rendering e foto inserimento, accompagnato da una dettagliata relazione tecnica che illustri e giustifichi la proposta progettuale in relazione al contesto architettonico di riferimento, avuto riguardo in particolare agli eventuali beni culturali circostanti”.
Da ultimo invece abbiamo una modifica cartografica che riguarda la sede dei Carabinieri: richiesta di riclassificazione cartografica della zonizzazione di cui all’elaborato P.02 “Individuazione delle aree a servizi” per l'ambito catastalmente censito al foglio 19, mappale 232, da area per l'istruzione - era proprio un refuso grafico - ad area per attrezzature di interesse comuni civili. Anche questo aspetto è stato appunto analizzato e modificato come dall'elaborato allegato grafico in questo caso.