Persona · attività documentata

Christian Scalabrin

Ruoli e interventi ricavati dai verbali ufficiali già acquisiti da Lente Civica.

Interventi documentati
106
Sedute con interventi
13
Interventi con video
3

Ruoli documentati

Come indicati nelle fonti acquisite.

Dirigente Settore UrbanisticaDal 29 novembre 2019 al 26 maggio 202612 osservazioni documentali
Dirigente UrbanisticaOsservato il 22 giugno 20231 osservazione documentali

Attività nei verbali acquisiti

Prima gli interventi tematici, poi quelli procedurali, sempre consultabili. Testo, punto ODG, pagine e video quando esplicitamente autorizzato alla pubblicazione.

26 maggio 2026

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

2 interventi
Intervento n. 18
Pagina 8
Punto 1

Discussione sul progetto della ditta Ecopol Srl” Pag. 06 2

Dirigente Settore Urbanistica

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Buonasera a tutti. Io invece intervengo per quanto riguarda la parte urbanistica. Nella fattispecie noi come ufficio avevamo chiesto delle integrazioni trasmesse alla Provincia che poi le ha girate alla ditta.

Attualmente siamo in attesa della presentazione da parte della medesima di quello che abbiamo richiesto. C’è una sospensione circa di 180 giorni che parte da febbraio, se non ricordo male; la ditta ovviamente può integrare in questa tempistica.

Parallelamente la ditta stessa ha presentato presso lo sportello unico per l'edilizia una pratica di regolarizzazione dell'impianto, perché rispetto al progetto del 1965 lo stesso aveva delle difformità, quindi applicando le normative introdotte di recente attraverso il cosiddetto Decreto Salva Casa.

Detto questo vi posso già anticipare che la scorsa settimana questo procedimento si è di fatto concluso con il pagamento di una sanzione che è prevista dalla normativa e quindi anche da un punto di vista edilizio l'immobile è tra virgolette regolare, è a posto, non ci sono più problematiche in tal senso. Siamo semplicemente in attesa dell'integrazione di quello che abbiamo chiesto da un punto di vista urbanistico e in parte edilizio, che dovrebbe avvenire presumo nelle prossime settimane o mesi.

Intervento n. 29
Pagine 11–12
Punto 1

Discussione sul progetto della ditta Ecopol Srl” Pag. 06 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Cerco di rispondere in maniera organica e faccio anche una piccola premessa. L'edificio in questione è stato costruito nel 1965 a seguito del rilascio di un’apposita licenza edilizia su un terreno di proprietà del Comune da parte di un'azienda che si chiamava SAP, che riguardava appunto la gestione dei rifiuti. L'impianto successivamente è stato poi ceduto al Comune se non sbaglio nel 1988 e successivamente il Comune l'ha venduto a trattativa privata all'azienda Dondi SpA, da cui poi appunto subentra l'Ecopol.

Faccio questa premessa perché negli atti autorizzativi degli anni appunto 60, quel terreno su cui sorge attualmente l'impianto era ed è tuttora zona agricola. La definizione delle zone produttive, cosiddette zone D, è avvenuta solamente nel 1968, con il decreto 1444.

Posso dirvi una stranezza dal punto di vista urbanistico: quando la Regione ha introdotto la legge 61 nel 1985, aveva stabilito che oltre alla zonizzazione c'è la suddivisione del territorio in zone A, B, C, D, E - E è quella agricola, D è quella produttiva - anche le attività fuori zona, cioè quelle che non sono all'interno di una zona specifica tipo la zona produttiva, dovevano essere classificate.

Il PRG invece del Comune di Rovigo, 1990-1994, non ha realizzato questo tipo di classificazione, cioè l'azienda è come se non fosse mai stata individuata. Un'apposita variante, se non sbaglio del 1999, il Comune di Rovigo ha iniziato a mappare quelle attività produttive fuori zona, però questa è sfuggita. Non so il motivo, non chiedetemelo.

E’ un po' una stranezza, per quello vi dicevo, perché le attività produttive fuori zona dovrebbero essere dotate tutte di una scheda. Questa scheda individua di solito tre tipologie: se un'attività è da confermare, o da bloccare, o da trasferire. Che differenza c'è?

Se un'attività è da confermare vuol dire che va bene nel posto in cui si trova e generalmente la scheda prevede anche un ampliamento volumetrico; se invece l'attività è da bloccare, di solito si indicava con un puntino proprio nero, scuro, pieno, per dire “sei lì, rimani lì, non hai possibilità di ampliarti”; mentre le attività peggiori sono quelle da trasferire, di solito si indicavano con un triangolino sempre pieno.

Faccio un esempio proprio pratico: in molte zone del Veneto sono presenti all'interno di zone residenziali delle attività ad esempio di galvanica, quelle attività dove ci sono quelle vasche in cui viene fatta la nichelatura, la ramatura, tutta oggettistica di tipo metallico. Forse non lo sapete, sono state tutte classificate secondo la Direttiva Seveso queste galvaniche.

Ce ne sono tantissime nelle zone residenziali e di fatto sono molto spesso classificate come attività produttive fuori zona da trasferire, vista la pericolosità, perché ci sono tutte le vasche che contengono acidi: acido solforico piuttosto che cloridrico, eccetera.

Detto questo, a livello edilizio, oltre alla pratica del 1965, abbiamo recuperato, facendo uno sforzo d'archivio abbastanza notevole, vi dico, attraverso l'archivio dei lavori pubblici, quindi non sotto l'urbanistica, non solo il progetto edilizio del 1965, ma anche proprio il progetto esecutivo allegato al contratto d'appalto che è stato firmato tra il Comune di Rovigo e l'azienda SAP. Questo per dire che abbiamo trovato dei disegni simili, comunque con anche delle differenze rispetto alla licenza edilizia.

A questo punto abbiamo cercato come ufficio, visto che la proprietà, attraverso l'accesso atti, è venuta a conoscenza di questi documenti, di vedere qual era la lettura corretta sia delle piante, che dei prospetti, che delle sezioni. D'altra parte bisogna pensare che l'opera è stata realizzata sul terreno del Comune, con tanto di contratto firmato, quindi è un qualcosa di estremamente serio e importante.

Lo stesso Decreto Salva Casa, recentemente introdotto, ha stabilito che la ditta può portare e dimostrare l'esistenza e la correttezza di un immobile - questo vale per qualsiasi persona proprietaria di un immobile - attraverso qualsiasi documento probatorio. Un contratto d'appalto con tanto di disegni firmati, questo è ovviamente un valore legale molto forte.

Di conseguenza abbiamo superato da un punto di vista edilizio quell’impasse, quelle difficoltà che c'erano sulle difformità, tant'è che attraverso l'ultima integrazione, se non sbaglio di dieci giorni fa o poco più, la ditta ha dimostrato la correttezza dell'impianto esistente e rientra nell'applicazione dell'articolo 34-ter del DPR 380, tant'è che ha pagato la sanzione che avevamo individuato.

In realtà la norma prevede che se ci sono delle variazioni ad esempio di valore dell'immobile venga fatta una perizia da parte dell'Agenzia delle Entrate; l'importo ha un minimo e un massimo, la ditta ha detto “Pago l'importo massimo”, così abbiamo evitato di fare il procedimento presso l'Agenzia delle Entrate; procedimento che avrebbe comportato la sottoscrizione da parte del Comune di una convenzione con l'Agenzia, di un accordo, e i costi della perizia - sembra un po' un assurdo - sono a carico della collettività, non si possono ricaricarle al privato.

Perciò se ha pagato la somma massima, alla fine il Comune ha solo guadagnato in un certo senso. Venendo poi alla parte urbanistica, come dicevo prima, siamo ancora in zona agricola, l'attività non è schedata. Attraverso questo procedimento in essere, né la VIA, né l'AIA, permettono di determinare o di costituire variante urbanistica.

Questo per dire che cosa? Che abbiamo evidenziato questo aspetto alla Provincia. E’ pur vero che il Testo Unico dell'ambiente, il 152/2006, prevede ad esempio all'articolo 208, che riguarda i nuovi impianti di trattamento di fiuti, che l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 208 può costituire variante urbanistica.

Quindi adesso vedremo durante il procedimento incardinato verso la Provincia se verrà attivato anche questo procedimento, e di conseguenza poi il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, che è quello che è stato chiesto dalla ditta, che praticamente raccoglie prima la VIA, l'AIA ed eventualmente questo articolo 208, prenderà atto, come dice la normativa, che il 208 o quello che sarà costituisce variante urbanistica.

Perciò andiamo a bypassare il problema della zona agricola, ovvero dell'articolo 35 delle norme tecniche del PTRC, che è il piano territoriale regionale di coordinamento in tema di pianificazione urbanistica. Questo è un po' il quanto.

30 aprile 2025

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

8 interventi
Intervento n. 58
Pagine 14–15
Punto 7

Esame e controdeduzione alle osservazioni - Approvazione della nona variante parziale al piano degli interventi relativa al centro storico del capoluogo

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Faccio solamente un piccolo cappello per dire come l'altra volta, con la variante generale, anche oggi voi analizzerete le singole osservazioni e le voterete, perché la procedura prevede la controdeduzione da parte del Consiglio Comunale, e poi una votazione finale che riguarda la delibera stessa.

Di conseguenza io leggo direttamente un sunto dell'osservazione, ogni singola osservazione, che ha predisposto il professionista incaricato qui al mio fianco; dopodiché vi riporto anche il parere che lui ha espresso dal punto di vista tecnico, che anche noi ovviamente internamente abbiamo condiviso, e che poi voi dovete votare. Se esprimerete parere favorevole, vuol dire che accogliete la proposta di controdeduzione che è stata predisposta; per contro invece il voto contrario è esattamente l'opposto.

Intervento n. 60
Pagina 15
Punto 7

Esame e controdeduzione alle osservazioni - Approvazione della nona variante parziale al piano degli interventi relativa al centro storico del capoluogo

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Parto dall'osservazione n. 1 che è stata presentata da parte di Don Paolo Cestarollo per conto della Diocesi di Adria e Rovigo.

L'osservazione nel contenuto suo come sunto prevede quanto segue: richiesta di riperimetrazione cartografica della zonizzazione di cui all’elaborato P.02 dal titolo “Individuazione delle aree a servizi”, e P.04 “Destinazione d'uso ed individuazione delle aree da destinare a servizi collettivi”, per l'ambito di proprietà, inteso quello della Diocesi, catastalmente censito al foglio 20, mappali 12 e 835, in affinamento della particellazione fondiaria.

Nella fattispecie, il professionista qui di fianco e anche noi abbiamo condiviso la seguente valutazione tecnica: si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione. Si prevede di modificare gli elaborati P.02 “Individuazione delle aree a servizi” e P.04 “Destinazioni d'uso”, come da estratto allegato.

Di fatto si tratta di un'osservazione che ha individuato esattamente il perimetro di proprietà della Diocesi; c'è un fabbricato che era stato inserito con una destinazione non corretta, la Diocesi ha sottolineato questo aspetto e noi abbiamo accolto questa sua proposta.

Intervento n. 62
Pagine 15–16
Punto 7

Esame e controdeduzione alle osservazioni - Approvazione della nona variante parziale al piano degli interventi relativa al centro storico del capoluogo

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Seconda osservazione presentata dai signori Sadocco Paola, Antonella, Silvia e Sara.

Il contenuto è il seguente: richiesta di modifica dell'elaborato P.05 “Categorie di intervento” per l'ambito di proprietà, catastalmente censito al foglio 19, mappale 334, prevedendo quanto segue: l'attribuzione all'intero compendio immobiliare del grado 3.2, ovvero ristrutturazione edilizia media di tipo D2; l'individuazione della prescrizione tra virgolette “fronte oggetto di tutela” per la porzione del fabbricato attualmente di grado D1 piano adottato; la terza linea, la correzione del perimetro del PUA approvato e convenzionato.

Anche in questo caso la valutazione è favorevole all’accoglimento dell'osservazione. Si prevede di modificare l'elaborato P.05 “Categorie di intervento” come da estratto allegato.

Intervento n. 64
Pagina 16
Punto 7

Esame e controdeduzione alle osservazioni - Approvazione della nona variante parziale al piano degli interventi relativa al centro storico del capoluogo

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Osservazione n. 3 a nome Mancin Patrizia e Riccardo Ruggero. Il contenuto è il seguente: la richiesta di modifica dell'elaborato P.05 “Categorie di intervento” per l'ambito di proprietà, catastalmente censito al foglio 19, mappale 788, prevedendo quanto segue: l'attribuzione all'intero compendio immobiliare del grado 3.3, ovvero ristrutturazione edilizia pesante di tipo D3.

Anche in questo caso qua si esprime parere favorevole all’accoglimento dell'osservazione; nella fattispecie si prevede di modificare gli elaborati P.05 “Categorie di intervento” come da estratto allegato, variando il grado attribuito all'edificio da grado 3.2 “Ristrutturazione edilizia media di tipo D2”, a grado 3.3 “Ristrutturazione edilizia pesante di tipo D3”.

Si richiamano le condizioni e le modalità di intervento per il grado D3, in particolare le possibilità previste dall'articolo 13, comma 2-c, punti c/3 e c/4, delle norme tecniche operative, e dall'articolo 13, comma 4, del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

Intervento n. 66
Pagina 16
Punto 7

Esame e controdeduzione alle osservazioni - Approvazione della nona variante parziale al piano degli interventi relativa al centro storico del capoluogo

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Osservazione n. 4 presentata da Vincenzo Marinese, legale rappresentante di Confindustria. Essa riguarda: richiesta di riclassificazione cartografica della zonizzazione di cui all’elaborato P.04 denominato “Destinazioni d'uso” per l'ambito di proprietà, catastalmente censito al foglio 19, mappali 482, 483, 484, 485, da area prevalentemente terziaria ad area terziaria.

Anche in questo caso qua la valutazione tecnica è positiva, cioè favorevole all’accoglimento dell'osservazione. Si prevede di modificare gli elaborati P.04 “Destinazioni d'uso” come da estratto allegato.

Intervento n. 68
Pagine 16–17
Punto 7

Esame e controdeduzione alle osservazioni - Approvazione della nona variante parziale al piano degli interventi relativa al centro storico del capoluogo

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Osservazione n. 5 a nome Sartorello Francesco. Il contenuto è il seguente: richiesta di modifica dell'elaborato P.05 denominato “Categorie di intervento” per l'ambito di proprietà, catastalmente censito al foglio 18, mappale 129, prevedendo quanto segue, ovvero l'attribuzione all'intero compendio immobiliare del grado 3.3 “Ristrutturazione edilizia pesante di tipo D3”, in modo da permettere la sopraelevazione dell'edificio e la demolizione e ricostruzione del volume sul retro individuato con grado 3.2 (D2).

In questo caso qua la valutazione tecnica risulta essere negativa, cioè il parere è contrario all'accoglimento dell'osservazione, in quanto i gradi attribuiti nel piano adottato risultano adeguati al valore storico architettonico del fabbricato.

Tale ambito rientra nella perimetrazione delle permanenze storiche nell'elaborato A.06 “Analisi delle permanenze storiche”, ovvero uno dei pochi ambiti all'interno del perimetro del centro storico rimasti intonsi dalle trasformazioni edilizie succedutesi nel tempo, che rappresenta nell'organizzazione territoriale, nell'ambito urbanistico e nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota per cui il piano prevede la finalità prioritaria della salvaguardia e del recupero del patrimonio edilizio.

Intervento n. 70
Pagine 17–20
Punto 7

Esame e controdeduzione alle osservazioni - Approvazione della nona variante parziale al piano degli interventi relativa al centro storico del capoluogo

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

L’osservazione è a nome Berti Giuliana. E’ un’osservazione molto lunga, nel senso che è composta da otto punti più una modifica cartografica. Quindi scusatemi, magari leggo un punto alla volta e analizzo poi la relativa risposta, altrimenti poi non ci capiamo.

La prima richiesta è questa: la modifica dell'elaborato P.06 “Norme tecniche operative”, prevedendo all'articolo 2, comma 1, delle NTO di integrare il dispositivo con la seguente frase “Sono fatti salvi gli specifici ambiti individuati dagli elaborati P.02A e P.02B “Individuazione delle aree a servizi”, pur ricompresi entro il perimetro del centro storico, i quali vengono classificati come zone di tipo S o F”, sono le zone cosiddette a servizi. Il parere comunque è favorevole all’accoglimento dell'osservazione.

Nella fattispecie si prevede di integrare l’elaborato P.06 “Norme tecniche operative”, integrando il testo originale con la parte evidenziata in blu e stralciando le parti in rosso relativamente nel caso specifico all'articolo 2, comma 1, che ve lo rileggo nella sua complessità “Il territorio delimitato dal perimetro individuato nell’elaborato P.01 è classificato, ai sensi del DM 1444 del 2 aprile 68, come zona omogenea di tipo A.

Sono fatti salvi gli specifici ambiti individuati dagli elaborati P.2A e P.2B “Individuazione delle aree a servizi”, pur ricompresi entro il perimetro del centro storico, i quali vengono classificati come zone di tipo S o F”. Praticamente abbiamo aggiunto queste parole, questa frase come dall'osservazione presentata. Torno indietro a questo punto al punto n.

2 dell'osservazione che è il seguente: all'articolo 3, comma 4-b delle NTO, l’integrazione del dispositivo nel seguente modo “E’ in ogni caso fatto obbligo di ricorso al PUA, ovvero al PDC convenzionato, qualora l'intervento superi i limiti di densità fondiaria o altezza stabiliti dall'articolo 41-quinques della legge 1150 del 42”, che è la legge fondamentale urbanistica.

La risposta anche in questo caso qua è favorevole all’accoglimento di questa proposta, nella fattispecie vi rileggo proprio l'articolo 3, il comma 4-b “Gli interventi urbanistici ed edilizi riguardanti superfici di zona superiore a 2.000 metri quadrati e/o 3.000 metri cubi, si attuano con interventi indiretti, PUA, o PDC convenzionato, se non diversamente stabilito dalle presenti NTO.

E’ in ogni caso fatto obbligo di ricorso al PUTA, ovvero al PDC convenzionato, qualora l'intervento superi i limiti di densità fondiaria o altezza stabiliti dall'articolo 41-quinquies della legge 1150/1942”. Anche in questo caso qua quello che è stato chiesto è stato aggiunto alla norma già adottata. Il punto n.

3 dell'osservazione è un po’ più lungo anche, all'articolo 10, commi 5 e 7, si richiede di precisare, anche in riferimento al mutato quadro legislativo definito dalla legge 105 del 2024, il cosiddetto Salva Casa di cui anche prima parlava il Vice Sindaco, il distinguo tra edifici o singole unità immobiliari aventi destinazioni d'uso in contrasto con quelle di piano, da quelli aventi destinazione d'uso solo parzialmente in contrasto con quelle di piano.

Si richiede altresì di precisare se il contrasto riguardi esclusivamente il tipo di destinazione d'uso con riferimento a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 10, ovvero anche la diversa ripartizione delle percentuali di destinazioni diverse dalla residenza. Anche in questo caso è stata accolta l'osservazione per questo aspetto.

Ci sono delle parti nella fattispecie cancellate nell'articolo 10, comma 5, che adesso vi riporto nella versione definitiva: “Negli interventi che interessano singole unità immobiliari o edifici con condizioni d'uso in contrasto con quelli di PI, sono ammessi solo gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1A o B, del DPR 380/2001”, che è il Testo Unico per l'edilizia. Quindi è stata cancellata una parte di questo articolo, seguendo proprio le indicazioni del Salva Casa. Punto 4 dell'osservazione.

All'articolo 11, dopo il comma 1, si richiede di inserire il seguente nuovo comma “Sono fatte salve le specifiche disposizioni per particolari ambiti destinati ad aree per servizi dettate da apposite schede progetto allegate alle presenti NTO”. Anche in questo caso qua l'osservazione è accolta per questo punto ed è stato eseguito uno stralcio dell'articolo 10 al comma 7. Vi leggo quindi la parte che rimane vigente.

All'articolo 10, comma 7, viene stralciato il quarto comma sulla scorta di quanto previsto dalla legge 105/2004 Salva Casa nelle more di definizione di specifica disciplina legislativa regionale. Praticamente la parte che viene stralciata è la seguente “Negli interventi che interessano gli edifici che alla data di adozione della variante n.

9 al PI hanno destinazione d'uso solo parzialmente in contrasto con l’indicazione di piano, è ammesso, purché globale, anche l'intervento che supera i fini manutentivi con il mantenimento della destinazioni d'uso esistenti purché compatibili con il comma primo del presente articolo”. Questa norma di fatto è stata superata con il Salva Casa, e quindi noi abbiamo approfittato proprio per aggiornare, altrimenti sarebbe stato approvato un piano che era già in contrasto con la norma statale.

Non aveva senso e in questa sede lo abbiamo sistemato. Grazie all'osservazione che è stata presentata ovviamente. Eravamo arrivati al punto n.

4. Adesso faccio il punto n. 5.

All'articolo 11, comma 5-a, di rivedere il dispositivo “a) eventuali altre costruzioni o manufatti funzionali alle predette aree a servizi potranno essere eventualmente valutate in sede di progettazione esecutiva degli interventi in funzione dell'interesse pubblico perseguito”.

L’osservazione è sempre favorevole anche in questo caso il parere, all'articolo 11, comma 1-bis, viene inserito ex novo il seguente inciso “Sono fatte salve le specifiche disposizioni per particolari ambiti destinati ad aree per servizi dettate da apposite schede progetto allegate alle presenti NTO”. Adesso passo al punto n. 6.

All'articolo 13, comma 2-g, di rivedere il dispositivo “Nei casi nei quali l'unità edilizia minima di intervento richieda un’integrazione planimetrica o volumetrica, o su aree libere, sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni solo secondo le sagome limite individuate nella tavola di progetto P.05, che si chiama “Categorie di intervento”, nel rispetto dei parametri stereometrici e delle modalità attuative specificatamente previste dal PI.

Modalità di intervento: 1) non potranno superare l'altezza degli edifici contigui con tipologie di intervento 1, 2 e 3, e comunque nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del DM 1444 del 68; 2) l’intervento potrà avvenire anche secondo i canoni di una moderna architettura, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 3) il Dirigente competente può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, può fissare allineamenti verticali ed orizzontali, l'utilizzo di specifici materiali e modalità di costruzione; 4) sono fatte salve specifiche prescrizioni definite puntualmente per le unità edilizie minime di intervento”.

Anche in questo caso il punto n.

6 ci dice che l'articolo 13, comma 2-g, è il seguente il testo che andrà in vigore “Nei casi nei quali l'unità edilizia minima di intervento richiesta un’integrazione planimetrica o volumetrica o su aree libere sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni solo secondo le sagome limite - è’ stato tolto l'inciso “indicazioni planimetriche” - individuate nella tavola di progetto P.05 “Categorie di intervento”, nel rispetto di parametri stereometrici e delle modalità attuative specificatamente previste dal PI”.

Modalità di intervento: non potranno superare l'altezza degli edifici contigui con tipologia di intervento 1, 2 e 3, e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 8, comma 1, del DM 1344/68. Il punto invece che è stato modificato è il seguente “L’intervento potrà avvenire anche secondo i canoni di una moderna architettura, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”.

La parte seguente è stata stralciata, quindi è stata fatta una specie di semplificazione anche un po’ normativa. Poi rimane la restante porzione di articolo, ovvero “Il Dirigente competente può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, può fissare allineamenti verticali ed orizzontali, l'utilizzo di specifici materiali in modalità di costruzione e sono fatte salve specifiche prescrizioni definite puntualmente per le unità edilizie minime di intervento”. A questo punto passo al punto n.

7. All'articolo 14, comma 6, la riscrittura del secondo periodo come segue “La monetizzazione - che poi c'è la delibera anche relativa - dà diritto allo scomputo totale o parziale della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

L’importo relativo al valore delle aree e delle opere di urbanizzazione oggetto di monetizzazione è stabilito con atto deliberativo del Consiglio Comunale e deve corrispondere ai costi che il Comune sosterrebbe per la realizzazione delle opere monetizzate, ricavati dal piano finanziario di corrispondenti opere pubbliche. L'importo delle monetizzazioni è iscritto in un apposito capitolo di bilancio”.

Anche in questo caso ripreso l'articolo 14, comma 6, ve lo leggo per intero “Gli standard potranno essere monetizzati nei seguenti casi: qualora inferiori ai minimi di cui al precedente comma 2 negli interventi edilizi diretti, i cosiddetti IED, qualora non prescritto; le dotazioni minime a standard secondarie sono sempre monetizzabili - vuol dire che si pagano gli oneri secondari - salvo siano prescritti nel repertorio normativo; qualora si renda materialmente impossibile il reperimento in loco di superfici idonee allo scopo; qualora si accerti, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 11/2004, che l'intervento attivo non necessiti o necessiti parzialmente delle opere di urbanizzazione di tipo FC e FD, destinando le risorse alla realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente; laddove la superficie esigua dello standard urbanistico implichi una eccessiva onerosità nella gestione e manutenzione delle aree stesse”.

La parte seguente è quella dove ci sono le modifiche: “La monetizzazione dà dritto allo scomputo totale o parziale della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

L’importo relativo al valore delle aree delle opere di urbanizzazione oggetto di monetizzazione è stabilito con atto deliberativo del Consiglio Comunale - come appunto dopo vedrete - e deve corrispondere ai costi che il Comune sosterrebbe per la realizzazione delle opere monetizzate, ricavati dal piano finanziario di corrispondenti opere pubbliche”. La seguente parte è stata cancellata e alla fine abbiamo che “L’importo delle monetizzazioni è iscritto in apposito capitolo di bilancio”.

Adesso c'è l'ultima piccola modifica, che è il punto 8 di questa osservazione: richiesta di modifica dell'elaborato P.07 “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”, prescrivendo all'articolo 13 comma 4, l'integrazione del comma con quanto segue: “La stessa relazione tecnica, indipendentemente dalla presenza di eventuali beni tutelati circostanti, dovrà in ogni caso dare atto del corretto inserimento architettonico degli edifici all'interno dello specifico contesto di riferimento, evitando situazioni di evidente contrasto con gli altri edifici appartenenti alla medesima cortina edilizia o asse stradale; per gli interventi assoggettati a PUA, la realizzazione di cui al presente dispositivo verrà assunta nell'ambito del provvedimento di attuazione dello strumento urbanistico attuativo, mentre per gli edifici soggetti a IED, cioè intervento edilizio diretto, la deliberazione obbligatoria della Giunta Comunale verrà assunta previa proposta del Dirigente del settore urbanistica edilizia privata ai fini dell'efficacia del titolo abilitativo sotteso”.

Anche in questo caso qua andiamo al punto n. 8: si prevede di integrare l'elaborato P.07 “Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale, integrando il testo originale con la parte evidenziata in blu e stralciando le parti in rosso. Sostanzialmente è il testo di prima, c’è appunto uno stralcio della parte in blu.

Se volete vi leggo il testo che praticamente rimane vivo in vigore All'articolo 13, comma 4, “Per gli edifici con categoria di intervento D3, 5 e 6, verrà ammesso il ricorso a materiali particolari costruttivi diversi da quelli sopra disciplinati.

In tal caso l'intervento potrà avvenire anche secondo i canoni di una moderna architettura che, pur rileggendo e reinterpretando i criteri morfologici e funzionali storicizzati del tessuto urbano, proponga un coerente ma non semplicemente emulativo approccio alla progettazione all'interno del tessuto storico, in correlazione con l'ambiente ed i fabbricati circostanti.

Tali fattispecie di interventi potranno essere realizzati previa approvazione obbligatoria da parte della Giunta Comunale di uno studio planivolumetrico con rendering e foto inserimento, accompagnato da una dettagliata relazione tecnica che illustri e giustifichi la proposta progettuale in relazione al contesto architettonico di riferimento, avuto riguardo in particolare agli eventuali beni culturali circostanti”.

Da ultimo invece abbiamo una modifica cartografica che riguarda la sede dei Carabinieri: richiesta di riclassificazione cartografica della zonizzazione di cui all’elaborato P.02 “Individuazione delle aree a servizi” per l'ambito catastalmente censito al foglio 19, mappale 232, da area per l'istruzione - era proprio un refuso grafico - ad area per attrezzature di interesse comuni civili. Anche questo aspetto è stato appunto analizzato e modificato come dall'elaborato allegato grafico in questo caso.

Intervento n. 72
Pagina 20
Punto 7

Esame e controdeduzione alle osservazioni - Approvazione della nona variante parziale al piano degli interventi relativa al centro storico del capoluogo

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

L'ultima è a nome Marco Cecchetto. L'osservazione ha il seguente contenuto: richiesta di modifica dell’elaborato P.05 “Categorie di intervento” per l'ambito di proprietà, catastalmente censito al foglio 19, mappali 258 771, 930, 1015, prevedendo lo stralcio dell'indicazione “mura storiche” individuato lungo il perimetro est del mappale 930.

In questo caso qua l'osservazione è stata parzialmente accolta e adesso vi leggo: “Si prevede di modificare gli elaborati P.05 “Categoria di intervento” come da estratto allegato, stralciando l'indicazione di “mura storiche” dal mappale 930 e riposizionandolo ad est dell'attivo mappale 258 e 771, dove è presente una recinzione in mattoni pieni e parte un recinzione in ferro e pilastri.

28 ottobre 2024

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

55 interventi
Intervento n. 83
Pagine 24–25
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Buongiorno a tutti e anche buon inizio settimana. Faccio un piccolo preambolo, tanto per dare un'indicazione a livello urbanistico di come funziona il piano degli interventi. Esso fa parte, insieme con il PAT, del famoso PRC, cioè il Piano Regolatore Comunale.

Con la legge 11/2004, che appunto è la nuova legge urbanistica regionale, è stato creato questo nuovo strumento che di fatto ha sostituito il PRG. Noi come Comune di Rovigo abbiamo ancora il PRG vigente, perché la normativa stabilisce che quando viene approvato il PAT, che è avvenuto nel 2012, il primo piano degli interventi è il PRG stesso vigente. La variante n.

12 che appunto oggi è alla vostra attenzione verrà appunto eventualmente approvata, dopo l'adozione che è stata fatta a dicembre. L’iter ha previsto l'adozione a dicembre, un periodo di 30 giorni di pubblicazione; nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni al piano.

In contemporanea con l'adozione, come ufficio abbiamo inviato il materiale in Regione presso la Commissione VAS, nonché poi abbiamo inviato anche le relative osservazioni che sono state anche valutate dal punto di vista ambientale dal tecnico che ci seguiva la parte appunto ambientale, scusate il giro di parole.

La Commissione VAS è stata un po’ lunga come tempistica, nel senso che il parere ci è arrivato a fine agosto; ufficialmente poi ci è stato trasmesso se non sbaglio a fine settembre o ai primi di ottobre, e quindi la delibera è arrivata in questo momento alla vostra attenzione. Le osservazioni pervenute sono 51. Ne sono poi arrivate anche altre sei fuori termine.

Le stesse però non sono state considerate per un motivo anche molto semplice: non potevamo inviarle nuovamente in Commissione VAS, altrimenti avremmo avuto delle ulteriori lungaggini, e quindi anche il professionista stesso che ha redatto il piano di interventi, lui si è fermato ad analizzare solamente le 51 che sono state presentate. Oggi nella delibera è prevista la votazione per ogni singola osservazione.

Ogni singola osservazione ha una scheda elaborata dallo studio progettuale in cui c'è la sintesi, l'istruttoria ed il parere che viene espresso. Dopo alla fine ci sarà una votazione finale che riguarda l'intero piano. Se dite, partiamo con la prima osservazione.

Dico anche il nome, in maniera tale che se qualcuno dovesse avere un interesse entro appunto il quarto grado, come diceva il Presidente del Consiglio, si deve astenere. Osservazione n. 1 a nome Migliorini Raffaella.

La sintesi è la seguente: richiesta di modifica dell'articolo 15 delle NTO, sono le norme tecniche operative del piano interventi, specificando compiutamente le distanze entro i centri abitati. Molto osservazioni sono di carattere prettamente tecnico. Le sentirete man mano durante la seduta.

L’istruttoria è la seguente: le disposizioni sulle distanze. così come disciplinate dal P.I., sono coerenti con la normativa nazionale. L'articolo 15 delle NTO riprende le disposizioni di cui all'articolo 9 del DM 1444/1968. Al comma 1 dell'articolo 15 delle NTO è precisato che “Ai fini della determinazione delle distanze minime tra fabbricati, devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9 del DM 1444/1968”.

Il comma 6 sei dell'articolo 15 delle NTO riporta specifiche disposizioni per le distanze dalla strada. L'aggiunta al comma 6 delle disposizioni di cui all'articolo 9 del DM 1444/1968 risulta pertanto ridondante. Quindi si tratta di un'osservazione effettivamente che andava ad aggiungere un qualcosa che c'è già.

Ciò premesso, il parere predisposto dallo studio esterno di progettazione, che dopo noi abbiamo inserito appunto nella delibera, è che l’osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 86
Pagina 25
Punto 3

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Con la votazione da parte del Consigliere “favorevole” si intende che quanto è stato predisposto, in questo caso qua l'osservazione non può essere accolta, non venga appunto accolta. Per contro, vedrete poi che ci saranno delle osservazioni in cui l'accoglimento può essere parziale, oppure c'è anche accoglimento con delle modifiche, oppure c'è il parere contrario. Quindi l'espressione favorevole vuol dire concordare con quanto è stato predisposto nel fascicolo delle controdeduzioni che io vi sto illustrando.

Intervento n. 88
Pagina 25
Punto 3

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Osservazione n. 2 della ditta Veneta Massetti Group Srl e una seconda ditta Delos Srl. La sintesi è la seguente: richiesta di modifica dell'articolo 13, comma 8 delle norme tecniche operative del P.I., al fine di consentire gli interventi previsti dal piano particolareggiato approvato.

L’istruttoria è la seguente: la delibera di adozione della variante generale al P.I. ha precisato che detta variante non riguarda gli ambiti dei PUA. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta. Mi fermo un attimo.

La variante generale di cui appunto stiamo discutendo non riguarda il perimetro del centro storico, per il quale c'è un'altra variante che è la n. 9, che prossimamente arriverà qui in Consiglio, anche perché si rende necessario prima approvare la variante n. 12, la presente, e poi la variante n.

9, la quale si aggancia con alcune norme sulle norme della variante n. 12. Sempre invece la variante n.

12 non ha riguardato gli ambiti soggetti a PUA, cioè i famosi piani urbanistici attuativi, che sono presenti presso il Comune di Rovigo. Questa osservazione mirava appunto a intervenire su un'area oggetto di PUA. L’area oggetto di PUA non è stata oggetto di variante.

Intervento n. 90
Pagine 25–26
Punto 3

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La terza è a nome del signor Borgato Silvano. La sintesi è la seguente: richiesta di modifica degli elaborati grafici, identificando una porzione di mappale come viabilità comunale. Istruttoria: il P.I. non classifica le strade ma individua la viabilità e la viabilità programmata.

Considerato che l'osservazione si riferisce ad una indicazione non prevista nel PGTU adottato e nel piano triennale delle opere pubbliche, non si rileva l'interesse pubblico all'acquisizione di un tratto viario a fondo cieco. Ciò promesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 92
Pagina 26
Punto 3

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A nome di Tonini Maria Elena. Sintesi: richiesta di modifica dell'articolo 15 delle NTO specificando compiutamente le distanze entro i centri abitati. E’ un'osservazione simile alla n.

1 che abbiamo visto prima. Istruttoria: le disposizioni sulle distanze, così come disciplinate dal P.I., sono coerenti con la normativa nazionale. L'articolo 15 delle NTO riprende le disposizioni di cui all'articolo 9 del DM 1444/1968.

Al comma 1 dell'articolo 15 delle NTO è precisato che “ai fini della determinazione delle distanze minime tra fabbricati, devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9 del DM 1444/1968”. Il comma 6 dell'articolo 15 delle NTO riporta specifiche disposizioni per le distanze dalla strada. L’aggiunta al comma 6 delle disposizioni di cui all'articolo 9 del DM 1448/1968 risulta pertanto ridondante.

E’ praticamente un copia e incolla dell'osservazione n. 1. Ciò premesso si è del parere che l’osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 94
Pagina 26
Punto 3

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A nome Caggiofatto Silvio e Tiengo Anna. La sintesi: richiesta di precisazione/chiarimento della fascia di rispetto cimiteriale di Sarzano. Istruttoria: le fasce di rispetto dei cimiteri delle frazioni sono state ridotte con provvedimento del Prefetto della Provincia di Rovigo in data 5 marzo 1960 alla misura minima di 50 metri.

Con l'adozione del piano degli interventi il Consiglio Comunale ha deciso di confermare tale fascia. Ciò promesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta. Non era necessario fare altro.

Intervento n. 96
Pagine 26–27
Punto 3

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E’ stata presentata da Altieri Annamaria. Sintesi: richiesta di recepimento del perimetro del centro abitato approvato con delibera di Giunta Comunale 68/2023, con conseguente rettifica delle fasce di rispetto stradali.

Istruttoria: l'articolo 41 della legge 1150/1942, che è la legge urbanistica fondamentale, come sostituito dall'articolo 17 della legge 765/1967, è la cosiddetta legge ponte, prevede una tassativa procedura per la perimetrazione del centro abitato, cui è riconosciuta natura e portata di strumento urbanistico, ed è assoggettata alla stessa disciplina dettata per i Regolamenti edilizi.

Pertanto la delimitazione del centro abitato, disposta ai fini del Codice della Strada o del piano del traffico, è del tutto irrilevante ai fini urbanistici.

La delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, in questo caso qua è il Decreto Legislativo 285/1992, avviene per espressa previsione della medesima disposizione ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, fornendosi inoltre all'articolo 3 di una nozione di centro abitato affatto diversa da quella prevista dalle leggi urbanistiche.

La variante al P.I. ha recepito il perimetro del centro abitato approvato con delibera di Giunta Comunale 325/2016, trasmessa dall'ufficio tecnico comunale per la sua redazione ovviamente al tecnico che ci ha redatto la variante al P.I.. Del provvedimento citato dall'osservazione, i progettisti non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comune.

Infatti lo studio di progettazione ha realizzato la variante al P.I. con i documenti trasmessi; la delibera del nuovo centro abitato è appunto stata fatta nel 2023 a lavoro inoltrato. Ciò premesso, si è del parere che, accertata l'efficacia del provvedimento citato, e questo sappiamo che esiste, l'osservazione possa essere accolta recependo il nuovo perimetro del centro abitato, aggiornando le fasce di rispetto già rappresentate e presenti nella variante al P.I..

Si ritiene che il Comune debba procedere all'aggiornamento del centro abitato e delle relative fasce di rispetto anche nella tavola 1 del PAT, che risulterebbe altrimenti incoerente. E’ vero che la tavola del PAT sarà oggetto in futuro eventualmente di una modifica, ma è altrettanto vero che è compito del P.I. aggiornare i vincoli presenti nel PAT e adeguarli. Questo è il guanto.

Intervento n. 98
Pagina 27
Punto 3

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Presentata da Frigato Alessandro. Sintesi: richiesta di rettifica delle fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi, coerentemente con la delibera di Giunta Regionale veneta 856 del 2012. Istruttoria: la richiesta contribuisce a precisare i contenuti degli elaborati grafici della variante generale.

Praticamente c'era un errore in due retini. Basta semplicemente invertirli. Infatti si è del parere che l'osservazione possa essere accolta, invertendo in legenda i retini riferiti a “distanze minime reciproche dalle case sparse”, con “distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola”.

E un'osservazione quindi che corregge un errore presente a livello grafico.

Intervento n. 101
Pagine 27–28
Punto 3

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In questo conviene andare fuori, solo per questo punto.

Intervento n. 103
Pagina 28
Punto 3

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Ma visto che ha sottolineato la cosa…

Intervento n. 105
Pagina 28
Punto 3

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Osservazione n. 8 a nome Cezza Maria Teresa Iolanda. La sintesi è la seguente: richiesta di modifica delle schede n.

69 e 111 del fascicolo “fabbricati rurali non funzionali all’attività agricola”, schede di cui alla variante parziale al PRG, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 28 gennaio 2005, ai sensi dell'ex articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 24/1985, inserendo nelle stesse altri due edifici consentendone il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale.

Istruttoria: le richieste di modifica delle schede devono essere presentate complete della documentazione tecnica che dimostri la non funzionalità alla conduzione del fondo e la compatibilità urbanistica delle destinazioni richieste. La carenza di tali informazioni non consente di procedere ad una valutazione tecnica. Per questo motivo l'osservazione non può essere accolta.

Intervento n. 107
Pagina 28
Punto 3

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A nome di Panin Giulia Chiara. La sintesi: richiesta di modifica della modalità di intervento in un edificio in zona A, consentendo la demolizione e ricostruzione per la riqualificazione e la valorizzazione del luogo e dei relativi spazi scoperti di pertinenza. Istruttoria: dai dati forniti, l'edificio in oggetto non ricade nei lotti di pertinenza di edifici di valore storico ambientale, articolo 61.6, ma appartiene a edifici privi di grado di protezione e di intervento codificato, articolo 61.5.

Tecnicamente non è necessario apportare alcuna modifica agli elaborati. Per questo motivo l'osservazione non può essere accolta Non serve fare nulla sostanzialmente.

Intervento n. 109
Pagine 28–29
Punto 3

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Osservazione n. 10 a nome di Cominato Melissa e Turolla Thomas. La sintesi: richiesta di eliminazione del vincolo imposto dalla delibera di Giunta Comunale n.

66 del 2005 riguardo a un PUA. Istruttoria: l’istanza richiede la modifica al PUA. La delibera di adozione della variante generale del P.I. ha precisato che detta variante non riguarda gli ambiti dei PUA.

Anche in questo caso quindi l'osservazione non può essere accolta, non è stata oggetto di variante.

Intervento n. 111
Pagina 29
Punto 3

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Il richiedente Menardo Mattia. La sintesi: l’osservazione si divide in due parti. Il punto 1: individuazione degli argini del fiume Adige come idrografia, coerentemente con gli atti di indirizzo della Regione Veneto; il punto 2: distinzione negli elaborati grafici del P.I. della viabilità di progetto dalla viabilità esistente.

Istruttoria: relativamente al punto 1, l'ambito idrografico ha individuato nel quadro conoscitivo e graficamente nella tavola 2, che non risulta classificato come zona agricola E; nella tavola 3 l'ambito idrografico corrisponde invece all’alveo del corso d'acqua. Per quanto riguarda l'istruttore del punto 2: la richiesta contribuisce a migliorare la comprensione dei contenuti della disciplina della variante generale.

In tal senso il risultato è il seguente: si è del parere che l'osservazione possa essere accolta per il punto 1, individuando l'ambito idrografico nella tavola 3, così come individuato nella tavola n. 2. In questo modo c'è una coerenza nell'individuare il fiume Adige e relative arginature.

Per il punto n. 2, eliminando la parola esistente dai cartigli e dalle legende delle cartografie e dalla rubrica dell'articolo 87, e aggiungendo un comma con il seguente testo “La viabilità comprende quella esistente di fatto alla data di adozione della presente variante generale n. 12 e quella di completamento, la cui previsione non costituisce vincolo preordinato all'esproprio”.

Mi spiego anche meglio: a livello grafico nel P.I. vengono individuate graficamente le strade esistenti nonché di progetto.

Nella fattispecie, poiché il richiedente chiedeva proprio che venisse fatta una distinzione migliorativa di questo aspetto, lo studio invece di progettazione è stato più rapido nel dire che la viabilità comprende quella di fatto esistente, e quella di completamento, che però ovviamente vuol dire che non è ancora da realizzarsi, cioè è presente a livello grafico ma non c'è, c’è ad esempio un terreno vergine, la cui previsione non costituisce vincolo preordinato all'esproprio perché altrimenti, se fosse stato individuato un vincolo preordinato all'esproprio, esso avrebbe una durata di cinque anni, nonché il P.I. deve essere coerente con il piano triennale opere pubbliche e con i fondi a bilancio, cosa che altrimenti in questo caso qua non sarebbe stato possibile avere.

Intervento n. 118
Pagina 30
Punto 3

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E’ a nome Giroldini Fabio. La sintesi: richiesta di modifica degli elaborati cartografici: 1) ripristinando il perimetro della zona del PRG previgente; 2) aggiornando la fascia di rispetto del depuratore come indicato nella variante numero n. 10 al P.I.

Relazione istruttoria: relativamente al punto 1, la richiesta contribuisce a precisare i contenuti degli elaborati grafici della variante generale. La viabilità, così come indicata negli elaborati del P.I., , risulta essere disallineata rispetto alla rotatoria esistente. Al punto 2, il Comune provvederà all'aggiornamento dei vincoli successivi alla redazione della variante generale.

Quindi ciò premesso, il parere è il seguente: per il punto 1, l'osservazione possa essere parzialmente accolta traslando il tratto di viabilità indicato dal P.I. verso sud e definendo come verde privato la porzione della zona B oggetto di estensione; per il punto 2, l'osservazione possa essere accolta prendendo atto dell'approvazione della variante n. 10, che comporta aggiornamento dei vincoli successivi alla redazione della variante generale.

Intervento n. 120
Pagine 30–31
Punto 3

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E’ a nome Maniezzo Mattia. Sintesi: richiesta di rettifica del perimetro della zona C1.1/10.9 e C1.1/10.4, inserendo alcuni edifici posti a margine delle stesse.

Istruttoria: la delibera di Consiglio Comunale 98 del 2020 stabilisce quanto segue “qualora con future varianti al P.I. si intendono individuare nuove aree edificabili esterne al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti dalla legge regionale 14/2017, e pertanto comportanti consumo di suolo, anche se il bilancio del consumo di suolo del P.I. non prevede un incremento grazie a superfici ripristinate a uso naturale e seminaturale, si renderà necessario utilizzare la procedura dell'accordo pubblico privato definito dall'articolo 6 della Legge Regionale 11/2004.

Questo accordo non ci è stato proposto. Tutto ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 122
Pagina 31
Punto 3

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Osservazione a nome Cappellozza Alessandro e Matteo. Sintesi: richiesta di modifica delle destinazioni di porzioni di zone intere interne ad un PUA approvato e convenzionato. La delibera di adozione della variante generale al P.I. ha precisato che detta variante non riguarda gli ambiti del PUA.

Questa è la nostra istruttoria. Di conseguenza la soluzione non può essere accolta, come altre due, se non sbaglio in precedenza che abbiamo visto.

Intervento n. 126
Pagina 31
Punto 3

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L’osservazione n. 15 è a nome Menardo Mattia.

Sintesi: richiesta di eliminazione dagli articoli 62, 63 e 65 della dicitura “il volume complessivo dell'intervento non può essere inferiore al 75% di quello corrispondente alla densità edilizia fondiaria prevista per il lotto di pertinenza che dovrà avere forma adeguata per l'edificazione”, ritenendo questo un limite per lo sviluppo della città Istruttoria: le densità edilizie minime, non inferiori al 75% della massima, furono introdotte nel previgente PRG di Rovigo ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale 61/985, che è la precedente Legge Regionale in tema di urbanistica, per assicurare un coerente rapporto tecnico tra le densità fondiarie, fissate le tipologie edilizie e i tessuti insediativi previsti.

Il P.I. ha riconfermato nel suo complesso l'apparato dei parametri fisici del PRG e la loro logica tecnico dimensionale. La richiesta di eliminazione dei limiti minimi di densità edilizia, senza una generale revisione degli indici di piano, comporterebbe conseguenze tecnicamente imprevedibili ed incontrollabili, in particolare nelle zone di completamento, disciplinate con la densità fondiaria, seppur dotate di scarsa urbanizzazione. Per questo motivo si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 128
Pagine 31–32
Punto 3

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A nome di Mattiolo Daniele. La sintesi: richiesta di precisazione della disciplina relativa all'efficacia dei piani particolareggiati all'interno delle zone C1.2, sono le ex zone E4B. Istruttoria. la richiesta contribuisce a migliorare la comprensione dei contenuti della disciplina della variante generale.

Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta integrando il comma 7 dell'articolo 65 con il seguente testo “e prevalgono su eventuali parametri indicati nel repertorio normativo”. E’ quindi un'osservazione accolta con una precisazione.

Intervento n. 130
Pagina 32
Punto 3

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E’ a nome GLG Investimenti Srl. La sintesi: richiesta di modifica dell'articolo 17 delle norme tecniche operative, consentendo di intervenire con nuovi parametri edilizi sugli edifici oggetto di schedatura della variante al PRG ex articolo 4, comma 2, Legge Regionale 24/1985. Già in precedenza c'era stata un'osservazione che riguardava questo tipo di variante per gli edifici in zona agricola.

Istruttoria: l'articolo 3 delle NTO del P.I. precisa che “le schede degli edifici ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 24/1985, PRG previgente, sono confermate”. Le schede sono caratterizzate da una disciplina tecnica specifica riferita alle specifiche realtà. La proposta tende ad annullare questa impostazione tecnica proponendo una disciplina generale.

Ciò premesso, si è del parere che l’osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 132
Pagina 32
Punto 3

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A nome Pasqualini Gianni, Giuliana e Giuliano. La sintesi, che in questo caso qua è fatta da due punti: 1) eliminazione dell’indicazione di viabilità esistente e trasformazione della medesima area in zona D4, versando il relativo contributo straordinario; 2) aggiornamento della fascia di rispetto del depuratore, come da variante al P.I. n. 10, approvata con delibera di Consiglio Comunale 39/2023.

Istruttoria: relativamente al punto n. 1, il PRG previgente rappresenta nei suoi laboratori grafici in scala 1:5000 e 1:2000 (quest'ultimo è catastale) la viabilità oggetto di osservazione, volta a collegare la rotatoria di Viale Porta Po con Via Viernheim, soluzione che riteniamo tecnicamente sostenibile.

Il ridisegno informatizzato del PRG su DBT - è il nuovo sistema di riferimento - fornito dal Comune ai progettisti per la redazione della variante generale al P.I., ripropone la rappresentazione grafica presente negli elaborati in scala 1:5000 del PRG previgente. Al punto 2, il Comune provveda all'aggiornamento dei vincoli successivi all'adozione della variante generale. Ciò premesso, si è del parere che, relativamente al punto n.

1, l'osservazione non possa essere accolta; per il punto n. 2, l'osservazione possa essere accolta prendendo atto dell'approvazione della variante n. 10, che comporta aggiornamento dei vincoli successivi alla redazione della variante generale.

Intervento n. 134
Pagina 33
Punto 3

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E’ stata presentata a nome di Franceschetti Nicoletta, Lidia e Paola, e da Baietta Annamaria. La sintesi: richiesta di modifica del perimetro delle zone indicate come B/9.9 e B/9.8, in parte come da PGT previgente, ed in parte con una nuova proposta di estensione. Istruttoria: l'area oggetto di richiesta è esterna agli AUC, sono gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui alla legge 14/2017 e dalle aree di urbanizzazione consolidata del PAT, e pertanto non compatibile con la disposizione del PAT stesso.

Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta. Va in contrasto appunto con il PAT anche.

Intervento n. 136
Pagina 33
Punto 3

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E’ stata presentata dall'Agenzia del Demanio del Veneto. Nella sintesi abbiamo due punti di riferimento: 1) la richiesta di modifica della…….. della zona C2/3.4 ad F2, al fine di rifunzionalizzare il compendio a sede di uffici pubblici; 2) stralcio del vincolo di servitù militare, come da verbale di dismissione 4594 del 2015 del Ministero della Difesa. Istruttoria: relativamente al punto numero 1, la variante generale ha nella sostanza mantenuto la disciplina previgente nel repertorio normativo.

La zona F2 non è dotata di norme proprio, ma richiede specificazioni nel repertorio normativo. Dette specificazioni non sono note ai progettisti, né tantomeno indicate agli stessi dall’Amministrazione. Una parte degli edifici presenti sono soggetti a vincolo monumentale, tutelati con grado di protezione 1.

Relativamente invece al punto n. 2, quello relativo alla servitù militare, il vincolo a servitù militare è presente nella tavola n. 1 del PAT ed è stato riportato obbligatoriamente nel P.I.

Ciò premesso si è del parere che l’osservazione possa essere accolta mediante: 1) definizione dei parametri edilizi ed urbanistici per la trasformazione dell'area, nelle more di tale definizione potrebbero essere consentiti gli interventi di recupero dell'esistente; 2) eliminazione del vincolo di servitù militare dagli elaborati grafici del P.I..

Intervento n. 138
Pagine 33–34
Punto 3

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Presentata da AP & P Srl e ditta Gennaio 2022 Sas, Società semplice.

Sintesi richiesta, sono quattro punti: 1) rettifica della fascia di rispetto stradale in modo che non sia ricompresa la parte all'interno dell'ambito della scheda di edifici rurali di interesse storico ambientale; 2) aggiornamento degli elaborati grafici del P.I. in conformità alle tavole del punto 2023, rete dei percorsi pedonali; 3) riconoscimento di crediti edilizi o altri strumenti a seguito della progettazione esecutiva a proprie spese di un tratto di pista ciclopedonale; 4) valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale di una soluzione concertata con i proprietari dell'attività produttiva disciplinata dalla scheda n.

11 per una sua ricollocazione. Istruttoria: relativamente al punto n. 1, le fasce di rispetto stradali si interrompono in corrispondenza dei centri abitati (perimetro approvato con apposito provvedimento di Giunta Comunale), che non ricomprendono tutti gli “ambiti delle schede degli edifici rurali di interesse storico ambientale”; punto n.

2) l'aggiornamento del P.I. verrà fatta dopo l'approvazione del PGTU, la previsione dell'area oggetto di richiesta è già classificata come viabilità che comprende le piste ciclabili; punto 3) il riconoscimento di creditizi a seguito della progettazione esecutiva a proprie spese di un tratto di pista ciclabile non è previsto dalla Legge Regionale 11/2004; punto n.

4) una proposta di accordo deve essere presentata e valutata dall’Amministrazione Comunale sulla base dei criteri fissati dagli appositi provvedimenti prima di un suo recepimento nel P.I. Gli elementi forniti dall'osservazione non consentono comunque una valutazione tecnica della richiesta. Per questo motivo si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 140
Pagina 34
Punto 3

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A nome Cailotto Patrizia. Sintesi: richiesta di eliminazione della viabilità indicata da P.I. e conseguente estensione della zona B/4.24. Istruttoria: la viabilità oggetto di osservazione è volta a collegare la rotatoria di Via Caporetto con il sistema di servizi lungo Via Granatieri di Sardegna, soluzione che riteniamo tecnicamente da mantenere.

Peraltro la strada in oggetto è dotata di sottoservizi, con relativi allacciamenti, numeri civici e passi carrabili, autorizzati dal Comune da più di vent'anni. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta. Lo studio di progettazione aggiunge anche “si demanda comunque ad una verifica tecnica patrimoniale del Comune”.

Intervento n. 142
Pagina 34
Punto 3

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Questa osservazione è stata presentata dal settore lavori pubblici del Comune di Rovigo, in persona dell’Ingegner Modonesi Federico, il collega. La sintesi: richiesta di individuazione dell'area parcheggio del cimitero di Concadirame, così come previsto dal progetto di opera pubblica approvato con delibera di Giunta Comunale 534 del 2023.

Istruttoria: la richiesta contribuisce a precisare i contenuti degli elaborati grafici della variante generale e a migliorare la comprensione dei contenuti della disciplina della variante generale stessa.

Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta nei seguenti termini: 1) riportando negli elaborati del P.I. le destinazioni delle opere pubbliche previste ed aggiungendo al tematismo della viabilità anche la dicitura “vincolo preordinato all'esproprio”; 2) aggiungendo all'articolo 87 la dicitura “vincolo preordinato all'esproprio” e un comma con il seguente testo “si ha il vincolo espropriativo laddove gli elaborati cartografici del P.I. lo indichino espressamente”.

Intervento n. 144
Pagina 35
Punto 3

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E’ a nome Galasso Giovanna. Sintesi: richiesta di modifica della modalità di attuazione da PUA, piano urbanistico attuativo, a IED, vuol dire intervento edilizio diretto, della zona C2/6.5. Istruttoria: la richiesta si riferisce alla possibilità di intervenire in forma diretta in una zona per la quale l’Amministrazione Comunale ritiene più idoneo il PUA, il piano urbanistico attuativo, come strumento per integrare le opere di urbanizzazione esistenti.

Ciò premesso, si è del parere che l'operazione possa essere accolta nei seguenti termini: 1) aggiungendo al comma 1 dell'articolo 66 il seguente testo “o con PCC - che vuol dire permesso di costruire convenzionato - nei casi indicati nel repertorio normativo”; 2) prescrivendo nel repertorio normativo con modalità di attuazione della zona C2/6.5 il PCC, cioè il permesso di costruire convenzionato, per l'integrazione delle opere di urbanizzazione.

Intervento n. 146
Pagina 35
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

E’ presentata dalla ditta GLG Investimenti Srl. Sintesi: richiesta di modifica dell'articolo 17, comma 1, lettera d) per consentire il recupero di edifici non residenziali, utilizzando come parametro di riferimento la superficie lorda di ciascun piano e non la superficie coperta. Relazione istruttoria: la richiesta contribuisce a migliorare i contenuti della disciplina della variante generale.

Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere parzialmente accolta, sostituendo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 con il seguente testo “Gli interventi di riordino del volume esistente che prevedono la demolizione di fabbricati o parti di fabbricati incoerenti o in contrasto.

Nel caso di demolizione di fabbricati non residenziali, ai fini della determinazione del nuovo volume residenziale, può essere: 1) applicato l'indice di edificabilità della ZTO, la zona territoriale omogenea; 2) recuperato un volume dato dalla superficie coperta del fabbricato preesistente per un'altezza fino ad un massimo di metri 3; 3) recuperato un volume dato dalla superficie lorda di pavimento del fabbricato preesistente per un'altezza fino ad un massimo di metri 3 di ciascun piano, nei soli casi in cui è stato utilizzato come parametro di riferimento nel rilascio del titolo abitativo concessionato.

I valori sopra descritti non possono essere sommati”.

Intervento n. 148
Pagine 35–36
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

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E’ a nome Crepaldi Enrico Maria. Sintesi: richiesta di integrazione alle NTO del P.I., riducendo la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti da 10 metri a 6 metri, per favorire l'attività di recupero e riuso del patrimonio edilizio.

Istruttoria: le disposizioni sulle distanze sono disciplinate dall'articolo 15 delle NTO del P.I., nel rispetto del DM 1444/1968, che ammette distanze inferiori a quelle indicate all'articolo 9 del DM stesso “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche”. Ciò premesso, si è del parere che l’osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 150
Pagina 36
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

E’ della ditta GLG Investimenti Srl. Sintesi: richiesta di integrazione dell'articolo 7 delle NTO del P.I., consentendo di subordinare a PUA gli ambiti riconducibili agli edifici oggetto di schedatura della variante al PRG, ex articolo 4, comma 2, Legge Regionale 24/1985. E’ la terza osservazione che riguarda questo argomento.

Istruttoria; la richiesta contribuisce a migliorare la comprensione dei contenuti della specifica della disciplina della variante generale. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere parzialmente accolta, aggiungendo il seguente comma all'articolo 7 “E’ ammessa la redazione di un piano di recupero (PUA) per la progettazione unitaria degli interventi previsti dalle schede degli edifici, ai sensi dell'articolo 4, della Legge Regionale 24/1985, PRG previgente”.

Intervento n. 152
Pagina 36
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

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E’ a nome Confindustria Veneto Est.

La sintesi è fatta in due parti: 1) richiesta di integrazione del comma 4, dell'articolo 14, estendendo l'elenco degli interventi ammessi ad usufruire della previsione inserendovi “i cambi di destinazione d'uso con o senza opere”, “gli interventi di edilizia produttiva ex Legge Regionale 55/2012” e più in generale “tutti gli altri casi espressamente previsti dal Piano Regolatore Comunale, dal Regolamento Edilizio o da norme regionali o statali”; 2) definizione di criteri e valori per la monetizzazione di standard non realizzabili.

Istruttoria: relativamente al punto 1, la richiesta contribuisce a migliorare la comprensione dei contenuti della disciplina della variante generale; relativamente al punto n. 2 si concorda che l’Amministrazione Comunale debba dotarsi con apposito provvedimento di criteri dell'applicazione della monetizzazione di standard non realizzabili.

In sintesi, ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere parzialmente accolta, introducendo all'articolo 14, comma 4, il testo proposto, che ho letto in precedenza.

Intervento n. 158
Pagina 37
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Osservazione n. 29 presentata da GLG Investimenti Srl. Sintesi: richiesta di modifica della scheda n.

28A della variante al PRG ex articolo 4, comma 2, Legge Riornale 24/1985, prevedendo la categoria della ricomposizione volumetrica mediante PUA, in sostituzione dell'attuale categoria RS1. E’ un'ulteriore osservazione sempre sull'argomento degli edifici non funzionali alla conduzione del fondo, ovvero quelli che sono schedati.

Relazione istruttoria: fatta salva la possibilità di applicare il comma 8-ter dell'articolo 20 della Legge Regionale 11/2004, le modalità e le categorie di intervento si riferiscono alle caratteristiche e condizioni degli edifici che il P.I. ritiene tecnicamente corretto confermare. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 160
Pagina 37
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Osservazione n. 30, sempre a nome GLG Investimenti Srl. E’ praticamente una fotocopia dell’osservazione precedente.

Cambia solamente la scheda, che non è più la 28A ma è la 28B. Quindi richiesta di modifica della scheda 28B della variante al PRG ex articolo 4, comma 2, Legge Regionale 24/1985, prevedendo la categoria della ricomposizione volumetrica mediante PUA, in sostituzione dell'attuale categoria RS1.

Istruttoria: fatta salva la possibilità di applicare il comma 8-ter dell'articolo 20 della Legge Regionale 11/2004, le modalità e le categorie di intervento si riferiscono alle caratteristiche e condizioni degli edifici che il PI. ritiene tecnicamente corretto confermare. Ciò permesso si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 162
Pagina 38
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Sempre a nome GLG Investimenti Srl. E’ un'ulteriore copia delle osservazioni precedenti. Riguardo in questo caso la scheda 28C.

Quindi richiesta di modifica della scheda n. 28C della variante al PRG, ex articolo 4, comma 2, Leggi Regionale 24/1985, prevedendo la categoria della ricomposizione volumetrica mediante PUA, in sostituzione dell'attuale categoria RS1. Istruttoria: fatta salva la possibilità di applicare il comma 8 dell'articolo 20 della Legge Regionale n.

11/2004, le modalità e le categorie di intervento si riferiscono alle caratteristiche e condizioni degli edifici che il P.I. ritiene tecnicamente corretto confermare. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 164
Pagina 38
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

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La n. 32 è stata presentata dalla collega Ingegner Rizzi, Dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Rovigo. La sintesi. richiesta di inserimento negli elaborati del P.I. delle opere pubbliche denominate “nuova viabilità Granzette” e collegamento ciclabile Rovigo-Grignano.

Istruttoria: la richiesta contribuisce a precisare i contenuti degli elaborati grafici della variante generale.

Ciò premesso, si è del parere che la soluzione possa essere accolta nei seguenti termini: 1) riportando negli elaborati del P.I. il sedime delle opere pubbliche previste e raggiungendo al tematismo della viabilità anche la dicitura tra virgolette “vincolo preordinato all'esproprio”; 2) aggiungendo all’articolo 87 la dicitura “vincolo preordinato all'esproprio”, e un comma con il seguente testo “Si ha il vincolo preordinato all'esproprio laddove gli elaborati cartografici del P.I. lo indichino espressamente”.

E’ una copia, se vi ricordate, di un'osservazione precedente, dove abbiamo un inciso analogo.

Intervento n. 166
Pagine 38–39
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

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Osservazione a nome Berti Giuliana. E’ un'osservazione lunga, perché fatta in 18 punti, e anche molto tecnica.

Sintesi: richiesta di modifica delle norme tecniche operative del P.I.: 1) al comma 2 dell'articolo 5, per evitare un potenziale aumento del carico urbanistico complessivo oltre i limiti di zona nel caso di frazionamenti e cessioni di aree di pertinenza di fabbricati avvenute prima dell'entrata in vigore del P.I.; 2) al comma 12 dell'articolo 8, introducendo un nuovo testo; 3) al comma 17, lettera c), articolo 11, sostituendo alcune parole per una miglior comprensione del testo; 4) al comma 8 dell'articolo 13, sostituendo la dicitura “concessione edilizia” con “titolo edilizio”; 5) al comma 2 dell'articolo 15, chiedendone lo stralcio; 6) al comma 2 dell'articolo 16, aggiungendo la lettera “U” impianti di videosorveglianza; 7) al comma 1 dell'articolo 19, introducendo il testo “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 17 e 73 delle presenti NTO”; 8) al comma 2 dell'articolo 31, introducendo un testo “per prevedere la fascia di rispetto di 20 metri per il fiume Adige e conseguente aggiornamento della tavola 1 del P.I.; 9) al comma 13 dell'articolo 61, stralciando il testo “e a quelli contrapposti sull'altro lato della strada”; 10) al comma 4 dell'articolo 64 introducendo un nuovo testo; 11) al comma 5 dell'articolo 64 introducendo un nuovo testo; 12) all'articolo 65 stralciando il comma 7; 13) al comma 2, lettera a) dell'articolo 65, introducendo un nuovo testo; 14) al comma 1 dell'articolo 71, lettera b), sostituendo il valore 0,8% metro quadro su metro quadro con 1 metro quadro su metro quadro; 15) al comma 6, lettera e) nell'articolo 72 stralciando una parte del testo; 16) al comma 2 dell'articolo 79 chiedendone lo stralcio; 17) al comma 1) lettera b) dell'articolo 82, eliminando la parola “favorendo”; 18) al comma 3 dell'articolo 65 chiedendone lo stralcio.

Istruttoria: relativamente ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16 e 17, la richiesta contribuisce a migliorare la comprensione dei contenuti della disciplina della variante generale; per il punto 5, in cui veniva chiesto uno stralcio di un comma, si rileva che il comma 2 dell'articolo 15 delle NTO è stato oggetto di emendamento in fase di adozione da parte del Consiglio Comunale, probabilmente non si era accorto, chi ha scritto l'osservazione, che era stato fatto questo emendamento; per il punto 8, che riguarda la fascia di rispetto del fiume Adige, la tutela idraulica individuata dal PAT per il fiume Adige e riportata nel P.I. è pari a 50 metri.

E’ opportuno un chiarimento normativo perché le norme del P.I. si riferiscono solo alla fascia di rispetto dei 10 metri, con riferimento al Regio Decreto 368/1904 e Regio Decreto 523/1904.

Per il punto 9, in cui si chiedeva uno stralcio, la formulazione della norma intende chiarire il termine “circostante” riportato dal DM 1444/1968; per il punto 10, l'articolo 64 si riferisce a zone residenziali C1.1 e il recupero di edifici esistenti disciplinato dal medesimo articolo; il punto 12, la delibera di adozione della variante generale del P.I. ha precisato che detta variante non riguarda gli ambiti dei PUA; il punto 15, le disposizioni del P.I. si basano sulla sostenibilità della rete ecologica nel rispetto delle condizioni di permeabilità ambientale; il punto 18, il P.I. si basa su esigenze di flessibilità in sede di gestione dello strumento urbanistico.

Ciò premesso, si è del parere che l’osservazione possa essere parzialmente accolta: 1) modificando gli articoli riferiti ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 , 16 e 17, così come proposta; 2) aggiungendo al comma 1 dell'articolo 31 delle NTO del P.I. il seguente testo “con riferimento alle fasce di rispetto idraulico, si applica l'articolo B11.1 delle norme tecniche del vigente PAT”.

Intervento n. 168
Pagina 39
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

E’ stata presentata dai signori Donolato Egidio, Polato Adriano, Sebastiano Patrizia Nicoletta, Pizzardo Emanuela, Kosieraska Danuta e Ciolino Isabella. Sintesi: richiesta di modifica del comma 2 dell'articolo 64 delle norme tecniche operative del P.I. per consentire un ampliamento una tantum di 150 metri cubi per ogni unità immobiliare. Istruttoria: eventuali ampliamenti per gli edifici esistenti sono già consentiti in applicazione della Legge Regionale 14/2019.

Ciò premesso, si è del parere che l’osservazione non possa essere accolta. C’è già una normativa regionale che lo prevede.

Intervento n. 170
Pagina 40
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

A nome Degli Esposti Fiorenza. Sintesi: richiesta di rettifica del perimetro della scheda n. 18, così come indicato nella medesima scheda.

Istruttoria: la richiesta contribuisce a migliorare i contenuti degli elaborati grafici della variante generale. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta rettificando il perimetro della scheda n. 18.

Intervento n. 172
Pagina 40
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

A nome della ditta Società Agricola Dall’Aglio. Sintesi: richiesta di eliminazione della zona SBC e ridimensionamento della zona destinata a parcheggio.

Istruttoria: considerata la dotazione complessiva di area a servizi del P.I. e la proposta di ricomposizione geometrica a parità di superficie dell'area parcheggio, condividendo da un punto di vista tecnico la finalità di riduzione dell'impatto sull'area agricola adiacente, la richiesta contribuisce a precisare i contenuti degli elaborati grafici della variante generale. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta modificando gli elaborati grafici, così come proposta.

Intervento n. 174
Pagina 40
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

E’ a nome Biscuoli Renzo, Battocchio Morena. Sintesi: richiesta di riesaminare la manifestazione di interesse presentata in data 11 gennaio 2023, integrata il 30 giugno 2023, finalizzata all'inserimento di un volume edificabile di circa 450 metri cubi. Istruttoria: l’osservazione propone la modifica e richiede il riesame di una manifestazione di interesse presentata e non inserita nel P.I..

La delibera di Consiglio Comunale 98/2020 stabilisce quanto segue: qualora con futura variante al P.I. si intendono individuare nuove aree edificabili esterne al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti dalla Legge Regionale 14/2017, e pertanto comportanti consumo di suolo, anche se il bilancio del consumo di suolo del P.I. non preveda un incremento, grazie a superfici ripristinate ad uso naturale e seminaturale, si renderà necessario utilizzare la procedura dell'accordo pubblico privato definito dall'articolo 6 della Legge Regionale 11/2004.

Cosa che non è stata presentata dalla ditta. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 176
Pagine 40–41
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

E’ a nome Portesan Federica. Sintesi: richiesta di rettifica del perimetro della zona C1.1/10.9 affinché il fabbricato dei proprietari cada interamente nella zona stessa. Istruttoria: è lo stesso identico inciso che ho letto nell'osservazione precedente.

La delibera di Consiglio Comunale n.

98/2020 stabilisce quanto segue: qualora con futura variante al P.I. si intendono individuare nuove aree edificabili esterne al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti dalla Legge Regionale 14/2017, e pertanto comportanti consumo di suolo, anche se il bilancio del consumo di suolo del P.I. non preveda un incremento, grazie a superfici ripristinate ad uso naturale e seminaturale, si renderà necessario utilizzare la procedura dell'accordo pubblico privato definito dall'articolo 6 della Legge Regionale 11/2004.

Anche in questo caso qua l'accordo non ci è stato presentato. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 178
Pagina 41
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

la E’ a nome Bruscagin Andrea. Sintesi: richiesta di eliminazione del comma 8 dell'articolo 15. Istruttoria seguente: l'articolo 15 assimila il limite di zona ai confini di proprietà.

Questo perché le diverse zone urbanistiche disciplinano la realizzazione di interventi funzionalmente e dimensionalmente diversi, dotati di propria autonomia a prescindere dall'assetto proprietario, che peraltro è variabile nel tempo. Potrebbe fare eccezione il perimetro delle zone a verde privato, quando questo risulta essere di pertinenza dell'intervento in esame. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 180
Pagina 41
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

A nome Berti Giuliana. Sintesi: richiesta di identificazione della zona D2/4.4 come PUA approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93/1998.

Di fatto nelle tavole grafiche c'era un mero errore, ci si era dimenticati di inserire questo PUA. Istruttoria: la richiesta contribuisce a precisare i contenuti degli elaborati grafici della variante generale. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta, individuando il perimetro del PUA approvato così come da specifica delibera e modificando il repertorio normativo.

Intervento n. 182
Pagine 41–42
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

E’ a nome Mercuriati Gabriele. Sintesi, è fatta in due punti: 1) individuazione di una porzione di zona D1 in verde privato; 2) integrazione della disciplina della zona C1.1/8.11 nel repertorio normativo con il seguente testo “fatto salvo il rispetto della distanza dai confini di proprietà, qualora all'interno del lotto sia presente una porzione di superficie classificata come verde privato. E’ consentita l'edificazione anche in aderenza al limite di zona, senza vincoli di distanza da tale limite”.

Istruttoria: la richiesta contribuisce a migliorare la comprensione dei contenuti della disciplina della variante generale e a precisare i contenuti negli elaborati grafici.

Ciò premesso, si è del parere che l'operazione possa essere accolta modificando: 1) la porzione di zona D1 in verde privato; 2) l’articolo 15, comma 8, delle NTO con questo testo “salvo specifiche disposizioni di zona riportate nelle presenti NTO e nel repertorio normativo, con esclusione delle zone indicate a verde privato per tutte le nuove costruzioni, ai fini della determinazione della distanza minima dei fabbricati dai confini, i confini tra le zone urbanistiche sono assimilati ai confini di proprietà”.

Intervento n. 184
Pagina 42
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

A nome Milan Mattia. Sintesi: richiesta di modifica della detenzione di zona da SA-SC in F3, riferita all'impianto sportivo comunale denominato Marvelli. Istruttoria: la collocazione dell'area nel quartiere e adiacente agli edifici scolastici richiama la destinazione indicata dalla variante generale.

In ogni caso il campo sportivo è attualmente pubblico e la dotazione delle aree a servizi, a seguito della riclassificazione, risulta comunque sufficiente e priva di effetti tecnicamente negativi. Ciò premesso, si è del parere che l’osservazione possa essere accolta così come proposta.

Intervento n. 186
Pagina 42
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

A nome ditta 6 M Snc. Sintesi: richiesta di stralcio della previsione del tracciato previsto dal PGTU interessante l'ambito del PIRUEA n. 16/2005.

Istruttoria: la necessità tecnica della bretella stradale evidenziata dal PGTU, al momento solo adottato, interessa un'area oggetto di un PIRUEA vigente. La richiesta contribuisce a precisare i contenuti degli elaborati grafici della variante generale. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta così come proposto, eliminando il tratto di viabilità programmata indicato dal P.I.

Intervento n. 192
Pagina 43
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

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Leggi intervento

E’ a nome Guolo Patrick. La sintesi è fatta in due punti: 1) richiesta di stralcio del secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 62, ritenendo questo un limite per lo sviluppo della città: 2) della lettera h) del comma 7 dell'articolo 64, ritenendo questo un aggravio a livello economico per i proprietari delle aree.

Istruttoria: relativamente al punto 1: le densità edilizie minime non inferiori al 75% della massima, furono introdotte nel previgente PRG di Rovigo ai sensi dell'articolo 23 della legge 61/1985, per assicurare un coerente rapporto tecnico tra le densità fondiarie fissate, le tipologie edilizie e i tessuti insediativi previsti. Sto rileggendo un inciso che avevamo già visto su un'osservazione precedente.

Il P.I. ha riconfermato nel suo complesso l'apparato dei parametri fisici del PRG e la loro logica tecnico dimensionale. La richiesta di eliminazione dei limiti minimi di densità edilizia, senza una generale revisione degli indici di piano, comporterebbe conseguenze tecnicamente imprevedibili e incontrollabili, in particolare nelle zone di completamento, disciplinate con la densità fondiaria, seppure dotate di scarsa urbanizzazione.

Relativamente al punto 2: il contenuto si riferisce a disposizioni di cui all'articolo 59 delle norme tecniche del PAT. Ciò premesso si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 194
Pagina 44
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

E’ presentata dai signori Rizzieri Rienzi, Rizzieri Loreno, Dalla Villa Giuseppina. Sintesi: dopo alcune premesse che evidenziano alcune criticità, il proponente richiede la rettifica della cartografia rappresentando le strade ed il parcheggio di progetto ubicati tra le zone B/9.36 e B/9.37 con la simbologia di “viabilità programmata” e “aree per servizi pubblici e/o di interesse pubblico destinate a parcheggio”.

Istruttoria: la richiesta, limitata ad un'area di proprietà, evidenzia la criticità diffusa di zona di completamento con indice fondiario prive di opere di urbanizzazione. La richiesta contribuisce a migliorare la comprensione dei contenuti della disciplina della variante generale.

Ciò premesso si è del parere che l'osservazione possa essere parzialmente accolta, eliminando la parola “esistente” dai cartigli e dalle legende delle cartografie e dalla rubrica dell'articolo 87 ed aggiungendo un comma con il seguente testo “la viabilità comprende quella esistente di fatto alla data di adozione della presente variante generale n. 12 e quella di completamento, la cui previsione non costituisce vincolo preordinato all'esproprio”.

Intervento n. 196
Pagina 44
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

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Leggi intervento

E’ stata presentata dalla ditta Polimero Srl. Sintesi: richiesta di rettifica del perimetro della zona D1/10.3 facendolo corrispondere al mappale di proprietà ed eliminando le porzioni di zone F5 e viabilità ricadenti al suo interno. Istruttoria: la richiesta contribuisce a precisare i contenuti degli elaborati grafici della variante generale.

Ciò premesso si è del parere che l’osservazione possa essere accolta modificando gli elaborati grafici del P.I., così come proposto nell'osservazione.

Intervento n. 198
Pagina 44
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

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E’ a nome Bazzorotto Nicola. Sintesi: richiesta di rettifica del perimetro della zona B4 in modo che sia contigua al PUA 4.3. Relazione istruttoria: anche in questo caso la richiesta contribuisce a precisare i contenuti degli elaborati grafici della variante generale.

Ciò premesso, si è del parere che l’osservazione possa essere parzialmente accolta classificando i relitti dei lotti delle zone B/4.13, B/4.14, B/4.15, B/4.16, B/4.17 e B/4.18, fino al limite del PUA 4.3.

Intervento n. 200
Pagina 45
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

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Leggi intervento

A nome Furin Patrizia. Sintesi: richiesta di individuazione di un'area edificabile come zona C1.1 per perimetrare degli edifici esistenti. Istruttoria: il ridisegno informatizzato del PRG sul DBT, che è il sistema cartografico che vi dicevo prima, fornito dal Comune ai progettisti per la redazione della variante generale del P.I., è stato valutato tecnicamente coerente con il PAT, in particolare con il tematismo dell'edificazione diffusa.

La variante generale ha confermato i perimetri delle zone così come proposte nel ridisegno stesso. L’area oggetto di richiesta esterna agli AUC, cioè agli ambiti di urbanizzazione consolidata, della Legge Regionale 14/2017, quella sul consumo di suolo, e all'edificazione diffusa del PAT, e pertanto non è compatibile con le disposizioni del PAT stesso. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 202
Pagina 45
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

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Leggi intervento

Presentata da Paron Claudio. Sintesi: richiesta di individuazione di un'area edificabile tramite permesso di costruire convenzionato con indice di 1,5 metri cubi su metro quadro, concordando anche con un'eventuale accordo pubblico privato ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 11/2004. Istruttoria: l'area oggetto di richiesta è esterna agli AUC, i famosi ambiti di urbanizzazione consolidata, della Legge Regionale 14/2017, quella sul consumo di suolo, e dalle aree di urbanizzazione consolidata del PAT.

Riporto un inciso già utilizzato in altre osservazioni: la delibera di Consiglio Comunale n.

98/2020 stabilisce inoltre quanto segue: qualora con future varianti al P.I. si intendono individuare nuove aree edificabili esterne al perimetro degli ambiti di urbanizzazione consolidata come definiti dalla Legge Regionale 14/2017, e pertanto comportante consumo di suolo, anche se il bilancio del consumo di suolo del P.I. non preveda un incremento grazie a superfici ripristinate a uso naturale e seminaturale, si renderà necessario utilizzare la procedura dell’accordo pubblico privato definito all'articolo 6 della Legge Regionale 11/2004.

L'accordo pubblico privato deve essere fatto prima dell'adozione della variante. Ciò premesso, si è del parere che l’osservazione non possa essere accolta.

Intervento n. 204
Pagine 45–46
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

E’ a nome Mancini Donatella. Sintesi: richiesta di modifica del grado di protezione di un edificio che consente ristrutturazione, riduzione di volume e sagoma. Istruttoria: la richiesta contribuisce a precisare i contenuti degli elaborati grafici della variante generale.

Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere parzialmente accolta, riducendo il grado di protezione da 3 a 4

Intervento n. 206
Pagina 46
Punto 3

Esame e controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione…” Pag. 23 2

Dirigente Settore Urbanistica

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E’ a nome Contiero Alice. E’ fatta in due parti.

Sintesi: 1) richiesta di stralcio del secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 65; 2) richiesta di modifica degli articoli 62 e 63, sostituendo la disposizione “il volume complessivo dell'intervento non può essere inferiore al 75% di quello corrispondente alla densità edilizia fondiaria prevista per il lotto di pertinenza, che dovrà avere forma adeguata per l’edificazione”, con il seguente inciso “nel caso di interventi di nuova costruzione……. residenziale sui lotti inedificati, il volume complessivo dell'intervento non può essere inferiore al 75% di quello corrispondente alla densità edilizia prevista per il lotto di pertinenza”.

Istruttoria: anche in questo caso la richiesta contribuisce a migliorare la comprensione dei contenuti della disciplina della variante generale. Ciò premesso, si è del parere che l'osservazione possa essere accolta nei seguenti termini: 1) eliminando il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 65; 2) modificando gli articoli 62 e 63, così come proposto.

22 dicembre 2023

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

7 interventi
Intervento n. 462
Pagina 75
Punto 8

Adozione della nona variante parziale al piano degli…” Pag. 64 2

Dirigente Settore Urbanistica

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Il parere è favorevole, condivisibile.

Intervento n. 481
Pagina 77
Punto 8

Adozione della nona variante parziale al piano degli…” Pag. 64 2

Dirigente Settore Urbanistica

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Il parere tecnico è questo: non favorevole in quanto l'articolo 40 della Legge Regionale 11/2004 stabilisce quanto segue.

Al comma 5: il piano degli interventi (P.I.) attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinata dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere A e B; il comma 3 dice che “il piano di assetto del territorio (PAT) determina: a) previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo - è importante questo fatto - valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare; b) per ogni categoria di cui alla lettera a), gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili”.

Il documento del Sindaco stabilisce che la presente variante prevede inoltre il riesame con criteri oggettivi delle categorie di intervento di tutti gli edifici attualmente già presenti nel centro storico e la revisione delle norme tecniche. Il tutto con lo scopo di agevolare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Quindi è importante qua agevolare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio.

La proposta di emendamento determinerebbe la realizzazione di nuove volumetrie, anche trasferite dall'esterno al centro storico, che si pone in contrasto con le finalità della variante esplicitate nel documento del Sindaco, nonché senza una riconsiderazione di quello che poi è previsto all’articolo 40, cioè dei valori di tutela in funzione di specifici contesti da tutelare e salvaguardare, stabiliti dall'articolo 40 della Legge Regionale 11/2004, e determinati dal progettista della variante medesima.

Posso un attimo anche esplicitare. Sostanzialmente vi spiego: è stata modificata la normativa sulla ristrutturazione edilizia qualche anno fa. La stessa ha previsto anche la possibilità di ampliare edifici nel momento in cui viene fatta una rigenerazione urbana.

E’ una novità ovviamente per la nostra legislazione ed è un caso abbastanza circoscritto. Nella fattispecie la rigenerazione urbana in Regione Veneto è in modo particolare evidenziata attraverso l'utilizzo dei crediti, soprattutto quelli della rinaturalizzazione. La variante che è stata predisposta per il centro storico da parte del progettista qui presente non mirava a portare nuove volumetrie in centro storico, ma appunto a recuperare gli edifici esistenti, le cubature già esistenti, sarebbe anche fattibile.

L’aggiunta di queste nuove cubature determinerebbe però un nuovo studio complessivo, soprattutto per valutare i valori di tutela degli spazi e dei contesti che sono previsti nel P.I.; di fatto il progettista dovrebbe rifare il lavoro che ha già fatto, dal punto di vista anche professionale potrebbe anche rimettere l'incarico perché non era previsto questo tipo di operazione all'interno del centro storico.

Ad esempio, faccio proprio un esempio pratico, il caso della Casa di Cura ex Policlinico, che aveva una cubatura superiore all'indice fondiario, gli stessi proponenti l'hanno ridotta nel rispetto della………… massima, cioè indice 5. Questo è il motivo per cui io ho dato questo parere relativamente all'emendamento.

Intervento n. 529
Pagina 84
Punto 8

Adozione della nona variante parziale al piano degli…” Pag. 64 2

Dirigente Settore Urbanistica

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Io come parere tecnico ho di fatto copiato quello del precedente emendamento n. 4, essendo la materia praticamente la stessa. Se volete ve lo rileggo un po’velocemente.

L’articolo 40 della Legge Regionale 11/2004 stabilisce che il piano degli interventi (P.I.) attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinata dal PAT, nonché la categoria di intervento edilizio; il comma 3 dice che “il piano di assetto del territorio (PAT) determina: a) previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela - sottolineo sempre il concetto di valori di tutela - in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare; b) per ogni categoria di cui alla lettera a), gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili”.

Il documento del Sindaco stabilisce che la presente variante prevede inoltre il riesame con criteri oggettivi delle categorie di intervento di tutti gli edifici attualmente già presenti nel centro storico e la revisione delle relative norme tecniche; il tutto con lo scopo di agevolare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Quindi recupero e riqualificazione dell’esistente.

La proposta di emendamento determinerebbe la realizzazione di nuove volumetrie, anche trasferite dall'esterno al centro storico, un po’ come prima diceva il progettista Trolese, che si pone in contrasto con le finalità della variante esplicitate nel documento del Sindaco, nonché senza una riconsiderazione dei valori di tutela in funzione di specifici contesti da tutelare e salvaguardare, stabiliti dall'articolo 40 della Legge Regionale 11/2004, e determinati dal progettista della variante medesima.

Intervento n. 545
Pagina 86
Punto 8

Adozione della nona variante parziale al piano degli…” Pag. 64 2

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Rispondo al Consigliere Aretusini che ha fatto una domanda corretta. Sostanzialmente lui dice: in base all'attuale normativa sui sottotetti regionale, come poi ho anche scritto qui nel parere, è vero che non possono essere aumentate le unità abitative esistenti? Sì.

La normativa proprio regionale dice che “il Regolamento Edilizio Comunale determina i limiti per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri: A, B, C, D - è fondamentale - non può modificare il Regolamento Edilizio. Il recupero dei sottotetti è consentito esclusivamente per l'ampliamento delle unità abitative esistenti e non può determinare un aumento del numero delle stesse”.

Perciò il progettista Architetto Trolese, quando ha scritto la norma, ha proprio scritto che “sono fatti salvi i parametri di cui alla legge 51/2019 articolo 2, comma 1, lettere dalla a) alla d)”, proprio per dire “Guardate che, se volete recuperare i sottotetti - supponiamo abbiamo un appartamento all'ultimo piano - fai un duplex, fai la scala che va su nel sottotetto: non è che diventa un'unità immobiliare a se stante, è un appartamento che diventa duplex, rimane sempre uno”.

Ce ne sono due, due fanno l'ampliamento e rimangono sempre due, non posso diventare quattro. Se lo scopo dell'emendamento era quello di ribadire questo concetto, è già scritto nella norma sia regionale nel Regolamento Edilizio, sia dall’Architetto Trolese. Infatti magari parlando si riesce a capire meglio la finalità.

E’ evidente anche questo, che se un domani la Regione dovesse modificare la propria legge 51, in senso magari più favorevole, il Regolamento nostro, le norme tecniche di attuazione, seguendo la Legge 51 la applicano pari pari, così come il legislatore regionale la modificherà eventualmente in futuro.

20 novembre 2023

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

5 interventi
Intervento n. 40
Pagine 16–17
Punto 1

Adozione della variante generale al piano degli interventi

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Buonasera a tutti. Faccio una piccola premessa normativa. Quando viene redatto uno strumento urbanistico, può essere il PAT oppure il P.I., a seguito di una delibera della Giunta Regionale veneta del 2009, la 2948, è necessario analizzare anche l'aspetto idraulico.

Quindi viene redatta la famosa valutazione di compatibilità idraulica, anche detta VCI. La norma stabilisce che ogni qualvolta ci sia una potenziale impermeabilizzazione che supera i 1.000 metri quadrati - c'è scritto 0,1 ettari nella DGR - è necessario appunto redigere questa VCI.

La VCI viene inviata da parte del Comune al Genio Civile, il quale a sua volta poi la invia anche al Consorzio, in realtà il Comune stesso la invia anche al Consorzio, in modo tale che quest'ultimo possa emettere un parere che viene inviato al Genio Civile, il quale a sua volta nei successivi massimo 60 giorni scrive al Comune.

Quando invece non abbiamo il rischio di una potenziale impermeabilizzazione del territorio, quindi siamo in aree inferiori ai 1.000 metri quadrati, ovvero abbiamo una riduzione di aree, in questo caso non viene redatta la VCI, ma viene redatta un’asseverazione, che viene sempre inviata al Genio Civile. L'asseverazione viene inviata unitamente a tutti gli elaborati del piano o della relativa variante.

In questo caso qui il Comune di Rovigo per la variante generale al P.I., o cosiddetta variante 12, ha fatto proprio questo. Il professionista incaricato, oltre ad avere dato l’asseverazione, insieme con le tavole grafiche sono state inviate al Genio.

La normativa stabilisce che il Genio ha tempo 30 giorni per eventualmente richiedere, anzi ve lo leggo proprio testuale come dice la norma, “Tale asseverazione deve essere inviata prima dell'adozione della variante - ed è quello che è stato fatto, perché è stata inviata il 16 ottobre - all'ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale, entro 30 giorni dal ricevimento, potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica.

Decorso questo termine, la verifica si intende positiva”. Nel nostro caso il Genio Civile ci ha inviato una nota di presa d'atto, ci è arrivata il 14.11, quindi sostanzialmente 28-29 giorni dall'invio dell'asseverazione, in cui prende atto e non solleva obiezioni in merito all’asseverazione che è stata presentata, e non ci ha chiesto neanche la VCI completa, cioè il passaggio successivo.

Sempre leggendo il testo che ha inviato il Genio Civile, ci dice “Rilevato che la variante in oggetto non comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico esistente, in quanto non sono previste variazioni rispetto alla panificazione precedente, o queste sono migliorative dal punto di vista idraulico rispetto alla pianificazione precedente”. C’è un po’ un giro di parole.

Alla fine anche nell'ultima frase ci dice “Preso atto che è in corso di redazione lo studio per la seconda fase della variante n.

12 al P.I., si ritiene opportuno che, in sede di redazione della valutazione di compatibilità idraulica, venga valutata l'attualità delle previsioni del PAT, stante il tempo intercorso dalla sua approvazione”, cioè il Genio Civile ci dice “Quando farete la fase due - che sarà prossima - in quella sede fate la valutazione di compatibilità idraulica, andate anche ad aggiornare le previsioni, la stessa analisi che era stata fatta rispetto alle previsioni precedenti del PAT”. Io questo posso dire.

Nella nota che abbiamo appena ricevuto il Genio Civile ci chiede di “relazionare allo scrivente in ordine alle osservazioni contenute per gli aspetti idraulici”. Ho letto la nota qui che era allegata, che si distingue sostanzialmente in due parti: la parte idraulica e la parte sismica. Il Genio Civile non si esprime, non dice nulla sulla parte sismica.

Molto probabilmente perché il territorio di Rovigo, come tutto il Polesine, è classificato in zona 3, e solamente per i Comuni in zona 1 e 2, che poi sono indicati in un allegato, l'allegato B, la DGR se non ricordo male è 1381 del 2021, e quei Comuni lì, appunto in classe 1 e 2, hanno l'obbligo anche di realizzare uno studio sismico con eventualmente anche la micro zonizzazione sismica, cioè livello 1, 2 e anche il 3 nel caso ad esempio di versanti franosi - questo capita molto spesso in montagna o in collina - però non è il caso appunto del Polesine e di Rovigo, perciò per la parte sismica non dobbiamo come Ente chiedere un preventivo parere, una preventiva valutazione sismica prima dell'adozione della variante.

Invece per quanto riguarda gli aspetti idraulici, appunto il Genio ci aveva già risposto nei termini, fra cui la norma è abbastanza categorica nel dire che, se non ci avesse neanche risposto in 30 giorni, il parere si considerava positivo. Come ufficio noi gireremo questa nota al tecnico che ci ha fatto l'asseverazione, in modo tale che possa fare delle ulteriori osservazioni ed inviarle al Genio.

Eventualmente l’Architetto Tombolan, il progettista del piano, può anche confermare le aree che sono presenti nel piano o le riduzioni che sono state fatte, che comunque erano ben note al Genio Civile, avendo l'ufficio inviato tutte le tavole grafiche relative. Questo è quello che posso dire in merito alla questione idraulica.

Intervento n. 131
Pagine 33–34
Punto 1

Adozione della variante generale al piano degli interventi

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Rispondo al Consigliere Moretto. Le misure di salvaguardia sono state introdotte da una legge del 1952, la 1902, quindi legge datata, ma che comunque è stata poi ripresa anche dalla stessa legge urbanistica della Regione Veneto, la Legge 11/2004. Salvaguardia che cosa significa?

Che nel momento in cui viene adottato uno strumento urbanistico, nella fattispecie il P.I., quando vengono presentate pratiche edilizie, ma anche lo stesso progettista che ovviamente redige un progetto, ha il compito non solo di valutare la normativa vigente, cioè il PRG e P.I. che già è vigente, ma deve anche valutare le norme che sono sopravvenute, quindi che sono state inserite all'interno della variante, nella fattispecie nel nostro caso la variante n. 12.

In linea generale le norme tecniche operative che ha redatto lo Studio Tombolan, che sostituiscono le vecchie nta, norme tecniche di attuazione, si chiamavano così nel PRG, non è che abbiano stravolto completamente il nostro sistema e i nostri sistemi anche di calcolo. Una cosa interessante è che ad esempio, dopo l'adozione della variante, entreranno in vigore le cosiddette definizioni uniformi, che sono previste dal Regolamento Edilizio tipo.

Se vi ricordate sono una serie di definizioni, tipo il volume, l'altezza e quant'altro. Anche in questo caso qua lo studio - gli dobbiamo fare i complimenti, ve lo dico - ha elaborato un sistema in modo tale che il calcolo volumetrico di fatto non venga modificato, perché con la nuova definizione uniforme ad esempio il volume di un edificio non è più quello fuori terra, ma è anche compreso l'interrato.

Invece con una semplice tecnica anche di scrittura, lo Studio ha permesso di evitare che ci possa essere un problema nel calcolo del volume, cioè anche l'interrato mi fa volume, e quindi di conseguenza l'edificio fuori terra risulterebbe essere più piccolo.

Detto questo, posso dire che nel momento in cui verranno presentate delle nuove pratiche che riguardano demolizioni e ricostruzioni, ovvero nuove costruzioni, l'unica differenza rispetto all'attuale normativa è che il professionista dovrà anche attenzionare il prontuario sulla qualità architettonica, la mitigazione ambientale, che viene adottato con il P.I.. E’ un documento obbligatorio previsto per il P.I., di cui il Comune di Rovigo in precedenza non era dotato.

Quindi si tratterà semplicemente di fare uno studio e una valutazione di questo documento. Come ufficio noi ovviamente, i colleghi istruttori, si troveranno a valutare la normativa vecchia e anche quella nuova. Il problema più evidente, che porterà via un po’ più di tempo, è proprio l'analisi del prontuario, anche perché è una novità stessa per il Comune di Rovigo.

Relativamente a pratiche edilizie che abbiamo già in essere, vi faccio una piccola suddivisione: le pratiche cosiddette SCIA che sono già state presentate fino ad oggi, in cui è stato dichiarato un inizio lavori, non sono oggetto di valutazione da parte dell’ufficio nei giorni seguenti, anche con la normativa sopravvenuta adottata questa sera, perché il cantiere parte proprio con l'inizio dei lavori. Tra l'altro le SCIA, le CILA, sono la stragrande maggioranza delle pratiche.

Adesso non ho i numeri qui aggiornati, però vi dico che i permessi di costruire, che sono appunto quelli in cui ci deve essere la nostra istruttoria e il successivo provvedimento, sono minimali, saremo ormai al 3-4% forse delle pratiche totali. C'è stata una costante discesa, dovuta più che altro alla volontà del legislatore di trasferire la responsabilità delle asseverazioni agli studi privati.

Avevamo fatto un calcolo per il Consigliere Maniezzo delle pratiche che appunto avevamo in essere, si ricorda erano un centinaio circa, però appunto la strada maggioranza sono SCIA con inizio lavori, perciò non abbiamo problemi di salvaguardia; abbiamo se non sbaglio 7 SCIA articolo 23, cioè sono quelli in cui io presento il progetto, però per legge devo iniziare i lavori fra 30 giorni.

Se una pratica è stata presentata tipo ieri o l'altro giorno, o comunque non sono scaduti i 30 giorni, in quel caso lì l’ufficio, cioè i miei colleghi, da domani dovranno analizzare anche la normativa sopravvenuta, nella fattispecie il prontuario per le nuove costruzioni o ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, ed eventualmente dire al tecnico “Guarda che devi adeguarti”.

Però non so adesso, numericamente parlando, di queste SCIA articolo 23 quante siano di demolizione e ricostruzione, però se erano 7 potrebbero essere ad esempio due pratiche. Come permessi ne ho rilasciati ad esempio anche oggi, però non avevano problemi di incidenza con le norme che eventualmente appunto adotterete fra poco. Non abbiamo particolari problematiche in tal senso.

Sarà poi una sfida da parte dei progettisti iniziare a elaborare e ad applicare il prontuario, che è un passo importante, che appunto Rovigo non aveva, non ha mai avuto in precedenza.

Intervento n. 197
Pagine 42–43
Punto 1

Adozione della variante generale al piano degli interventi

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Entro nel merito all'emendamento n. 4, che comunque è una proposta propositiva. Quando io sono arrivato qua nel 2018, non conoscevo nessuno, l'ho anche già detto un'altra volta, il Sindaco dell'epoca mi disse “Vai in Via Badaloni, apri gli armadi e dimmi cosa fanno gli uffici e che carte ci sono, perché non riesco ad avere informazioni e dati”.

A parte che, se non me lo diceva, lo avrei fatto lo stesso, andando appunto in ufficio, la prima cosa che chiesi a livello urbanistico al collega Architetto “Per favore mi puoi fornire la tavola 14 del PRG?”. Egli mi guardò un po’ sbalordito perché non sapeva bene che cos'era o se ce l'avessimo. La tavola 14 è la tavola del dimensionamento del PRG, in cui vengono individuate tutte le aree, le volumetrie, le superfici, e anche le aree a standard.

E’ un documento fatto sia grafico, oppure può essere una grande, grandissima tabella in Excel. “Il Comune di Rovigo non ce l’ha, cioè non ce l'abbiamo. Probabilmente c'è una copia solamente in Regione”.

Detto questo, chiesi “Quanti edifici abbiamo a Rovigo?”, risposta “Non lo so”. Ve lo dico: sono poco più di 20.000. Allora se noi dobbiamo governare un territorio, dobbiamo conoscere anche i dati degli edifici.

Nella fattispecie, in casi precedenti dove ho lavorato, quando veniva redatta una variante al PRG, tutti gli edifici erano già di per sé schedati, il territorio viene diviso in sezioni, ogni edificio ha un numero. Di quell'edificio noi conosciamo i dati plani volumetrici e il numero dei vani presenti e anche le unità immobiliari, perché il dimensionamento del piano veniva fatto all'epoca, oltre che sulle volumetrie, anche sul numero dei vani. Quindi era un lavoro dettagliato.

Questo non ce l'abbiamo. Quindi di conseguenza, poter fare un'analisi come prevede la Legge 4/2015, che si riferisce a edifici costruiti prima del 68, prevalentemente prima del 68, perché nel 68 è uscito il Decreto Ministeriale 1404, non era stato possibile farlo. Chiesi anche al collega Ingegner Cavallaro, che adesso appunto è in pensione, “Noi non abbiamo un SIT qua a Rovigo?”, egli mi disse “Era stato fatto qualcosa nel 2005, però poi è morto lì”.

Ecco, il SIT ha proprio questa funzione, cioè di catalogare, oltre a tante informazioni, anche quelle sugli edifici. Quindi se noi l'avessimo, ed è stato anche creato, però non è ancora a livello top come dovrebbe essere, perché ci vuole tempo, ci vogliono investimenti, potremmo aver fatto l'analisi di queste aree, come appunto chiedeva il Consigliere Maniezzo.

Perciò sui 20.000 edifici o poco più che ha Rovigo, ad esempio noi come ufficio edilizia abbiamo già catalogato e sistemato oltre 2.000 edifici fino a due anni fa; poi con l'esplosione del superbonus non abbiamo potuto più svolgere quel tipo di attività, perché ovviamente siamo stati concentrati sulle pratiche edilizie. Abbiamo nel cassetto la possibilità ancora, tramite digitalizzazione e caricamento dati, di inserire altri 5.000-6.000 edifici.

Quindi potremmo essere intorno alle 7.000 unità su 20.000 totali di Rovigo.

Quindi se un domani si vuole proseguire sull'idea appunto della rigenerazione urbana o comunque di individuare queste zone ex B che hanno queste caratteristiche ante 68, dobbiamo continuare sulla digitalizzazione, proprio prendere le pratiche edilizie fisiche proprio che abbiamo in archivio di questi edifici, andarli ovviamente a scansionare, capire come sono fatti, creare le vecchie schede P degli edifici - oggi non si fanno più, si fa tutto a livello digitale - e a quel punto lì hai di fronte la situazione del territorio e sai come governarlo, sai come prendere le scelte da fare perché, se venisse approvato questo emendamento tout court così oggi, una volta approvato il piano, quindi fra alcuni mesi, potrebbe essere benissimo presentato un intervento edilizio diretto e verrebbe fatto l'ampliamento ad esempio a 6 metri tra pareti finestrate, però a monte non abbiamo fatto nessun tipo di studio.

Se si volesse invece fare lo studio dopo, si potrebbe anche farlo. Come? Tutte queste aree, che però sono molto grandi, le assoggettiamo a PUA, cioè a piano urbanistico attuativo.

A quel punto lì i privati saranno costretti a fare il relativo studio per potere poi determinare se hanno le caratteristiche per rientrare nel disposto della Legge 4/2015. Però sottoporre tutti questi ambiti, magari dove ci sono anche 100 edifici a PUA, la vedo un po’ dura perché si devono mettere d'accordo tutti i vari proprietari e diventerebbe un problema.

Quindi se viene spinto sulla digitalizzazione, sul miglioramento del SIT, portando proprio ad un livello molto più elevato l'attuale standard tecnico e di digitalizzazione, questo si potrà benissimo fare nel futuro, nel prossimo futuro. Spero di essermi spiegato.

Intervento n. 208
Pagina 44
Punto 1

Adozione della variante generale al piano degli interventi

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Cito proprio la normativa, così almeno capiamo. Il problema è quello che lo studio è necessario perché non devono compromettere - sarebbero gli interventi funzionali - le condizioni di sicurezza e igienico sanitarie degli insediamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo tipo di studio purtroppo non è stato fatto all’oggi, quindi non posso dire se ci saranno dei problemi di carattere di sicurezza o igienico sanitari.

Può essere, è probabile. Questo è.

Intervento n. 282
Pagina 52
Punto 1

Adozione della variante generale al piano degli interventi

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Come abbiamo detto già in Commissione, ci troviamo di fronte alla variante generale al piano degli interventi e anche nel contempo alla variante PINQuA. Quando è stata redatta la variante generale al piano degli interventi, che è avvenuta prima del PINQuA, ovviamente non abbiamo recepito il PINQuA, non avevamo tutti gli elementi ancora per poterlo inserire nella variante. Per di più, se ha anche dei tempi diversi, cioè molto stringenti, è chiaro che è preferibile utilizzare una strada differente.

Poiché la Regione Veneto ha introdotto una recente modifica legislativa, ovvero il famoso articolo 24-bis, che permette di fare le opere pubbliche con un procedimento più snello, ci troviamo di fronte a questa situazione che, con l'adozione della variante che non prevede comunque il PINQuA, partono le famose misure di salvaguardia, perché ad esempio l'area vicino al cimitero, che è ricompresa nel progetto PINQuA, è stata dallo Studio Tombolan riclassificata a una zona F, che è zona, vincolo decaduto.

Per contro invece il PINQuA, che ha già fatto il suo iter con relativa Conferenza di Servizi e ora viene in Consiglio per l'approvazione, prevede una zonizzazione diversa da quella che invece è prevista nelle tavole della variante generale. Di conseguenza attraverso l'emendamento il progetto PINQuA, ovvero le aree interessate dal progetto PINQuA, vengono completamente escluse dalla variante stessa, e il progetto PINQuA può essere approvato senza alcun tipo di problema.

Una volta, cioè fra qualche mese, quando poi verrà approvata la variante generale, noi ci troviamo ovviamente che il buco, il contorno del PINQuA, potrà essere inserito con una semplice modifica cartografica, visto che il PINQuA nel frattempo è stato approvato. Viceversa, se non ci fosse questo tipo di emendamento, ci troveremmo che la variante al piano degli interventi generale va avanti per la sua strada e prevede una..................... che è in parte in contrasto con quella del PINQuA.

Se vedete nel deliberato di questa proposta di delibera, sono stati stralciati tutti gli ambiti soggetti a PUA. Ad esempio il PINQuA interessa l'area ex Gabar, quindi già la stessa non è ricompresa nella variante generale; però l'area invece quella vicina al cimitero, come vi dicevo prima, area esterna, quella invece non è stata stralciata dalla variante predisposta dallo Studio Tombolan. Attraverso invece l'emendamento, questo avverrà.

14 novembre 2023

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

2 interventi
Intervento n. 82
Pagina 18
Punto 3

Variazioni al bilancio di previsione 2023/2025, destinazione

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Buonasera a tutti. Premetto che ero qui per il punto 6, non relativamente invece ai vincoli cimiteriali, però cerco di rispondere per quel che posso. Il Comune di Rovigo ha un Piano Regolatore del 1990, approvato definitivamente nel 1994.

Presumo che in quella sede sia stato proprio individuato l'ambito di ampliamento del cimitero. I vincoli preordinati all'esproprio per legge hanno durata di cinque anni. Sempre il Comune di Rovigo, con una delibera di Consiglio Comunale, non ricordo l'anno, scusatemi, ha reiterato questi vincoli, quindi per altri cinque anni.

Dopodiché non sono stati più reiterati. Infatti è uscita una sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che l’Ente Pubblico, se deve reiterare un vincolo, lo deve adeguatamente motivare, nonché deve indennizzare i proprietari, i quali si trovano ovviamente un terreno che ha sempre questa spada di Damocle superiore, che è l'esproprio previsto a fini di pubblica utilità.

Quando poi è uscita la legge nel 2004, legge regionale 11 sempre in campo urbanistico, questa è stata molto chiara nel definire la durata quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio per le opere pubbliche. Se il PRG era del 94, 1994 più cinque fa 1999. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 84
Pagina 18
Punto 3

Variazioni al bilancio di previsione 2023/2025, destinazione

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Come dicevo, non ricordo la delibera di Consiglio Comunale, l'anno in cui è stato fatto il reitero; se era scaduto il vincolo nel 1999, presumo che la delibera sia poco dopo, perciò aggiungiamo lì cinque anni al 1999 grosso modo. Adesso non chiedetemi le date precise.

10 ottobre 2023

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

3 interventi
Intervento n. 80
Pagine 15–16
Punto 3

Approvazione undicesima variante parziale al piano degli

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Buonasera a tutti . Volevo più che altro focalizzare l'attenzione sulle sei schede riguardanti le aree di degrado che sono state individuate attraverso questa variante. Una piccola premessa, ovvero gli elementi comuni a tutte le sei schede: le zone e gli edifici individuati presentano per lo più un degrado di tipo edilizio, urbanistico o anche socio economico, che può variare ovviamente da scheda a scheda.

Lo scopo della scheda è proprio quella di individuare questi edifici, queste aree degradate, e prevedere in modo particolare l'inserimento di esercizi di vicinato o di medie strutture di vendita, eventualmente anche con attività produttive residenziali, nel caso in cui sia previsto, attraverso la realizzazione di un PUA, cioè un piano urbanistico attuativo, il quale poi andrà a definire nel dettaglio le dotazioni territoriali, quindi anche i parcheggi, verde, pista ciclabile, eccetera.

Questa sarà la fase poi successiva ed esecutiva. Poiché le aree degradate possono prevedere - speriamo di no - anche degli interventi di bonifica in cui sono presenti dei materiali inquinanti, è chiaro che queste saranno oggetto di particolare attenzione in sede preventiva proprio a livello di PUA. Le aree in questione, posso anche passare proprio in rassegna, la prima è collocata in Via Porta Po, in corrispondenza del piano particolareggiato commerciale della Fattoria.

Si tratta di un edificio rurale dismesso, che appunto verrà poi riutilizzato ai fini commerciali. Poi abbiamo l'area di circa 6.000 e più metri quadrati. Poi invece abbiamo un'area molto più importante, di oltre 40.000 metri quadrati, in Via Chiarugi e Via Merlin, si vede anche molto bene dalla ferrovia: sono dei capannoni dismessi, dove è proprio necessario un bel recupero, quindi sarebbe un'area molto, molto interessante per lo sviluppo anche poi insediativo della città.

Le schede prevedono anche che l'eventuale viabilità che dovesse essere realizzata all'interno di queste zone, sia una viabilità con molti alberi, fare un po’ di boulevard, anche per un discorso di miglioramento del microclima locale, il famoso concetto di........... di calore, e gli stessi edifici che verranno realizzati sono sempre basati sul risparmio energetico, sull'efficienza e sui livelli di qualità estremamente elevati. Questo è ciò che punta la variante. La scheda n.

3 riguarda un'area che si trova in Vicolo Carlo Goldoni e Via Porta Adige sulla sinistra, uscendo dalla città di Rovigo. E’ una zona B4, in parte anche non pianificata; dovrebbe essere, se non ricordo male, di proprietà o comunque ex sede della TIM-Telecom. La scheda successiva, la n.

4, si trova in Viale Porta Po. E’ sostanzialmente il vecchio distributore Dall’Aglio, vicino al Canale Adigetto, e quindi anche quella lì è una zona di circa 5.000 metri quadrati che può essere recuperata. La quinta scheda riguarda in Via Porta Adige l'ex complesso ENEL, vicino all’Hotel Cristallo, tanto per intenderci.

Questa è un'area anche interessante perché è prevista la realizzazione di una viabilità interna che permetta di raggiungere il parcheggio vicino all’ex scalo merci, in modo tale che da Viale Porta Adige si possa andare anche sul retro dell'edificio di via Marconi, dove attualmente si trovano i servizi sociali e anche il nostro Comando di Polizia Locale, che dovrebbe essere in fase di trasferimento. Per ultima la scheda n.

6, che riguarda invece... dovrebbe chiamarsi Hotel Europa o ex Hotel Europa, in Viale Porta Po. Anche in questo caso si prevede un intervento di riqualificazione, eliminando il degrado esistente. Questo mi interessava appunto puntualizzare dal punto di vista anche cartografico urbanistico.

Intervento n. 84
Pagina 16
Punto 3

Approvazione undicesima variante parziale al piano degli

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

La valutazione di tutte le proposte è stata realizzata ed analizzata nel dettaglio da parte dei progettisti che sono stati incaricati della variante. Detto questo, è stato utilizzata ovviamente la stessa metodologia per valutare anche le altre proposte che poi sono arrivate a buon fine.

Perlopiù si trattava di proposte inerenti capannoni artigianali industriali già esistenti in zona produttiva, per i quali già la norma nostra, a livello di norme tecniche di PRG, permette la realizzazione anche di attività commerciali. Quindi non aveva senso fare un'ulteriore scheda, anche perché non c'erano le condizioni di degrado che la normativa regionale in modo particolare vuole che vengano esplicitate e dettagliate. Questo in soldoni quello che è stato realizzato e fatto.

Intervento n. 88
Pagine 16–17
Punto 3

Approvazione undicesima variante parziale al piano degli

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

A parte la fase di adozione, la fase adesso di approvazione abbiamo dovuto attendere che la Regione ci inviasse la comunicazione dopo la valutazione ambientale strategica, la famosa Commissione VAS, che l'abbiamo ricevuto, se non sbaglio, ai primi di agosto; dopodiché abbiamo confezionato la delibera di approvazione. Nella fase invece di adozione precedente avevamo da sistemare alcune aree con la famosa variante semplificata al PAT.

Praticamente, quando è stato realizzato il PAT, sono state individuate delle zone F di colore azzurro e color rosso. La differenza qual è? Che quelle di color rosso erano di progetto e quelle azzurre erano le aree già di proprietà comunale.

In realtà purtroppo sono state inserite anche delle aree private, tra cui alcune di cui è arrivata la manifestazione di interesse per la variante commercio, e quindi di conseguenza abbiamo da una parte fatto la variante semplificata al PAT, sistemando questo errore cartografico con la procedura semplificata che è stata introdotta recentemente dalla Regione, che noi abbiamo correttamente applicato; dopodiché abbiamo potuto accedere poi alla variante commercio e quindi a procedere con l'adozione. Questo è il motivo.

Nulla di che.

15 settembre 2023

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 138
Pagina 23
Punto 4

Approvazione della quattordicesima variante parziale al

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Buonasera a tutti. Come diceva appunto il Consigliere, è giunta una sola osservazione. L'osservazione però non riguarda le aree che sono interessate da questa variante, ma in un'altra parte della città, in modo particolare il Quartiere Tassina.

Di conseguenza il professionista che noi abbiamo incaricato di redigere la variante ha predisposto un documento tecnico in cui ha esplicitato il proprio parere tecnico, il quale è sostanzialmente non pertinente. Infatti l'area a cui fa riferimento l'osservazione non è compresa tra queste oggetto appunto della variante quattordicesima. Pertanto l'osservazione risulta non pertinente al contenuto della variante.

A questo punto il Consiglio Comunale è invitato a esprimere il proprio voto di accogliere o non accogliere l'osservazione nei termini del presente documento, cioè delle controdeduzioni. Molto semplice, nulla di complicato.

22 giugno 2023

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

6 interventi
Intervento n. 173
Pagine 29–30
Punto 4

Adozione undicesima variante parziale al piano degli interventi

Dirigente Urbanistica

Leggi intervento

Buonasera a tutti. L’Assessore è già stata super precisa e dettagliata anche a livello normativo nell'esprimere l'evoluzione del commercio nel Veneto dal 2012 ad oggi e quindi anche le scelte che sono state fatte a livello pianificatorio e nelle norme introdotte in questa variante. Sottolineavo proprio l'aspetto dei parcheggi che citava, perché il Regolamento regionale del 2013 fissa dei paletti; si parla anche di superficie di vendita, superficie lorda di pavimento.

Noi per comodità operativa, anche perché gli stessi tecnici esterni che lavorano nel settore è più comodo parlare di slp, superficie lorda di pavimento, per cui abbiamo parametrizzato il tutto con questo riferimento.

E’ stata realizzata una tabella semplice, dettagliata, all'interno delle norme tecniche, in modo tale che se un intervento viene realizzato nel centro storico, ovvero nel centro urbano, che è un po’ più grande del centro storico e non comprende le zone più periferiche, ovvero che riguarda ovviamente extra centro urbano, quindi sono tre colonne sostanzialmente, abbiamo individuato le varie casistiche riguardanti esercizi di vicinato, le medie strutture, che ricordo sono quelle da 251 metri a 2.500, e poi le grandi strutture di vendita.

Ad esempio è interessante notare come all'interno del centro storico fino a 150 metri quadrati di esercizio di vicinato non è richiesta la dotazione di alcuno spazio a parcheggio, nonché se un negozio esiste già, ha diritto di esistere, cioè non gli viene chiesto ulteriore standard, a meno che poi non venga realizzato un eventuale ampliamento della superficie di vendita. Comunque fino a 150 metri non viene richiesto parcheggio aggiuntivo.

Lo scopo della norma regionale del 2012 era proprio quello di incentivare il ritorno del commercio all'interno dei quartieri delle aree residenziali.

Ad esempio in questa delibera sono state individuate le frazioni che hanno integrato il concetto di centro urbano, prima non erano incluse, proprio perché il legislatore vuole evitare che si creino delle cattedrali nel deserto, ovvero dei capannoni a uso commerciale fuori e slegati dall'ambito residenziale, dove vivono le persone, raggiungibili magari esclusivamente con mezzi meccanici lontane e che di conseguenza possono creare poi anche dei degradi.

Ci sono alcuni centri commerciali anche in Veneto chiusi in zone - anche del trevigiano ad esempio ne conosco alcuni - che purtroppo sono abbandonati a se stessi. Viceversa, riportando il commercio nei luoghi dove la gente vive, si cerca di limitare, ovvero ridurre il degrado edilizio urbanistico, ma anche socio economico, oppure fenomeni di microcriminalità, perché il commercio bene o male porta rivisitazione.

Ci sono moltissimi esempi di catene, di operatori economici della distribuzione ad esempio alimentare come non, che anche nelle nostre Province contermini intervengono proprio per sanare, demolire, ricostruire, risistemare zone degradate che magari sono state utilizzate per anni come attività produttive all'interno di un centro abitato; poi, essendo incompatibili, sono state abbandonate a se stesse.

Quindi la variante va proprio in questa direzione come prevede la normativa regionale ed è sicuramente un successo riuscire a permettere di raggiungere questi risultati. Dopo per altri dettagli tecnici, eventualmente possiamo dirvi. Oppure vuoi dire qualcosa Lorenzo?

Diciamo che possiamo chiudere qui.

Intervento n. 218
Pagina 38
Punto 5

Riconoscimento dell’interesse pubblico ed approvazione delle

Dirigente Urbanistica

Leggi intervento

Riprendo un attimo quello che ha detto l’Assessore. Gli accordi pubblico privato sono disciplinati dall'articolo 6 della legge 11, in cui di fatto il privato propone un qualcosa all’Amministrazione, si crea una concertazione, per poi raggiungere un risultato. Era stata già approvata dal Consiglio Comunale una delibera che prevedeva come affrontare e anche l’iter procedimentale da seguire nel caso venissero presentati da parti utenti o ditte delle proposte di accordo pubblico privato.

Come ufficio abbiamo ricevuto appunto queste proposte, le abbiamo analizzate; è stata poi predisposta una delibera di Giunta Comunale con cui sono stati approvati questi accordi, però la norma regionale dice che l'accordo pubblico privato accede al piano degli interventi.

Perciò si rende necessario procedere con una delibera, che è esattamente questa, con cui l’Amministrazione, il Consiglio Comunale approva questi accordi; dopodiché seguirà una successiva delibera, che viene fatta appunto direttamente quest'oggi, con cui si adotta la variante che contiene gli accordi stessi.

Gli accordi, se avete avuto modo di leggerli, prevedono delle garanzie finanziarie; verrà sottoscritto, dopo l'approvazione della variante, l'accordo definitivo entro 60 giorni, e ovviamente il Comune è garantito attraverso la polizza. Nel caso in cui non dovesse la ditta, i proponenti, continuare nella proposta, si ritirassero, il Comune escute anche la polizza: abbiamo una garanzia per il lavoro finora svolto. Relativamente ai due accordi, mi riferisco in questo caso qua al PIRUEA n.

34 ex Angelo Custode, la ditta ci ha già versato 100.000 e rotti euro, che è l'importo dell'opera speciale che non viene realizzata, nonché ha già versato anche circa 7.000 euro che è il contributo straordinario che abbiamo calcolato, dovuto al fatto che la superficie fondiaria dove verranno poi realizzati gli edifici, a parità di cubatura, è incrementata nel senso che si trova ad avere più spazio per realizzare giardino privato.

Viceversa invece l'accordo riguardante la sede di Via Concilio Vaticano II, ci permette anche di ottenere quegli standard urbanistici, parcheggio e verde, che erano già previsti nel precedente piano del centro rurale, che però non erano stati mai realizzati e il Comune non aveva mai realizzato neanche gli espropri. Sottolineo il fatto che in realtà questa variante prevede anche l'accoglimento delle proposte di variante verde, cioè quelle persone che decidono di non volere più il terreno edificabile.

Era solo per dire che in realtà non ci sarebbe consumo di suolo. E’ solo che, attraverso una recente sentenza del TAR Veneto, che anche le opere pubbliche, nelle fattispecie questa piccola area verde che viene realizzata, determina consumo suolo per circa 700 metri quadrati, ma in realtà è un'area verde. Mi fermo qui.

Assessore, se dopo vuole intervenire lei.

Intervento n. 220
Pagina 38
Punto 5

Riconoscimento dell’interesse pubblico ed approvazione delle

Dirigente Urbanistica

Leggi intervento

Posso fare una precisazione?

Intervento n. 222
Pagine 38–39
Punto 5

Riconoscimento dell’interesse pubblico ed approvazione delle

Dirigente Urbanistica

Leggi intervento

Volevo precisare questo. Come diceva appunto il Presidente, si rende necessario votare singolarmente i due accordi. Il primo della SIV prevede anche una valutazione in merito a delle prescrizioni che sono state approvate da parte della Giunta.

E’ una questione molto banale. Praticamente il progetto prevede di realizzare dei posti auto. Il Codice della Strada ci dà delle indicazioni sulle distanze dei posti auto dagli incroci.

E’ possibile anche, previo parere Polizia Locale nel nostro caso, ovvero il nostro ufficio suolo, modificare, derogare alcune norme. Quindi noi nella delibera di Giunta che ha approvato l'accordo abbiamo inserito delle prescrizioni, che però appunto il Consiglio deve confermare.

Perciò nel momento in cui voi voterete a favore dell'accordo, è importante anche ribadire questo concetto che è riportato proprio in delibera, e quindi approvate anche le proposte, oppure meno, di queste prescrizioni che sono state date da parte della Giunta. Era solo questa la precisazione.

Intervento n. 224
Pagina 39
Punto 5

Riconoscimento dell’interesse pubblico ed approvazione delle

Dirigente Urbanistica

Leggi intervento

Mi sono fatto la fotocopia proprio della delibera, così ve lo dico.

Di approvare con prescrizioni la proposta della SIV e le prescrizioni sono esattamente le seguenti: tutte le spese notarili, fiscali, di bollo, relativamente al trasferimento delle aree, saranno a totale carico della ditta proponente; i posti auto - è il concetto che vi dicevo prima - di progetto collocati in prossimità di intersezioni stradali, esempio i primi stalli di sosta a nord ovest, essendo pertinenze di servizio delle strade, ex articolo 34 del Decreto Legislativo 285/1982, e non potendo essere ubicate in prossimità di intersezioni, ex articolo 60, comma 3, del DPR 495/1992, dovranno essere trasferiti in altra area (esempio in quella a verde posta a sud) e compensati con aiuole verdi (standard verde).

Ciò andrà progettato e valutato nelle fasi successive inerenti distanza di rilascio del permesso di costruire convenzionato, salvo quanto previsto dall'articolo 158, che è la possibilità di deroga che dà il Decreto Legislativo 285/1992, su espressa autorizzazione del Comando di Polizia Locale dell’ufficio suolo dell'ente.

E poi abbiamo aggiunto: i passi carrabili - anche perché non ci siano equivoci - dovranno rispettare quanto previsto dall'articolo 46 del DPR 495/1992, ovvero essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni, e in ogni caso devono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; ciò andrà progettato e valutato nelle fasi successive inerenti all’istanza di rilascio del permesso di costruire convenzionato dopo una fase successiva.

Questo è il dettato.

Intervento n. 245
Pagina 41
Punto 5

Riconoscimento dell’interesse pubblico ed approvazione delle

Dirigente Urbanistica

Leggi intervento

Avevo evo già accennato prima, si tratta appunto dell'area qui in Via Sichirollo, ex PIRUEA, di cui abbiamo già incassato le somme di denaro previste come opera speciale. La ditta stessa ha proposto all’Amministrazione di versare cash e di non realizzare un parcheggio che era stato in precedenza previsto, pratica abbastanza semplice. Nella fattispecie, poiché siamo di fianco all'area del Seminario diocesano, c'era un problema sul confine, una leggera rettifica, una sciocchezza, ma l'abbiamo anche questo sistemato.

Non abbiamo nulla di particolare da dire. Non ci sono prescrizioni da votare, nient'altro, quindi potete procedere voi.

1 marzo 2022

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

7 interventi
Intervento n. 126
Pagine 24–25
Punto 5

Variante n. 1 al piano di assetto del territorio per l’adeguamento

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Salve a tutti, buona sera. Come ha detto sia il Segretario che l’Assessore, il Consiglio Comunale è invitato oggi a esprimersi sulle osservazioni che sono state presentate dopo l'apertura della fase di pubblicazione della delibera che è stata appunto adottata a suo tempo. Abbiamo ricevuto 10 osservazioni; ne abbiamo 8 entro i termini e 2 oltre.

E’ indifferente poter anche valutare quelli che sono pervenute oltre il termine. A dire il vero ne è arrivata una anche ieri, è completamente ovviamente fuori termine, non è stata asportata alla vostra attenzione giustamente perché la proposta di delibera è già stata confezionata per il Consiglio di oggi. In genere nei Consigli Comunali che mi è capitato anche in precedenza di presiedere in altri Enti, possiamo procedere con la lettura delle singole osservazioni e dopo del nostro parere tecnico d'ufficio.

Richiede molto tempo, ovvero i Consiglieri che hanno già visionato il documento riguardante le controdeduzioni che abbiamo proposto come ufficio, a cui poi sono associate le relative osservazioni, dicono “No, non è necessario che le rileggi”, possiamo anche passare alla votazione singola di una e dopo delle seguenti. Questa prassi dopo eventualmente la deve stabilire il Presidente e il Segretario in tal senso, Mi fermo un attimo. Decidete voi.

Intervento n. 128
Pagina 25
Punto 5

Variante n. 1 al piano di assetto del territorio per l’adeguamento

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Allora facciamo un lavoro a due braccia, mi dà una mano il collega, perché in questo modo possiamo individuare il focus delle osservazioni e poi anche la nostra controdeduzione tecnica. Vi va bene?

Intervento n. 204
Pagine 35–36
Punto 5

Variante n. 1 al piano di assetto del territorio per l’adeguamento

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Cerco di essere semplice e chiaro.

La norma precedentemente adottata, ve la stringo proprio leggendo il testo nelle parti di interesse, diceva sostanzialmente così: “Qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, cioè ad esempio un'area agricola, voglio realizzare una lottizzazione per costruire degli edifici, fare strada e parcheggi, il Comune procede in sequenza A, B, C, D, quello che ci interessa è proprio la lettera D, alla definizione delle modalità di compensazione del consumo di suolo - come diceva il Consigliere, la definizione delle modalità sarà poi oggetto nel piano degli interventi, là si entra nel merito della scelta che fa l’Amministrazione - prevedendo complessivamente l'invarianza della permeabilità dei suoli, attuata tramite la rinaturalizzazione”.

Mi fermo. Se io vado quindi ad urbanizzare un'area, quindi a renderla impermeabile, devo trovare altrettanta area da un'altra parte che riporto allo stato naturale. Per la Regione Veneto il concetto di rinaturalizzazione è legato all'acqua piovana.

Sono un po’ grezzo nel dire così, ma per dire proprio dove piove, e l'acqua viene assorbita dal terreno, viene considerata come area naturale o semi naturale. Andando avanti sempre nella lettura dell'articolo “di un'equivalente superficie, oppure in alternativa, mediante la trasformazione di un'area situata all'interno di ambiti di urbanizzazione consolidata da area edificabile ad altra destinazione d'uso che impedisca l'impermeabilizzazione”, quello che vi ho appena spiegato.

L’ANCE, con la sua osservazione, sottolinea il fatto... Anzi torno un attimo indietro. Quando abbiamo predisposto anche come uffici questa norma, ci siamo confrontati con l’Ente superiore che approva i PAT, che è la Provincia.

Anche la Provincia ci aveva dato delle indicazioni da seguire e quindi abbiamo elaborato, in accordo poi ovviamente con l’Assessore e l’Amministrazione, questa norma.

Quando è arrivata l’osservazione dell’ANCE, l'abbiamo sottoposta anche alla Provincia, la quale ci ha detto “Effettivamente ci hanno azzeccato in un punto nel dire che dobbiamo considerare questa norma per la quale è necessaria una rivisitazione della VAS”, la valutazione ambientale strategica fatta sul PAT, che non possiamo però applicare con la variante semplificata di cui stiamo discutendo ora.

Di conseguenza il nuovo articolo, un attimo che ve lo prendo anche se l'ha letto il collega, il punto principale è sostanzialmente quello di dire che, nel caso in cui venga individuato un nuovo insediamento, il Comune deve verificare prima i limiti del consumo di suolo, deve attivare delle procedure di evidenza pubblica (questo lo prevede già la legge, è già un copia e incolla della normativa), ma il P.I. potrà prevedere, c'è la parola potrà che non è dovrà, e quindi ci sarà la scelta poi del P.I., la scelta politica di dire consumo suolo oppure no, però prevedendo sempre delle modalità di bilanciamento tra le nuove superfici aggiunte al consolidato e quelle da esso eliminate.

Vedrete successivamente una variante, la n. 3, stasera c'è il documento del Sindaco, in cui sostanzialmente applichiamo quel concetto lì, una nuova area, però altre che vengono tolte. Spero di essermi un po’ spiegato.

Intervento n. 283
Pagina 44
Punto 5

Variante n. 1 al piano di assetto del territorio per l’adeguamento

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Consigliere Chendi, nella fattispecie questa osservazione fa riferimento a tutt'altra cosa rispetto all'oggetto della variante che invece state discutendo; non entra nel merito appunto del consumo di suolo, ma fa riferimento all'area grande individuata nel PAT come progetto complesso Urban Labor e di conseguenza, non essendo pertinente all'oggetto della variante, come ufficio ne prendiamo atto e vi diciamo che non è né pertinente, né tecnicamente accoglibile.

Sarà eventualmente da valutare in futuro, addirittura con una variante al PAT generale, che riguarda proprio l’Urban Larbor, però non c'entra nulla con la procedura di questa sera. E’ molto semplice, nulla di complicato in tal senso.

Intervento n. 522
Pagine 88–89
Punto 8

Illustrazione del documento programmatico del Sindaco

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

E’ la classica variante, come abbiamo visto altre volte, quindi dopo il documento del Sindaco che questa sera viene illustrato, si apre la fase di partecipazione e concertazione, quindi faremo un avviso e organizzeremo due o tre riunioni a cui potranno partecipare gli stakeholders, quindi cittadini, imprese, portatori di interesse. Di solito lo facciamo in una giornata. A questo punto, raccolte indicazioni che possono venire, si passa alla redazione della variante.

Come ufficio pensiamo di esternalizzarla a uno studio esterno, perché c'è anche da fare la VAS screening in parallelo, avendo già diverso lavoro attualmente in corso, e ovviamente dopo si andrà all’adozione in Consiglio Comunale. L'adozione prevede il voto, la pubblicazione per 30 giorni; nei successivi 30 giorni, chiunque può presentare osservazioni.

Nel contempo noi inviamo la pratica in Regione, alla Commissione VAS, che ha i 90 giorni in parallelo per esprimere il parere, e dopo si va ovviamente all'approvazione della variante, la quale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione. Mi sono dimenticato una cosa: dobbiamo fare, prima dell'adozione, anche l'invio dei documenti al Genio Civile, perché quando un'area supera i 1.000 metri quadrati, è necessaria a fare la VCI, la valutazione di compatibilità idraulica.

Il Genio Civile per norma ha 60 giorni per darci il parere; generalmente lo fa anche prima. Ecco perché anche l'incarico esterno prevede anche la valutazione VCI, che venga fatta da un Ingegnere idraulico per l'area in questione. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 523
Pagina 89
Punto 8

Illustrazione del documento programmatico del Sindaco

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Sì, grosso modo sì. Speriamo ovviamente che la Commissione VAS non ci dica “No, dovete fare la VAS completa”. Penso proprio di no. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 524
Pagina 89
Punto 8

Illustrazione del documento programmatico del Sindaco

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

La VAS completa potrebbe durare anche di più, perché hanno diverse pratiche in Regione però, vista la modestia di questo tipo di variante, secondo me non accadrà. Siamo abbastanza certi per esperienza.

4 agosto 2021

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

2 interventi
Intervento n. 62
Pagine 24–25
Punto 2

Adesione alla proposta promossa dalla Fondazione

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Buonasera a tutti. Come diceva prima il Sindaco, l'area del CEN.SER. e l'intorno, possiamo definirlo così, fa parte del famoso progetto Urban Labor. Il nostro PAT lo individua con un colore, se andate a visionare la cartografia, molto evidente, è un lilla molto forte.

Quest'area, oltre al CEN.SER. come dicevo, è più grande del CEN.SER. e comprende anche delle aree andando verso Padova, lungo qui a Porta Adige; sostanzialmente c'è una pizzeria che se non sbaglio si chiama Etna anche un po’ più avanti. Tutta questa zona è destinata a un polo di ricerca, nonché di tipo fieristico e di livello regionale.

Se andate anche sulla cartografia dell’attuale PTRC 2020, vedrete che a Rovigo ci sono due simbolini, un triangolo e un cerchietto, che proprio stanno a indicare l'importanza sia di un polo fieristico, sia di un centro di ricerca a livello regionale. Adesso non so cosa si intenda poi svolgere, cioè che destinazioni dare alle aree che devono essere trasformate.

Facendo riferimento comunque all’area agricola, la stessa potrebbe essere trasformata ad esempio in un parcheggio; questa non costituisce consumo di suolo e può essere fatta con una variante al piano degli interventi; viceversa se deve essere trasferita una cubatura per realizzare delle strutture a uso pubblico, tipo un centro di ricerca, anche queste non costituiscono consumo suolo e si possono fare tramite una variante al piano degli interventi.

A monte di tutto però, perché non è stato detto, è previsto un concorso di progettazione internazionale per l'intera area dell’Urban Labor, perché deve essere fatta una convenzione attuativa insieme con la Regione e i partner relativi tipo il mondo universitario. Quindi è un progetto estremamente interessante. Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

Intervento n. 72
Pagine 25–26
Punto 2

Adesione alla proposta promossa dalla Fondazione

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Mi scusi se non ho spiegato bene. Quell'area lì è soggetta ad un accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della Legge 11/2004, che deve essere promosso dal Comune di Rovigo con la partecipazione della Regione Veneto e della Provincia di Rovigo. Neanche a farlo apposta oggi discuterete anche di una mozione in tema di accordo di programma, quindi anticipo un po’ i concetti.

L’accordo non è altro che un documento, che viene predisposto dai vari Enti istituzionali che partecipano all'accordo stesso; potrebbero partecipare anche privati, stabilisce la norma; nel caso in cui questo costituisca variante al piano degli interventi, quando c'è l'accordo unanime, lo stesso viene pubblicato affinché chiunque possa presentare delle osservazioni; successivamente gli Enti si siedono al tavolo della Conferenza dei Servizi per valutare queste osservazioni e, essendo prevista una variante al piano degli interventi, il Sindaco, come rappresentante dell’Ente, deve entro 30 giorni dell'accordo recarsi in Consiglio Comunale per la ratifica dell'accordo stesso.

Viceversa, se fosse necessario - e questo appunto lo stabiliranno poi gli attori al tavolo - fare una variante addirittura al PAT, è chiaro che la procedura risulta essere differente, perché richiede anche delle tempistiche o quanto meno un’elaborazione tipo la VAS completa, che risulta essere un qualcosa di più avanti.

Fermiamoci comunque alla variante del piano degli interventi, perché attualmente quell’area lì, come vi dicevo, sia a livello regionale che a livello di PAT nostro, è prevista proprio come un polo fieristico e comunque di ricerca universitaria. Come tempistica, come tempi di giorni, tutto dipende da quante sedute della Conferenza dei Servizi verranno attuate, verranno svolte, per trovare l'accordo unanime; la normativa non fissa una tempistica in tal senso.

29 luglio 2021

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

2 interventi
Intervento n. 300
Pagina 67
Punto 6

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 30.06.2021

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Buonasera a tutti. No, non è rendicontazione. Quello è il preventivo di spesa.

Se vedete anche nella lettera, la penultima frase abbiamo scritto che siamo in attesa della rendicontazione e poi noi faremo un controllo formale e preciso, come facciamo sempre, ed eventualmente anche contestiamo spese. Non vi preoccupate, non va fuori neanche un centesimo se non è adeguatamente giustificato.

Intervento n. 303
Pagina 67
Punto 6

Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 30.06.2021

Dirigente Settore Urbanistica

Leggi intervento

Certamente.

Come leggere questi numeri. Il numero degli interventi dipende dalle sedute e dai verbali attualmente acquisiti. I ruoli di Presidenza possono inoltre generare numerosi interventi procedurali: per questo Lente Civica non li usa come classifica di attività politica.