Applicazione art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Responsabile Pianificazione Urbanistica
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Volevo solo aggiungere, alle cose già dette correttamente dall’Assessore e dall’architetto Pugina, per chiarire un po’ meglio questo tipo di normativa, che è una normativa dello Stato, e che va in deroga alla pianificazione territoriale, cioè non tiene conto del Piano Regolatore, di cui ogni Comune è dotato, volevo far presente, appunto, che ci sono tre ambiti in cui questo decreto non si applica: se si è in presenza di un volume abusivo, fatta eccezione eventualmente di un volume che abbia ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria; non possiamo applicarlo in centro storico; non possiamo applicarlo in aree a vincolo di inedificabilità assoluta.
Potrei anche affrontarlo subito il problema, adesso vediamo. Questo è il campo di esclusione. Siccome voi capite che stiamo trattando degli interventi che possono avere un impatto sul territorio piuttosto significativo ed importante, quindi da parte ovviamente dei Comuni e degli Uffici Tecnici c'è stata una particolare attenzione, soprattutto in fase di applicazione di queste norme, che tutto sommato non sono tante.
Perché non sono tante? Perché è una legge dello Stato che avrebbe dovuto trovare in ogni Regione poi una fase di maggiore approfondimento, di maggiore precisazione, proprio per venire incontro, in una materia così delicata, come può essere quando si interviene su un territorio in deroga alla pianificazione. Questo però da parte della Regione Veneto non è stato fatto, quindi non abbiamo una legge regionale più specifica che ci venga incontro, quindi noi oggi ci atteniamo ai contenuti della legge dello Stato.
Detto questo, il legislatore quindi ha definito il campo di esclusione, dopodichè però, come strumento che ci può aiutare nel controllo e nella gestione di questi interventi abbiamo due indicazioni nella normativa, molto importanti, e sono che questo volume, che deriva dalla demolizione di edifici dismessi, abbandonati, in stato di degrado, questo volume che viene demolito e può essere ricostruito sullo stesso luogo, ma può anche essere delocalizzato (nelle due proposte che vedrà il Consiglio Comunale si tratta di volumi che vengono delocalizzati); la legge non dice quanto deve distare questa delocalizzazione, non dà delle prescrizioni.
In un caso la delocalizzazione è a distanza breve, in un altro, invece, addirittura si passa, come diceva l’architetto, collega Pugina, da un volume che è in una frazione, il volume poi viene ad atterrare in un’area in centro della città. Questo volume deve avere (questo è il primo strumento che ci consente di gestire questi interventi in deroga) atterrare ed avere una destinazione compatibile quindi con la zona anche circostante, perché noi possiamo dare anche più destinazioni a questo volume.
Mi spiego meglio: noi partiamo demolendo un volume che ha una destinazione produttiva, nel primo caso che vedrete è un capannone, era una vecchia falegnameria; però, nel momento in cui la delocalizziamo, la normativa ci consente anche di fare un cambio di destinazione d’uso, quindi passiamo da un produttivo, in questo caso, ad un residenziale. E poi, importantissima anche questa seconda prescrizione della normativa, questo volume che atterra, questo nuovo volume, deve armonizzarsi con il tessuto edilizio esistente.
E in più questo volume deve anche contribuire all’efficienza energetica degli edifici e a favorire l’utilizzo di fonti alternative.
Detto questo, diciamo che questa normativa da un certo punto di vista, ad esempio nel momento in cui noi andiamo a demolire, come in questo caso, il vecchio capannone che si trova in Via Chiarugi, e che si trasferisce in Via Oroboni, vedete, questo è un edificio produttivo, costruito negli anni ’60, quando si poteva andare a costruire, ed è in pieno verde agricolo; questo è già un anticipo di quello che è contenuto nel piano di assetto del territorio, cioè questo è un edificio incongruo, cioè non dovrebbe trovarsi in quel posto, perché è in un’area anche con un vincolo determinato dal Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, e infatti ha anche una parte vincolata al decreto che vincola i canali.
Quindi la demolizione di questo edificio comporta sicuramente un vantaggio nel ripristinare lo stato dei luoghi, in questo caso un’area lungo un canale, completamente destinata ad uso agricolo, quanto meno tutta aperta, campagna, che, appunto, con questa demolizione viene sicuramente migliorata. L’atterraggio avviene su un’area che oggi, da Piano Regolatore Generale, è un’area non pianificata, comunemente vengono chiamate aree bianche. Vi avevo detto prima che la legge esclude le aree a inedificabilità assoluta.
E’ bene fare una precisazione; capisco che entriamo all’interno di una materia, che è la pianificazione territoriale, che è un po’ ostica, e cercherò anche di spiegare in termini molto semplici. Per inedificabilità assoluta - è bene fare un chiarimento - intendiamo delle aree sulle quali effettivamente non possiamo costruire nulla, ovvero ad esempio su aree dove il vincolo di inedificabilità, faccio un esempio, una strada, un parcheggio, un parco, è ancora vigente e cogente.
I vincoli non durano in eterno, hanno un periodo di validità che è di cinque anni dal momento in cui vengono apposti sul territorio, attraverso il Piano Regolatore Generale, e quindi il Piano Regolatore Generale del Comune di Rovigo ha tutte le aree soggette a vincolo, e quindi ad esproprio, che sono decadute per legge, perché lo Stato ha imposto ai Comuni (mentre una volta si poteva tenere un vincolo a tempo indeterminato) di avviare la procedura espropriativa nell’arco dei cinque anni, pena la decadenza.
E’ possibile reiterarli, comunque adesso non sto qui a fare un approfondimento sui vincoli, anche perché è un tema piuttosto complesso. Fatto sta che noi ci troviamo in questo caso, sia in questo caso e anche nel secondo che vedrete, in area a vincolo decaduto. Che cosa significa?
Non significa che sono aree ad inedificabilità assoluta, cioè che sono aree dove non è possibile edificare, perché il piano di assetto territoriale su queste aree, che, ripeto, sono tutte aree all’interno del centro urbano, ed apro una piccola parentesi: con questi due interventi non andiamo a consumare alcunché di territorio agricolo, stiamo intervenendo all’interno del centro abitato, quindi stiamo sfruttando quelle aree bianche, prive di normativa, sulle quali già il piano di assetto del territorio ha dato una potenzialità edificatoria.
Su queste aree, infatti, è possibile in futuro, con il futuro piano degli interventi, avviare una procedura, in accordo con i privati, per poter realizzare in parte, in toto, a seconda delle necessità che emergeranno in fase di pianificazione, di andare a realizzare interventi di questo tipo.
Quindi questi due interventi possono essere già valutati come un test possibile per il futuro piano degli interventi che, appunto, prevede l’eliminazione di edifici incongrui, e prevede di andare ad ottimizzare questo patrimonio di aree, tanto per darvi un’idea delle dimensioni in tutto il territorio comunale di queste aree bianche, stiamo parlando di quasi due milioni e mezzo di metri quadrati.
Sono tante, perché il nostro Piano Regolatore era stato dimensionato per una città di circa 79.000 abitanti, quindi ci troviamo anche con un surplus notevole, consistente, significativo, di aree che comunque la legge ci impone, come Comune, di riclassificare. Ovviamente il Decreto Sviluppo non ha un’attinenza con il futuro piano degli interventi, però già si sperimenta quella che sarà la futura pianificazione. Questa è la situazione anche con alcune fotografie su questo fabbricato dismesso da anni.
Questo è l'inserimento nelle carte del piano di assetto del territorio, perché comunque, anche se l’edificio è demolito, dovrà avere anche la verifica da parte della Sovrintendenza, perché in parte è in fascia di rispetto fluviale, eccetera. Mentre l’area di atterraggio, anche questa è stata verificata con tutte le carte del piano di assetto del territorio, è un’area bianca, come vi dicevo. Queste sono alcune fotografie della situazione attuale.
Questa è l’area vista dall’alto, da Mapp Google. E’ un intervento di modeste dimensioni, perché stiamo parlando di due case unifamiliari. Questo è l'inserimento con il render.
Questo è lo stato di fatto prima e dopo. La situazione del verde rimane inalterata, e le case verranno costruite in classe B. Stiamo parlando di 1.881 metri cubi, divisi in due case, di circa poco più di 800 metri cubi l’una.
Un’altra cosa che volevo aggiungere è questa: questo è un intervento di dimensioni molto ridotte, e quindi la nostra preoccupazione è stata principalmente quella di armonizzare questo intervento nel contesto circostante, ma non è stata una cosa difficile, perché comunque la maggior parte delle case attorno presentano questa tipologia a due piani, case unifamiliari o bifamiliari. Questo era stato principalmente l'inserimento. Oggi vediamo quest’area a verde, e questo è l'inserimento nello stato di progetto.
Questa. da un altro punto di vista, è la situazione attuale, senza la casa; questo è quello che, passando, poi vedremo una volta che queste due case verranno realizzate. Mentre per l’altro intervento ci sono diversi approfondimenti da fare.