Persona · attività documentata

Nicoletta Govoni

Ruoli e interventi ricavati dai verbali ufficiali già acquisiti da Lente Civica.

Interventi documentati
39
Sedute con interventi
13
Interventi con video
0

Ruoli documentati

Come indicati nelle fonti acquisite.

Responsabile Ufficio TributiDal 31 marzo 2009 al 16 marzo 20113 osservazioni documentali
Funzionario Ufficio TributiOsservato il 25 marzo 20111 osservazione documentali
Dirigente Settore TributiDal 19 marzo 2012 al 22 aprile 20132 osservazioni documentali
Funzionario Settore TributiOsservato il 14 settembre 20121 osservazione documentali
Responsabile Servizio TributiDal 15 aprile 2014 al 30 marzo 20163 osservazioni documentali
Funzionario Sezione TributiOsservato il 30 giugno 20161 osservazione documentali
Funzionario Servizio TributiDal 27 luglio 2023 al 6 marzo 20252 osservazioni documentali

Attività nei verbali acquisiti

Prima gli interventi tematici, poi quelli procedurali, sempre consultabili. Testo, punto ODG, pagine e video quando esplicitamente autorizzato alla pubblicazione.

6 marzo 2025

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

6 interventi
Intervento n. 89
Pagina 27
Punto 6

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 344/2024 del 29.11.2024 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo

Funzionario Servizio Tributi

Leggi intervento

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Si tratta del riconoscimento della legittimità, come ha introdotto l’Assessore, di un debito fuori bilancio che deriva da una sentenza provvisoriamente esecutiva emessa dal Giudice di Pace di Rovigo il 29 novembre 2024, e che segue un contenzioso in materia di un sinistro stradale avvenuto nell'anno 2020.

La parte interessata ha denunciato il sinistro chiedendo il risarcimento del danno, imputando la responsabilità al Comune, il quale, con il proprio gestore sinistri, ha avviato un tentativo di composizione bonaria della questione, offrendo più volte una somma a titolo di risarcimento, che la controparte non ha però accettato.

E’ stato anche proposto il tentativo di mediazione assistita, ma l’Ente, supportato dall’Avvocatura Civica, ha ritenuto la non responsabilità del Comune stesso, e quindi la parte contro interessata ha presentato l'atto di citazione avanti il Giudice di Pace.

Ni ci siamo costituiti con la nostra Avvocatura Civica e il Giudice di prime cure, il Giudice di Pace di Rovigo, ha condannato l’Ente al risarcimento che trovate in dettaglio esplicitato nel dispositivo dell'atto, una somma a titolo di risarcimento con gli interessi maturati, eccetera, più le spese legali e di perizia.

Ho contattato il legale di controparte per la quantificazione di queste somme, stimando alla data del 28 febbraio, perché inizialmente si pensava che il Consiglio Comunale potesse svolgersi in quel periodo. Ad ogni modo la situazione è ricostruita al 28 febbraio.

L’Avvocatura Civica, pur dando atto che il pagamento del debito è solo per tutela dell’Ente nel non aggravare il carico degli interessi o di eventuali spese esecutive, valuterà in accordo con l’ufficio assicurazioni l’opportunità o meno di procedere con l'appello avverso la sentenza in primo grado, perché ci sono delle ragionevoli convinzioni da parte dell’Ente della propria ragione, e quindi questo atto è dovuto per motivazioni contabili di salvaguardia della somma, evitando danni ulteriori all’Ente, ma l'ufficio condurrà l’istruttoria con l’Avvocatura per poter eventualmente impugnare perché la sentenza non è stata né notificata, né sono trascorsi i tempi per la sua definitiva esecutività.

Per qualsiasi altro chiarimento sono a disposizione. Grazie.

Intervento n. 92
Pagina 28
Punto 6

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 344/2024 del 29.11.2024 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo

Funzionario Servizio Tributi

Leggi intervento

Aveva letto già la prima parte del dispositivo l’Assessore, comunque in maniera dettagliata è un totale di 5.634,13 euro.

Intervento n. 94
Pagina 28
Punto 6

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 344/2024 del 29.11.2024 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo

Funzionario Servizio Tributi

Leggi intervento

No no, di cui abbiamo diviso la somma di 2.305,50 euro a titolo di risarcimento con gli interessi, e la somma di 3.328,63 euro a titolo di spese legali ed accessori, oltre le spese di CTU, CTP e le spese di registrazione della sentenza.

Intervento n. 96
Pagina 28
Punto 6

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 344/2024 del 29.11.2024 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo

Funzionario Servizio Tributi

Leggi intervento

5.634,13 euro,

Intervento n. 101
Pagina 29
Punto 6

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 344/2024 del 29.11.2024 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo

Funzionario Servizio Tributi

Leggi intervento

Le avevo già accennato in Commissione, Avvocato. L’epoca del sinistro è settembre 2020. Le polizze di RCT, che chiaramente l’Ente ha all’epoca del fatto, quindi con valenza per quel periodo, portavano una franchigia di 15.000 euro.

Capisce che tutti i sinistri sotto soglia dei 15.000 venivano gestiti direttamente con il gestore sinistri, ma avevamo un carico notevole. Successivamente con il primo affidamento a decorrere da novembre 2020, cessato a novembre 2024, riaffidato con nuova gara europea con scadenza novembre 2028, in questo caso la franchigia è di 5.000 euro.

Quindi a partire da poco dopo questo sinistro, siamo entrati in un regime con gestione sotto soglia a cura dell'ufficio insieme al gestore, con il supporto dell’Avvocatura, perché il legale della compagnia interviene solo quando apriamo il sinistro in compagnia. Quindi fino a 5.000 euro è una gestione dell’ufficio. Rispondo al secondo punto.

Noi eravamo arrivati a proporre, anche con il tramite, il supporto e l’ausilio del…… e dell’Avvocatura, fino a 1.000 euro rispetto alla cifra iniziale proposta da controparte. Nel momento in cui abbiamo ribadito questa proposta transattiva extragiudiziale, non abbiamo aderito alla negoziazione, poi la parte ha fatto le sue valutazioni e ha citato in giudizio l’Ente.

Come le dicevo in Commissione, sono d'accordo che su alcune questioni, soprattutto quando i Giudici invocano la responsabilità per le cose in custodia o il danno comunque che patisce l'utente per cattiva manutenzione di marciapiedi o impossibilità di compiere una totale perfetta manutenzione di tutto il territorio, è meglio ragionare in termini bonari perché poi, come ha visto, il ricarico delle spese di giudizio, o degli accessori, o delle perizie medico legali, che hanno dei costi non indifferenti, fa sì che è antieconomica questo tipo di situazione.

Adesso cercheremo di valutare la bontà di procedere oltre con l'eventuale impugnazione nel caso; intanto paghiamo il debito, fermiamo gli interessi, evitiamo ulteriori aggravi, e poi faremo la valutazione con l’Avvocatura che è competente in materia.

Intervento n. 98
Pagina 28
Punto 6

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 344/2024 del 29.11.2024 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo

Funzionario Servizio Tributi

Leggi intervento

Sì.

27 luglio 2023

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

2 interventi
Intervento n. 244
Pagina 47
Punto 4

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio

Funzionario Servizio Tributi

Leggi intervento

Buonasera a tutti. La questione principale del contenzioso verteva sull’avvenuta risoluzione operata dall’Ente nei confronti della ditta che era risultata aggiudicataria dell’appalto per una svariata serie di inadempienze contrattuali. A seguito di questo l’Ente si era valso della clausola di garanzia definitiva, e aveva escusso tale polizza nei confronti della compagnia Groupama Assicurazioni che aveva prestato la polizza obbligatoria per legge a seguito dell'aggiudicazione.

Ovviamente la ditta che ha subito la risoluzione del contratto, ha impugnato presso il Tribunale delle Imprese di Venezia, e su questa questione si è innestato l’Ente che ha ribadito la sua volontà di procedere ad escutere la cauzione prestata in sede di aggiudicazione, ritenendo che fosse collegata alla mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto principale.

E’ intervenuta ovviamente la compagnia chiamata a pagare in surroga dell'obbligato principale, che ha ritenuto che la polizza si fosse estinta per un meccanismo di diritto, che è testualmente previsto per le opere pubbliche e per il collaudo, ma che sia in primo grado, che in secondo grado, è stato chiarito si applica anche per l'esecuzione di servizi e forniture, con un meccanismo che si chiama “Verifica di conformità” e che comunque fa sì che l’Ente nei sei mesi successivi, al buon fine dell'appalto, quindi se le prestazioni vanno bene, oppure anche in caso negativo, per inefficienze varie, deve comunque verificare il contraddittorio con la ditta, che si sia realizzato o meno l'oggetto del contratto e che quindi ci sia il diritto o meno del debitore esposto come compagnia assicurativa, a restare a disposizione del creditore, oppure a sentirsi liberato da questi vincoli.

Il Comune ovviamente ha segnalato tutta l'attività che è stata fatta dopo la risoluzione, con verbali, penalità, che sono state tutte dichiarate legittime; ci sono state anche delle testimonianze sia da parte della ditta esecutrice, sia da parte dei dipendenti dell’ufficio all'epoca che erano in servizio, e sul filone della risoluzione è stata data piena conferma dell'operato dell’Ente, è stata condannata anche la ditta a pagare le spese; sul filone dell'estinzione o meno della polizza, in primo grado hanno ribadito che non risultava soddisfatto quanto previsto dalla norma ovviamente all'epoca in vigore, perché nel frattempo la normativa sui Codici dei Contratti ha subito diverse modifiche; su questo punto l’Ente ha ritenuto di dover fare appello, sempre per ribadire la possibilità di chiedere il pagamento della polizza, e il Tribunale in Appello, la Corte d’Appello, sempre sezione specializzata in diritto d'impresa, ha riconfermato che quanto l’Ente aveva dimostrato di aver fatto non era comunque sufficiente a veder realizzato il presupposto per cui la polizza non era da dichiararsi estinta.

Quindi ha condannato seguendo il principio della soccombenza, ha applicato un ulteriore addebito per il contributo unificato e per l'imposta di registro, e abbiamo ricevuto la diffida di controparte ad adempiere nei 120 giorni dalla notifica delle sentenze come titoli esecutivi; ovviamente per evitare l'aggravio di ulteriori spese di procedure esecutive o interessi moratori, ovviamente ho dovuto dichiarare il debito e chiedere al Consiglio il riconoscimento per poter poi far fronte a quanto dichiarato a carico dell’Ente, stante che è il legale esterno ha comunque ritenuto che non ci sono profili di legittimità tali da richiedere l'ulteriore passaggio in Cassazione per motivi di diritto.

Non so se è stato sufficiente come risposta al Consigliere Biasin. Mi dica lei se le serve sapere.

Intervento n. 246
Pagine 47–48
Punto 4

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio

Funzionario Servizio Tributi

Leggi intervento

Per carità, aveva chiesto di chiarimenti, e quindi...

30 giugno 2016

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 298
Pagina 94
Punto 5

Approvazione del nuovo regolamento comunale sul

Funzionario Sezione Tributi

Leggi intervento

Buona sera a tutti.

Non ero presente in Commissione, però mi hanno riportato quanto lei aveva osservato su questo punto, e diciamo che le disposizioni in materia di privacy, o riservatezza dei dati, trattamento dei dati, sono di carattere generale, e quindi sono già obbligatori, indipendentemente dall’espresso richiamo che venga fatto in ogni singola disposizione regolamentare, perché altrimenti qualsiasi nostro regolamento dovrebbe essere molto ampio di contenuto perché andrebbe ad essere richiamata ogni volta qualsiasi disposizione di carattere generale, ormai assodata e consolidata, che riguarda il trattamento dati o la privacy.

Si tratta di pubblicare ovviamente l’estratto, come fosse la massima della sentenza quando si usa per la Cassazione, dove si dà come principio, che può servire da orientamento a futuri quesiti, ed evitar che altri contribuenti interessati da simili fattispecie vadano a presentare un’istanza di interpello, che ha una sua lunghezza anche come risposta, e quindi fa una specie di massimario senza entrare nel merito del singolo nominativo, ma come casistica di carattere generale, quindi tralasciando assolutamente il nome del soggetto.

Tra l'altro, non so se era stato detto in Commissione, comunque voglio integrare qui, avevamo già presente sul sito un modulo di istanza di interpello, che era quella in uso con la vecchia versione dello statuto del contribuente, che quindi già guidava l’utente nell’esposizione del caso, nei requisiti a pena di non ammissibilità dell’istanza, e con la delibera, se verrà appunto approvato questo regolamento, provvederemo a pubblicare l’adeguata modulistica, che aiuterà il contribuente, l'indicazione dei requisiti essenziali per non far venire meno la validità dell’istanza, e quindi tutto questo aiuterà a semplificare quanti saranno interessati ad avere una risposta, e poi per estratto pubblicheremo l’esito, come risparmio di tempo di contribuenti interessati da simili ipotesi, che non hanno necessità di essere ripresentati sottoforma di interpello.

30 marzo 2016

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

4 interventi
Intervento n. 22
Pagine 7–8
Punto 3

Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento

Responsabile Servizio Tributi

Leggi intervento

Buongiorno a tutti. In questo caso si tratta di un adeguamento semplicemente alle disposizioni nuove introdotte dalla legge di stabilità. Non è stato scritto “E’ data facoltà al Comune di ridurre fino a”.

E’ detto che la base imponibile è ridotta. Questo esclude qualsiasi margine di discrezionalità, come era nella versione precedente del comodato gratuito, dove era data facoltà al Comune di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito. In questo caso abbiamo recepito, per dare uno strumento aggiornato ai contribuenti che volessero consultare la disciplina attuale, il margine di discrezionalità è consentito all’interno nella manovra delle aliquote che sono state approvate l’8 marzo.

In quel caso allora sì che c'è la possibilità di un minimo e di un massimo e il Comune, entro i limiti di legge, fissa l’aliquota che preferisce. In questo caso sull’aliquota determinata si applica questa riduzione della base imponibile diciamo obbligatoria e tassativa, ma questo Regolamento non ha margini di scelta da parte del Comune, perché adegua i principi che la legge di stabilità ha introdotto senza alcuna facoltà di scelta da parte del Comune. La manovra si compie nell’ambito delle aliquote.

Anche le esenzioni, essendo eccezioni al principio generale di tassazione, sono disciplinate per legge. In questo caso abbiamo sempre recepito il disposto della legge di stabilità perché in materia di esenzione e determinazione della base imponibile, c'è una riserva di legge nazionale. Il Comune non può introdurre nuove tipologie di tassazione o nuove ipotesi di applicazione dell’imposta, perché è riservata alla legge. (Voce incomprensibile dall’Aula)

Intervento n. 23
Pagina 8
Punto 3

Approvazione modificazioni ed integrazioni al Regolamento

Responsabile Servizio Tributi

Leggi intervento

Essendoci anche la manovra quest’anno di blocco degli aumenti dei tributi locali, la manovra in aumento è congelata. Le possibilità del Comune sono quelle di ridurre nell’ambito della forbice che la legge assegna tra il minino e il massimo delle aliquote IMU che sono 7,6 aliquota di base, meno tre punti o più tre punti, questo è il margine di elasticità che ha il Comune nel scegliere le aliquote.

Poi c'è la possibilità di introdurre agevolazioni, dove è consentito farlo, perché altrimenti si va fuori legge e quindi sono illegittime, e quindi la manovra di abbattimento o riduzione aliquote, mantenimento aliquote esistenti, introduzioni e benefici, è stata fatta l’8 marzo con l’altra delibera precedente di Consiglio Comunale, che ha fissato da una parte le aliquote IMU e dall’altra quelle TASI.

Intervento n. 88
Pagina 17
Punto 5

Approvazione integrazione al Regolamento comunale

Responsabile Servizio Tributi

Leggi intervento

Credo che la Consigliera Romeo si riferisse non a costi dell’impianto, perché l’impianto è privato.

Intervento n. 90
Pagina 17
Punto 5

Approvazione integrazione al Regolamento comunale

Responsabile Servizio Tributi

Leggi intervento

Come tutte le forme di pubblicità esistenti nel territorio comunale, ci sono delle tariffe apposite che sono stabilite ed applicate dal concessionario che è l’azienda ASM, la quale ovviamente si trattiene una parte dell’aggio. Tutto il resto del gettito va al Comune in quanto l’imposta di pubblicità è un’entrata a bilancio del Comune, per cui non è corrispettivo solo di ASM. ASM ha il 25% di aggio da contratto di servizio, per il resto è un introito del Comune.

Il dimensionamento è stato tarato sulla base di tipologie di impianti esistenti sul mercato per questo tipo di pubblicità, e comunque tenendoli distanziati dal massimo della pubblicità ammissibile che è quella dei poster affissionistici che sono di 18 metri quadrati, 6x3, quelli che vedete lungo le strade principali; quelle sono le dimensioni massime consentite. Abbiamo pensato di ridurre.

Comunque per il tipo di tecnologia, non possono essere dimensionati in forma troppo piccola perché hanno tutta una struttura con i pannelli a led, eccetera, eccetera.

Per quanto riguarda il discorso dell’eventuale abbagliamento, confusione, distrazione, si è ritenuto che, vedendo altre situazioni applicate in altre città, dove addirittura la variabilità è di 10 secondi, abbiamo ritenuto che 30 secondi sia un margine sufficientemente ampio per far sì che l’automobilista transiti, veda il pannello ma non veda il movimento del messaggio; veda quell’immagine in quel momento, l’automobilista che sopravviene vedrà il messaggio variato, ma comunque non c'è questo rischio.

Tenuto conto che questa tipologia di pubblicità è già prevista all’interno del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione, l’unica cosa che è lasciata all’Ente è di disciplinare il tempo di variabilità, soprattutto quando sono collocati non in parallelo al senso di marcia, perché di queste tipologie già ce ne sono, perché non creano problemi di disturbo al transito dei veicoli; quando si tratta di collocarli in posizione trasversale, si è reso necessario stabilire tempi di variabilità.

Altrimenti di fronte alle richieste di ditte che pervengono all’ufficio tributi, non eravamo in grado di decidere come Commissione Pubblicità, perché non c'era il vincolo della durata del messaggio, e quindi bisognava fissarlo a livello regolamentare con efficacia verso tutte le richieste che potranno pervenire.

12 novembre 2015

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 175
Pagina 38
Punto 3

Approvazione integrazione al Regolamento Comunale di Disciplina dell’Imposta di Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Responsabile Servizio Tributi

Leggi intervento

Buongiorno a tutti.

Io confermo che, come ufficio competente, staremo a vigilare e a dare informazioni a chiunque richiederà sull’applicazione di questa nuova tipologia di pubblicità, sull’impatto che avrà in termini di richieste effettive, perché al momento abbiamo avuto un semplice interessamento, e si voleva comunque prevedere e regolamentare per non andare in deroga ai regolamenti già esistenti e alla tipologia di impianti già approvati ed applicati sul territorio, e quindi se il fenomeno dovesse superare certi limiti esposti in Commissione possiamo sempre intervenire in qualsiasi momento nel mettere dei paletti, o ridimensionare il fenomeno, a tutela del decoro della città, e quindi vi terremo aggiornati, qualsiasi Consigliere avesse la necessità di sapere informazioni può rivolgersi al mio ufficio, ed io darò tutte le risposte, come anche le ditte che vorranno proporla.

15 aprile 2014

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

4 interventi
Intervento n. 63
Pagine 16–17
Punto 3

Approvazione regolamento di istituzione ed applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

Responsabile Servizio Tributi

Leggi intervento

Faccio presente che dal punto di vista della legittimità è ammissibile, perché la legge stabilisce che il Comune decida il numero e la scadenza delle rate, l’unico vincolo sono due rate semestrali.

Noi ne abbiamo previste tre, analogamente agli anni passati, giugno, settembre e novembre, per anticipare la liquidità di cassa per pagare il servizio; vi dico già che la rata di giugno sarà comunque oggetto di una delibera di Giunta di differimento perché, non avendo ancora ad oggi ricevuto i piani Comune di Rovigo Consiglio Comunale del giorno 15 Aprile 2014 17 finanziari da parte di Ecoambiente, non siamo in grado nei tempi tecnici necessari per elaborare da parte di AS2, la spedizione con congruo anticipo delle bollette con scadenza 16 giugno.

Quindi la prima rata di bollettazione della TARI andrà al 16 luglio. Agosto in genere è un mese di sospensione dei termini, non è un mese di pagamento, quindi non è opportuno mettere scadenze di pagamenti fiscali in agosto, perché anche lo Stato diciamo dà una sospensione. In più tecnicamente le tre rate sono state congeniate in questi ultimi anni per venire incontro al meccanismo di erogazione delle agevolazioni sociali.

Si quantificano le percentuali di suddivisione delle singole rate e si invitano gli utenti a non pagare, sulla base delle corrispondenti percentuali di agevolazione che vedremo nella prossima delibera.

Quindi non si tratta di osservazioni di carattere legittimo perché è fattibile, però vi faccio presente il meccanismo tecnico per cui già come ufficio non saremo in grado di rispettare la scadenza del 16 giugno, per evitare di inviare bollette a scadenza scaduta, come è successo l’anno scorso, e quindi verrà rinviata a luglio, ci sarà un mese di intervallo e poi la rata di settembre, un altro mese di intervallo e la rata di novembre, anche per avere l’incasso e la liquidità entro l’esercizio finanziario per poter pagare con regolarità il servizio di Ecoambiente.

Intervento n. 139
Pagina 33
Punto 4

Determinazione agevolazioni sociali sulla tassa sui rifiuti (TARI ) per l’anno 2014

Responsabile Servizio Tributi

Leggi intervento

Il fatto è che comunque tutta la TARES o TARI va bollettata, perché deve coprire il costo del servizio e quindi deve essere emessa totalmente e copre la spesa. L’agevolazione è coperta con risorse extra TARI, con risorse del bilancio del Comune a sfondo sociale, e quindi tutti gli utenti devono ricevere la bolletta intera, con le rate tre e le scadenze stabilite; poi il Comune copre il mancato pagamento con le risorse che vengono stanziate.

Per cui il meccanismo che lei propone è di difficile attuazione, perché dovremmo dire ad AS2 di non inserire in bollettazione alcuni utenti parziali, quando in realtà tutto deve essere bollettato perché deve andare a coprire il costo e deve essere rendicontato in tal senso.

Il Comune copre questa agevolazione con risorse diverse che vengono iscritte a bilancio con un capitolo diverso, proprio perché la legge prevede che il Comune la copra non a carico della fiscalità generale ma con risorse proprie, e quindi occorre tenere distinto. Poi noi siamo sempre a disposizione, mandiamo lettere su lettere per spiegare che cosa fare.

E’ ovvio che in percentuale qualcuno sbaglia, però abbiamo già attivato dei rimborsi per quelli che hanno pasticciato l’ultima rata di conguaglio, le avevo anche detto che avevamo già liquidato, e continueremo a risolvere gli inconvenienti in quella maniera, ma non vedo alternative.

Intervento n. 156
Pagina 35
Punto 4

Determinazione agevolazioni sociali sulla tassa sui rifiuti (TARI ) per l’anno 2014

Responsabile Servizio Tributi

Leggi intervento

Si intende la famiglia composta da un solo componente, originariamente pensionato minimo; poi è stato aggiornato il limite di reddito, e negli ultimi anni è stata inserita anche la possibilità che sia un solo componente inserito nelle liste di mobilità o di disoccupazione. La stessa cosa si ripete alla lettera d), dove si intende la famiglia composta da una sola persona, o pensionato o persona in lista di mobilità o disoccupazione, con un reddito leggermente superiore, per cui la riduzione anziché dell’80 è del 35.

Ma in questo caso la tariffa è calibrata su una sola persona.

Intervento n. 172
Pagina 37
Punto 4

Determinazione agevolazioni sociali sulla tassa sui rifiuti (TARI ) per l’anno 2014

Responsabile Servizio Tributi

Leggi intervento

A me sembra di aver capito che il Consigliere Masin chiede di inserire la medesima formula degli eventuali familiari a carico anche nelle categorie a) e d), dove storicamente si parla di un pensionato mono componente o di un disoccupato mono componente. E quindi secondo me non so, rispetto a quello che abbiamo appena condiviso, non capisco l’utilità.

22 aprile 2013

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

5 interventi
Intervento n. 284
Pagina 61
Punto 4

Affidamento gestione Tares anno 2013 alla società Ecoambiente Srl

Dirigente Settore Tributi

Leggi intervento

Sì, allora, come giustamente diceva lei...

Intervento n. 288
Pagina 62
Punto 4

Affidamento gestione Tares anno 2013 alla società Ecoambiente Srl

Dirigente Settore Tributi

Leggi intervento

Allora, come giustamente diceva lei, il nuovo tributo TARES ha come connotazione, per l’appunto, la natura tributaria e quindi non è oggetto di IVA, per cui l’Ecoambiente, che dovrà predisporre il Piano finanziario contenente tutti i costi del servizio rifiuti, dovrà considerare la natura tributaria quindi escludere l’IVA, che era in fattura l’anno scorso, verranno emesse delle bollette di pagamento senza IVA com’era la vecchia TARSU, se andiamo indietro fino al 2002 era così, quindi tutta la contabilità verrà adeguata a questa nuova connotazione di legge obbligatoria e quindi anche su quello possiamo fare ben poco.

Il discorso che diceva lei, per quanto riguarda la superficie imponibile, è ovvio che il nuovo sistema dà atto che tutte le denunce già presentate ai fini TARSU poi TIA fino all’anno scorso, sono compatibili con il regime di TARES perché la TARES ha comunque come componente da una parte la superficie e dall’altra i componenti nucleo-familiare con la tipologia di attività esercitata come era la TIA, per cui tutte le denunce già a ruolo in questi anni sono perfettamente valide, le nuove utenze e le nuove iscrizioni fanno riferimento alla superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali calcolata a filo dei muri, esclusi balconi, terrazze, giardini, cortili, aree scoperte, non operative, per cui il grosso degli utenti si troverà la medesima superficie che già ha letto nelle bollette che in tutti questi anni sono arrivate e riportavano un numero componenti e metri quadrati, sono medesime superfici, le nuove attività verranno tassate con questo criterio.

Intervento n. 311
Pagine 66–67
Punto 4

Affidamento gestione Tares anno 2013 alla società Ecoambiente Srl

Dirigente Settore Tributi

Leggi intervento

Dal punto di vista tecnico posso solo confermare che quello che ha riportato la Consigliere Furin corrisponde più o meno al discorso che probabilmente ha fatto Ecoambiente perché ne avevamo parlato anche noi come Uffici, poi nel merito della scelta ovviamente non mi posso esprimere però ha riportato esattamente il tipo di indicazione che è contenuta anche nelle norme, quindi la libertà dal punto di vista del Comune di poter decidere il numero e la scadenza delle rate per quest’anno, la Comune di Rovigo Consiglio Comunale del giorno 22 Aprile 2013 67 possibilità di utilizzare i modelli di pagamento già utilizzati in regime di TIA e comunque la necessità di contemperare tutto con il meccanismo delle agevolazioni sociali che è già tarato sulle tre rate come fatto negli anni passati.

Intervento n. 358
Pagina 74
Punto 5

Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARES

Dirigente Settore Tributi

Leggi intervento

Come ho risposto anche al Consigliere Nale, c’è una norma...

Intervento n. 360
Pagina 74
Punto 5

Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARES

Dirigente Settore Tributi

Leggi intervento

Stavo giusto dicendo alla Consigliere Nale che c’è una disposizione specifica per l’anno 2013 che è l’articolo 44 il quale prevede che, per l’appunto, per il solo 2013 ci sarà un apposito provvedimento del Consiglio Comunale che è quello che abbiamo appena approvato che stabilisce il numero e la scadenza. Quello che ha letto lei è a regime quando la TARES andrà a regime.

14 settembre 2012

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

4 interventi
Intervento n. 111
Pagine 31–32
Punto 12

Mozioni non trattate nella precedente seduta di Consiglio Comunale

Funzionario Settore Tributi

Leggi intervento

Buongiorno a tutti. Allora se ho capito bene si tratta dell'interpretazione della tipologia di pagamento a cui sono sottoposti gli immobili dell’ATER, mi pare di aver capito.

Allora, inizialmente la prima versione del decreto Monti, che ha istituito l’IMU, prevedeva che agli immobili dell’ATER si applicasse l'aliquota ordinaria, quindi senza alcuna assimilazione all'abitazione principale, così com’era per l’ICI; e si applicava, invece, come per l’ICI, la detrazione di € 200 spettante sull'abitazione principale, e quindi per analogia per gli immobili assegnati in locazione agevolata, a titolo di abitazione. Questo era l'impianto dell’IMU.

Per cui l’ATER avrebbe dovuto pagare l'aliquota ordinaria, suddividendola in quota statale e quota comunale. Comune di Rovigo Consiglio Comunale del giorno 14 Settembre 2012 32 Su varie proposte di modifiche ed emendamenti che poi sono intervenuti verso aprile, è stata fatta una modifica all'impianto del decreto Monti, è stato detto, con una formulazione un po' ambigua, che ha creato due diverse tipologie di interpretazione, che sul pagamento IMU degli ACP o ATER non opera la riserva della quota statale.

Allora questo, dalle verifiche che stiamo facendo come Ufficio, e sono esattamente due interpretazioni, diciamo, alternative, significa, per un verso che non operando la riserva statale l’ATER paghi solo la quota comunale. Per cui sarebbe 7,6% e 3,8% a conguaglio con le aliquote che il Comune stabilirà in via definitiva, eventualmente un altro 3,8% per arrivare al 10,6%. Altra interpretazione dicono: okay, non opera la riserva, significa che tutto il gettito va al Comune.

Per cui il Comune si trova a recuperare anche quello che sarebbe spettato allo Stato, e quindi con la possibilità eventuale di manovra sulle aliquote. Questo allo stato è quanto vi posso dire a livello tecnico, insomma, perché altri chiarimenti o interpretazioni non le ho trovate.

Il Comune di Roma, ad esempio, ha pubblicato recentemente tutto un riassunto della loro situazione dell'azienda di Roma, della Regione Lazio, e propende per il fatto che l’ATER alla fine risparmi metà imposta, perché lo Stato rinuncia al suo 3,8%. E questo è Roma. Altri Comuni dicono l'esatto contrario, per cui esempi ce ne sono di tutti i tipi.

Intervento n. 114
Pagina 32
Punto 12

Mozioni non trattate nella precedente seduta di Consiglio Comunale

Funzionario Settore Tributi

Leggi intervento

Resta invariato perché è stato calcolato… Risparmia l’ATER perché paga meno.

Intervento n. 116
Pagine 32–33
Punto 12

Mozioni non trattate nella precedente seduta di Consiglio Comunale

Funzionario Settore Tributi

Leggi intervento

Al momento il Ministero… Comune di Rovigo Consiglio Comunale del giorno 14 Settembre 2012 33

Intervento n. 118
Pagina 33
Punto 12

Mozioni non trattate nella precedente seduta di Consiglio Comunale

Funzionario Settore Tributi

Leggi intervento

Anche la circolare, che è uscita in maggio di chiarimenti sull’IMU, ed è stata l’unica che al momento è comparsa, non ha esplicitato particolarmente questo aspetto, ha solo ribadito che non opera la riserva della quota statale. Questa è la formula letterale.

Per cui rimangono le esperienze di Regioni, che ad esempio, essendo titolari delle competenze in materia di edilizia residenziale, hanno dato degli indirizzi; ad esempio la Regione Lombardia ha indirizzato i propri Comuni, nel senso che non si applica, appunto, il pagamento della quota statale. Altri Comuni, altre interpretazioni sono opposte.

Io spererei che, siccome comunque c’è un momento di attesa per indicazioni ufficiali, il saldo scade a dicembre, che su questa questione, magari sollecitata anche dagli Istituti o dagli Enti, ci sia un chiarimento un po’ più ufficiale, e soprattutto di fonte autorevole qual è il Ministero.

19 marzo 2012

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 113
Pagina 33
Punto 8

Approvazione tariffe TIA per l’anno 2012

Dirigente Settore Tributi

Leggi intervento

Buon giorno. Rispondo sul discorso rimborso IVA sulla TIA, poi magari alle altre valutazioni può rispondere l’Assessore. La questione è da diverso tempo che è sul campo e si basa non su argomenti di legge, perché si tratta di una sentenza della Corte Costituzionale del 2009, e di recenti pronunce della Corte di Cassazione, un’ultima recentissima di marzo.

Per cui allo stato comunque non è definitivo se spetti o meno il rimborso a favore degli utenti che hanno corrisposto l’IVA sulla TIA. Per il Comune di Rovigo questo vale dal 2003 al 2009, perché nel 2010 l’IVA non è stata applicata causa l’incertezza; dall’anno scorso, come diceva l’Assessore, siamo passati a TIA 2, e quindi il problema è coperto da un articolo di legge.

Però comunque anche il gestore del servizio rifiuti, ASM Rovigo all’epoca, non sarà mai competente al momento a rimborsare, perché il percettore finale dell’IVA è lo Stato.

Per cui, come diceva anche lei, la risoluzione della questione dipende dal trasferimento di fondi da parte dell’Erario a favore delle aziende, che a loro volta possono provvedere al rimborso, oppure a modalità che consentano al singolo utente, in occasione della dichiarazione dei redditi, di dedurre questo onere come altre spese, altri oneri che si possono dedurre.

Comunque fondamentalmente non esiste ancora una disposizione normativa che obblighi le aziende, gli uffici e anche le associazioni dei consumatori o chi ha richiesto questo tipo di rimborso, per cui tutte le domande che sono state presentate in questi anni, se rivolte al Comune, abbiamo dato una risposta interlocutoria non potendo dire né sì, né no, e indirizzandola al gestore; la stessa cosa ha fatto il gestore, in attesa di una pronuncia definitiva che risolva la questione, che per il momento si risolverà, come diceva l’Assessore, il prossimo anno con la nuova denominazione del tributo sui rifiuti che tornerà ad essere tassa a bilancio comunale senza problemi di applicazione di IVA; essendo un tributo, per sua natura non è soggetto ad imposta.

25 marzo 2011

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

5 interventi
Intervento n. 66
Pagina 21
Punto 6

Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale di disciplina dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Funzionario Ufficio Tributi

Leggi intervento

Si tratta dell'approvazione di alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento che disciplina l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Essenzialmente sono tre i punti di aggiornamento: il primo riguarda la specifica di un sistema di pubblicità che già esiste, che è la pubblicità in forma temporanea; viene specificato in maniera più ampia che si tratta di una forma di pubblicità ammissibile per non più di 90 giorni l'anno, frazionabile in più volte, e che riguarda essenzialmente la promozione di nuove aperture, promozioni di vendita, attività commerciali ed artigianali, e comunque non altro tipo di pubblicità, ad esempio quella elettorale.

Il secondo punto è un adeguamento reso necessario dal fatto che la Commissione Edilizia, nella sua versione, diciamo, operativa di base, non è più esistente, perché è stata considerata come organismo non indispensabile; per cui, siccome noi ci siamo sempre appoggiati alla Commissione Edilizia per i pareri sulle installazioni pubblicitarie, abbiamo integrato la Commissione Comunale Pubblicità, che invece è stata ritenuta indispensabile, quindi è ancora esistente ed attiva, con un componente designato dal Settore Urbanistica, che quindi dà i pareri in sostituzione della Commissione Edilizia non più operativa.

L'ultimo punto è stato svolto in collaborazione con l'ASM Rovigo S.p.A., che è il gestore del servizio pubblicità e affissioni, e riguarda l'aggiornamento che si fa costantemente ogni due anni, in genere, della superficie dedicata al servizio affissioni.

Siccome la legge prevede che questa vada parametrata alla popolazione residente al 31.12 del biennio precedente, abbiamo rivisto, insieme con il gestore, la situazione degli impianti esistenti, e provveduto ad apportare le necessarie integrazioni sulla base anche degli spostamenti delle nuove installazioni e variazioni, che il gestore ha condotto negli ultimi anni. Per cui è un aggiornamento, diciamo, dovuto, siamo sotto al limite massimo previsto dalla legge per questo tipo di pubblicità.

Per cui, come spiegazione, direi che non ho altro da dirvi.

Intervento n. 70
Pagina 22
Punto 6

Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale di disciplina dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Funzionario Ufficio Tributi

Leggi intervento

Allora, sulla prima questione volevo solo ricordare che anche prima la pubblicità temporanea era sempre di 90 giorni, erano divisi 30 giorni per tre volte massimo, quindi sempre 90 fa. Quindi su quello non c'è nessun problema. La seconda parte del suo intervento, invece, riguarda il discorso della superficie dedicata agli impianti.

Come vede, rispetto alla precedente versione, abbiamo superato di 4 metri il limite che avevamo stabilito precedentemente, e quindi era una ridistribuzione degli spazi.

Non si tratta di aggiungere nuova superficie espositiva, perché l'aumento dei poster, che lei ha indicato, deriva dal fatto che una ditta, che aveva sul territorio comunale una serie di impianti per affissioni, per motivi di difficoltà economica li ha ceduti gratuitamente all’ASM, che quindi è subentrata a zero spese nella gestione e conduzione di questi impianti per affissioni.

Per cui, volendo mantenere la stessa proporzione di distribuzione territoriale della superficie per affissioni, si è indicato al gestore di ridurre la superficie dei cosiddetti spazi murali. Per cui il calcolo totale, ad uso anche del gettito, è rimasto invariato, perché 4 metri non è che modificano di molto l'importo del gettito che ne deriva.

Intervento n. 77
Pagina 24
Punto 7

Aggiornamento piano degli impianti pubblicitari

Funzionario Ufficio Tributi

Leggi intervento

Anche qui si tratta di approvare alcune integrazioni ed aggiornamenti, in maniera più dettagliata, sull'impiantistica pubblicitaria. La prima parte della delibera corrisponde a quello che avete votato prima, sulla modifica della superficie degli impianti affissionistici, viene riportata anche nel Piano, per cui è riproposta nella stessa identica maniera.

Poi proponiamo una modifica che riguarda l'eventuale deroga alle dimensioni dei cartelli in zone sottoposte a vincoli, perché può essere che le autorità proprietarie della strada, oppure la Sovraintendenza, imponga dei requisiti di dimensione diversi da quelli regolamentari, per cui per agevolare comunque la collocazione della cartellonistica, diamo la possibilità di derogare le misure standard, previste nel nostro Regolamento.

Poi l’ASM ci ha comunicato di avere provveduto ad installare un nuovo impianto per frecce direzionali e commerciali, ed inoltre -come spiegavo prima- a seguito dell'acquisizione dei nuovi impianti da parte della ditta che li ha gratuitamente ceduti, sono stati ricollocati e sistemati, messi in manutenzione dall’ASM, per cui abbiamo riportato i punti di collocazione attuale. E basta.

Intervento n. 83
Pagina 25
Punto 7

Aggiornamento piano degli impianti pubblicitari

Funzionario Ufficio Tributi

Leggi intervento

Consigliere Maldi, come le avevo detto anche in Commissione, la legge prevede che il Comune sia tenuto ad adottare un regolamento di disciplina, sia dell'imposta di pubblicità, diritti sulle affissioni, sia un regolamento che vada a stabilire i criteri per la tipologia d’installazioni pubblicitarie, la ripartizione della superficie e le caratteristiche dei mezzi. Poi, l'autorizzazione alla collocazione spetta di competenza agli Uffici, i quali la esercitano nel rispetto dell'art.

23 del Codice della Strada, che stabilisce le caratteristiche per l'installazione -sto parlando d’installazione stradale ovviamente, quindi la cartellonistica che ha in mente lei- stabilisce con quali criteri e con quali limitazioni, con quali distanze, con quali requisiti di sicurezza, eccetera.

Per cui al Consiglio Comunale rimane solo la competenza per i criteri generali, poi l'applicazione spetta agli Uffici, con i pareri di volta in volta del Comando di Polizia Locale, dell'Urbanistica, dei Lavori Pubblici, ma come competenza amministrativa è proprio dell'Ufficio Tecnico nostro, dell'Ufficio Tributi.

Intervento n. 86
Pagina 26
Punto 8

Adozione tariffa integrata ambientale (T.I.A.) per l'anno 2011 e approvazione delle relative tariffe

Funzionario Ufficio Tributi

Leggi intervento

Sì, con questo provvedimento entriamo nel discorso della Tariffa Rifiuti, questione abbastanza complicata, che cercherò di spiegarla in maniera semplice. Allora rispetto all'anno scorso, se ricordate, sono state approvate le tariffe e non è stata applicata l'Iva, perché era uscita una sentenza della Corte Costituzionale che aveva chiarito che, a suo parere, il corrispettivo della Tariffa Rifiuti avesse natura tributaria, e quindi come tale non fosse imponibile ad Iva.

Per cui il gestore, su indicazione ricevuta dal Consiglio Comunale, aveva emesso le bollette nei confronti degli utenti senza l’addebito dell'Iva al 10%. Qui parliamo di marzo dell'anno scorso. Nella manovra estiva di giugno-luglio dello scorso anno, il legislatore ha introdotto una nuova norma, la quale, per risolvere un po’ la questione, ha stabilito che il corrispettivo del servizio rifiuti Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) è di natura non tributaria.

L’ha detto espressamente con una norma di legge, e che quindi non sia assoggettabile ad Iva. Questa posizione è stata poi ulteriormente ribadita dal Ministero delle Finanze, con una circolare che è uscita nel mese di novembre e, anche su indicazioni dell’Anci e di altri organismi degli Enti Locali, si è consigliato ai Comuni, quindi, di andare ad adottare questo tipo di interpretazione per evitare questioni con l'Agenzia delle Entrate nei confronti del gestore, che si trovava magari ad emettere bollette senza Iva.

Per cui si propone di adottare la tariffa TIA (Integrata Ambientale), che per sua natura viene data come servizio corrispettivo non imponibile IVA: l’ASM provvederà ad emettere le fatture 2011 applicando l'Iva al 10%, che può essere anche deducibile dagli operatori commerciali, non dagli utenti cittadini, eccetera; però l'intesa con il gestore è che, tenuto conto dei buoni risultati di gestione del servizio rifiuti, del recupero dell'evasione in materia di T.I.A., comunque il carico tributario, finale, a carico dell'utente rimanga invariato.

Per cui le tariffe unitarie di per sé sono diverse rispetto all'anno scorso, ma calcolando che va aggiunto un 10% di IVA, e il 5% di Tributo provinciale, comunque se confrontiamo l'importo finale a carico dell'utenza rimane lo stesso dell'anno scorso.

Per cui si tratta comunque di correggere, tamponare, questa situazione, che potrebbe esporre la gestione e anche il Comune a rilievi da parte dell'Agenzia delle Entrate; non è detto che rimanga per tanto tempo questa situazione, perché si aspettano comunque ulteriori decreti attuativi che vadano ad esplicitare una volta per tutte la natura di questo corrispettivo. Comunque per quest'anno procediamo in questa maniera, per salvaguardare sia le ragioni del gestore, che anche quelle del Comune.

E comunque non addebitare questo cambio di interpretazione a carico degli utenti finali del servizio.

16 marzo 2011

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

2 interventi
Intervento n. 36
Pagina 13
Punto 6

Determinazione agevolazioni sociali sulla tariffa rifiuti - T.I.A. per l'anno 2011

Responsabile Ufficio Tributi

Leggi intervento

Buongiorno. Come di consueto ci troviamo ad approvare il regime delle agevolazioni sociali sulla Tariffa Rifiuti, valido per quest'anno 2011. Abbiamo riproposto lo stesso sistema, lo stesso meccanismo già applicato l'anno scorso, con la sola novità di un aggiornamento dei limiti di reddito, che erano rimasti fermi dal 2008.

Per cui le categorie di beneficiari sono i medesimi, viene solamente ritoccato in aumento il limite di reddito, con adeguata copertura della spesa a carico del Comune nei confronti del gestore del servizio rifiuti, ASM Rovigo. Non ho altro di rilievo da segnalarvi.

Intervento n. 39
Pagina 14
Punto 7

Approvazione aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili - ICI per l’anno 2011

Responsabile Ufficio Tributi

Leggi intervento

Allora, come ha accennato prima il Sindaco, in questo caso si tratta di una conferma di tutto il regime delle aliquote già in vigore negli anni precedenti, per cui si conferma l'aliquota ordinaria del 7‰, per le locazioni agevolate il 5‰, immobili in uso gratuito il 5‰, e rimane la possibilità, per quanto riguarda le nuove imprese, con incremento occupazionale, di chiedere l’esenzione triennale e il sistema della dichiarazione rimane invariato.

Quindi, non c'è nulla di nuovo rispetto al regime dell'anno scorso e di quelli precedenti.

9 marzo 2010

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

3 interventi
Intervento n. 6
Pagine 3–4
Punto 1

Determinazione aliquote Ici per l’anno 2010

Responsabile Ufficio Tributi

Leggi intervento

Buongiorno. Il presente Ordine del giorno riguarda la determinazione delle aliquote Ici per quest'anno 2010. Si tratta di determinare le aliquote, appunto, per quest'anno 2010, in ottemperanza soprattutto ad un obbligo che è stato introdotto fin dal 2008 e che riguarda la sospensione del potere di aumento dei tributi locali da parte degli Enti.

Per cui, siccome questo blocco dell'aumento è stato confermato anche per il triennio 2009 e 2011, fino all'attuazione del cosiddetto Federalismo Fiscale, la proposta prevede il mantenimento delle medesime aliquote già in vigore lo scorso anno 2009.

A grandi linee si tratta di applicare l'aliquota ordinaria nella misura del 7 x 1000; di mantenere, per le abitazioni che sono escluse dall'esenzione, prevista da un decreto del 2008, e cioè gli immobili di categoria A1, A8, A9, mantenere l'aliquota del 5 x 1000, con l'estensione all'eventuale ed unica pertinenza.

3 Si conferma l'applicazione dell'aliquota agevolata, per gli immobili in uso gratuito, a parenti o famigliari fino al terzo grado, a condizione che questi ultimi vi abitino abitualmente con la residenza anagrafica. E si conferma ancora, per l'anno 2010, l'aliquota agevolata per gli immobili locati a canone concordato, con estensione all'eventuale pertinenza, e nel rispetto dell'accordo territoriale siglato nel 2004.

Rimane ancora la possibilità per il 2010 di richiedere l'esenzione triennale per i fabbricati industriali per nuove attività d'impresa, con incremento occupazionale. E si riconferma il sistema delle dichiarazioni di variazione Ici, da presentarsi nei consueti termini della dichiarazione dei redditi, sulla base dell'ipotesi espressamente indicate nella delibera stessa.

Intervento n. 82
Pagina 19
Punto 11

Approvazione tariffe per la gestione dei rifiuti urbani - anno 2010

Responsabile Ufficio Tributi

Leggi intervento

Sì, come ha ricordato l'Assessore, la voce TIA è estranea al Bilancio Comunale perché, sia l'entrata che il costo del servizio, sopportato dal gestore del servizio rifiuti, nella logica del decreto Ronchi e prevede che ci sia una gestione del ciclo integrale affidato al soggetto che svolge la raccolta e il servizio di smaltimento, trasporto, eccetera.

Per cui, nell'ambito di un piano finanziario che la Giunta ha già approvato nei giorni scorsi, è stato stabilito che, applicando il principio enunciato dalla Corte Costituzionale, con una sentenza del luglio scorso, secondo la quale la TIA ha natura tributaria, l’ASM ha provveduto a ricalcolare tutte le voci di costo, applicando questo principio, e quindi determinando un piano finanziario che non può comportare la riduzione automatica delle bollette con il 10% in meno.

Perché il fatto che non si applichi all'utente, significa che l’ASM non può più detrarre l'Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi relativi alla fornitura dei servizi rifiuti. Per cui, il risparmio per l'utente non può essere parametrato nel semplice 10%, ma l’ASM ha comunque contenuto le voci di budget generalizzate, ed è riuscita ad ottenere un risultato del 2% indifferenziato, non applicando l'Iva sulla bolletta che verrà emessa nel 2010.

Intervento n. 92
Pagina 23
Punto 11

Approvazione tariffe per la gestione dei rifiuti urbani - anno 2010

Responsabile Ufficio Tributi

Leggi intervento

Allora, come dicevo prima, il fatto che non si applichi l'Iva dal punto di vista del soggetto gestore, significa che l'Iva sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, relativi a servizi rifiuti, diventa indetraibile; per cui l’ASM, esponendo questa nel Piano Finanziario, ha ricalcolato tutte le voci di Iva applicate alle varie voci di costo del Piano Finanziario, e ha determinato un onere di Iva non detraibile, pari a € 680.000.

Perché l'Iva viene riscossa dal soggetto gestore; l'utente finale la sopporta e basta, soprattutto l'utenza domestica che non può scaricarla, mentre la categoria produttiva può detrarla a sua volta. Ma l'Iva che viene incassata viene poi riversata allo Stato, perché è il percettore finale di questa imposta. Nel momento in cui sulla bolletta non si applica più, diventa indetraibile anche per l'azienda, e quindi la sopporta come costo.

Dal punto di vista, quindi, matematico, il Piano Finanziario è aumentato come importo di spesa da coprire, per cui tutta l'operazione di diminuzione della tariffa, che in realtà non è tanto la tariffa unitaria, perché, se confrontate le tariffe di quest'anno con quelle dell'anno scorso, sono aumentate perché manca l'Iva, ma è come importo finale addebitato all'utenza.

E questo, con l'operazione che ha spiegato prima la dottoressa Cittadin, ha comportato la possibilità di intervenire sulla tariffa generalizzata, con una diminuzione del carico corrisposto a ciascun utente del 2%. Ma di per se l'operazione Iva o non Iva sulla tariffa rifiuti, rappresenta un costo per l'azienda, perché non può più essere oggetto di detrazione fiscale nei confronti dello Stato.

31 marzo 2009

Interventi presenti nel verbale ufficiale acquisito.

1 intervento
Intervento n. 197
Pagine 50–51
Punto 10

Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale

Responsabile Ufficio Tributi

Leggi intervento

Sì. Si tratta di alcune modifiche e integrazioni al Regolamento di applicazione della Tariffa Rifiuti, che derivano da adeguamenti a disposizioni normative di recente emanazione, o a piccole modifiche, proposte sulla base dell'esperienza applicativa del gestore della TIA, ASM Rovigo. Allora, se andiamo nel dettaglio, brevemente, due modifiche riguardano in particolar modo la tariffazione dei soggetti residenti presso case di riposo o altre strutture di ricovero.

Questo è un adeguamento ad un provvedimento che già l'anno scorso il Consiglio Comunale aveva visto ed approvato in occasione della delibera di approvazione delle tariffe, e cioè, in base al Regolamento, era previsto che per le persone non residenti, lo schema tariffario è calibrato su due componenti.

L'anno scorso, al fine di agevolare la situazione appunto delle persone che non sono residenti per motivi di salute, e quindi sono ricoverate in strutture protette, si è modificato il sistema di tariffazione, per cui viene calcolato su un componente solo. Quindi, andiamo solo a recepire ufficialmente nel Regolamento una cosa che già il Consiglio Comunale aveva approvato l'anno scorso, e che quest'anno, nel provvedimento di ieri delle Tariffe, è stato ribadito.

Secondo aspetto che riguarda queste situazioni, è il fatto che viene previsto in forma ufficiale, senza alcuna necessità di domanda da parte dell'utente che, per questo tipo di utenze, viene prevista la riduzione della parte variabile del 30%, evitando appunto, che già sono persone con difficoltà, eccetera, che debbano accedere ad ASM per ottenere la riduzione, viene considerata d'ufficio. E questo era già stato fatto sempre l'anno scorso. Andiamo solo ad inserire nell'atto regolamentare fondamentale.

Poi ASM ha chiesto di variare un importo minimo di versamento che riguarda la tariffa giornaliera, che è quella che viene applicata per le attività che si svolgono in forma stagionale diciamo, tipo mercati, fiere, sagre, feste varie, eccetera. Per esigenze di recupero del minimo di somme necessarie alla spedizione dei bollettini con raccomandata e l'attività minima di accertamento, l'importo viene aggiornato da € 6 a € 10, per coprire il costo dell'attività.

Un'altra cosa riguarda la necessità di inserire, tra i dati necessari per la denuncia di variazione da presentare o di nuova occupazione locale, anche i dati catastali dell'immobile.

Perché ormai ci sono... tutti i gestori dei servizi di rete sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle Entrate tutti i dati catastali degli immobili occupati e quindi, nel momento in cui l'utente si presenta allo sportello, ormai verrà richiesto di indicare anche i dati, foglio, particella, mappale, eccetera, degli immobili che sono allacciati alle utenze.

Poi, c'è un lieve aggiornamento sulle modalità di aggiornamento del numero componente, nel senso l’ASM ha cambiato software di gestione l'anno scorso, e quindi ha delle possibilità anche intermedie di poter eventualmente aggiornare e conguagliare il numero di componenti; per cui può essere che l'utente segnali una variazione e questa viene registrata in tempo reale direttamente dal nuovo programma che ASM utilizza per la fatturazione.

L'ultima cosa, è una modifica che deriva dall'adeguamento al disposto di una legge di inizio 2008, che riguarda la copertura del servizio rifiuti presso le scuole. È stato stabilito che la copertura è a carico del Ministero dell'Istruzione, che girerà alle somme ai Comuni, per cui le scuole, in quanto istituti scolastici, non sono più soggetti passivi della TIA, ma la spesa viene coperta direttamente dal Ministero, per cui si tratta solo di adeguare il Regolamento a questa nuova situazione.

51 Le modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 2009, perché approvate entro i termini del Bilancio, ed è riportato nel Testo del Dispositivo il prima e il dopo a quelle modifiche.

Come leggere questi numeri. Il numero degli interventi dipende dalle sedute e dai verbali attualmente acquisiti. I ruoli di Presidenza possono inoltre generare numerosi interventi procedurali: per questo Lente Civica non li usa come classifica di attività politica.