Grazie. La pronuncia dell’ANAC è una pronuncia che non entra nel merito della questione, quello è oggettivo, cioè secondo quello che è il suo Regolamento interno, le sue autodeterminazione, considera la questione che va archiviata, ma non entra nel stabilire se è fondata o meno la questione; proprio la lascia… non si pronuncia. Nel frattempo è uscita una sentenza del TAR Veneto il 7 dicembre 2023.
Secondo me questa sentenza è una sentenza molto significativa e secondo me acclara il fatto che AS2 non sia in house. Questo per una serie di motivi. Ci sono alcuni punti importanti di quella sentenza.
Primo: dice che non bisogna guardare solo allo Statuto e ai patti parasociali, a quelle che sono le norme, ma bisogna andare a vedere in concreto come vengono applicate; addirittura dice quella sentenza che potrebbero non esserci delle regole su come funziona il controllo analogo - proprio andatevela a leggere - però se dovesse essere che in concreto vengono applicati i principi comunitari per l’in house providing, controllo analogo e rappresentatività, potrebbe comunque essere in house.
Arriva a dire addirittura quello. Per cui quando mi si dice, come leggo, “ma lo Statuto lo prevede”, lo Statuto prevede il diritto di veto, prevede un Regolamento, ma bisogna andare a vedere in concreto come viene applicato.
Quella sentenza dice un'altra cosa importante: dice che l'iscrizione all’ANAC ha un valore meramente dichiarativo; non ha invece un valore concreto, sostanziale, che certifica l'in house providing; ribadisce che ci deve essere una possibilità di etero direzione da parte di ciascuna Amministrazione, cioè ogni Amministrazione deve essere in grado di dare un significativo e determinante potere in concreto nella direzione della Società, e ribadisce quello che avevamo detto con strumenti che siano più incisivi del diritto civile e fa quale esempio quorum costitutivi e quorum deliberativi che siano rafforzati.
Aggiunge un altro punto importante: dice che gli amministratori debbano venire tratti anche dalle liste di minoranza, cioè c’è un punto espresso della sentenza dove dice che, quando si va a votazione di liste, ma che sia di liste o anche che siano nominati singolarmente, lo dice in due punti, ci devono essere anche rappresentate le liste di minoranza.
Nel caso concreto nostro non c'è scritto nello Statuto e nel Regolamento; accettiamo quello che dice la sentenza che dice “Andiamo a vedere in concreto come è avvenuto”; nel caso concreto, come è avvenuto, le liste di minoranza sono state estromesse dalla partecipazione. - Prima Convocazione Mi pare di essere stato chiaro: la posizione mia, mi sono anche sentito con chi applica questi tipi di affidamenti, e tutti concordiamo nel fatto che non ci siano i presupposti: chi in relazione alla questione della nomina dei rappresentanti; chi, come il sottoscritto, in relazione sia alla nomina dei rappresentanti, sia a quelli che sono i presupposti del controllo analogo congiunto.
Chiudo con due considerazioni che sono queste. Mi pare che si cerchi di fare, a volte c'è una specie di sovvertimento dei ruoli, cioè se sussiste o no il controllo analogo congiunto, ma non lo faccio con polemica, non è che lo decide il Presidente di AS2 che è controllato, non è che lo dicono loro se sussiste il contro analogo congiunto, ma lo devono decidere, acclarare e certificare i Soci. Noi siamo un Comune sopra i 15.000 abitanti.
Noi, in base all'articolo 147-quater del 267 - andatevelo a leggere - abbiamo l'obbligo di avere una struttura - e l'abbiamo - che stabilisce se ci sono i requisiti del controllo analogo congiunto. Abbiamo un Regolamento che dice che dobbiamo monitorare e verificare se c'è il controllo analogo congiunto. Non ce lo dice AS2.
Siamo noi che dobbiamo certificare che ci sia quello. Prima considerazione. E abbiamo una circolare, che io condivido e che rafforzo sul fatto che consideriamo, ma non per fare un braccio di ferro, che non ci siano le condizioni per avere il controllo analogo congiunto.
Seconda questione di ruoli: gli affidamenti sono attività di gestione, articolo 107 del 267; la gestione è in capo ai Dirigenti che hanno la responsabilità di dare gli affidamenti.
Non è in capo al Consiglio Comunale e nemmeno al Sindaco; non è che il Sindaco può avocare a sé poteri che non ha, che sarebbero illegittimi, cioè non può assolutamente, cioè quando viene fatto un affidamento, bisogna, uno, verificare che ci siano i presupposti per l'affidamento; due, occorre verificare se c'è la congruità economica e c'è la convenienza; tre, se c'è l'autoproduzione o se viene rimandata al terzo l'attività anziché gestirla.
Chiudo dicendo che secondo me, e ripeto, ma questo per dire non è un braccio di ferro, secondo me sarebbe facile risolvere quella questione, che è tecnica ma che dopo rimbalza sulla politica. Secondo me, se si trovasse, perché dopo sembra la responsabilità dei lavoratori, di questo e quell'altro, è in capo ai Dirigenti che fanno i cattivi.
Se si trova l'Assemblea di Controllo Analogo e dà una interpretazione euro orientata del Regolamento, che cioè ci vogliono 27 teste e il 51% ai sensi del punto 11 del Regolamento per approvare un punto, e quindi si concreta il presupposto del controllo analogo congiunto, le cose sarebbero secondo me risolte facilmente, e ci sarebbe un presupposto di fatto per procedere con affidamenti in house providing.
Poi altre modifiche potrebbero essere fatte in corsa, ma il suggerimento che do io sinceramente non è cambiare il Regolamento in questa fase, perché c'è la possibilità di interpretarlo euro orientato, perché se uno dei 51 Comuni, o quelli che sono, anzi 53 Soci, non va in approvazione, non si modifica niente. Ripeto, è una questione facilmente - l'ho detto anche nell’altro Consiglio Comunale, è facilmente risolvibile.